Come cambia il reverse charge “esterno” con il pacchetto ViDA

Il pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age, composto dalla Direttiva n. 2025/516/UE, dal Regolamento n. 2025/517/UE e dal Regolamento di esecuzione n. 2025/518/UE, introduce rilevanti modifiche alla disciplina IVA europea, con effetti significativi anche sul sistema italiano dell’inversione contabile.

La Legge n. 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025) ha previsto il recepimento della Direttiva n. 2025/516/UE, la quale, unitamente al Regolamento n. 2025/517/UE e al Regolamento di esecuzione n. 2025/518/UE, compone il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age)

Tra le novità introdotte dalla citata Direttiva n. 2025/516/UE, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2028, è previsto il passaggio dall’attuale facoltà all’obbligo di applicazione del reverse charge c.d. esterno e sarà, inoltre, esclusa la possibilità, per gli Stati membri, di stabilire le condizioni dell’inversione contabile. 

Nella vigente formulazione dell’art. 194, Direttiva n. 2006/112/CE, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi. La norma prosegue stabilendo che gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione di tale previsione. 

È in forza di tale disposizione che lo Stato italiano, con l’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ha previsto l’applicazione in via generalizzata del sistema dell’inversione contabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia. 

La citata norma prevede, inoltre, che l’obbligo di reverse charge si concretizza con l’applicazione

  • della procedura di integrazione e di registrazione applicabile agli acquisti intracomunitari di beni, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito in altro Stato membro; ovvero 
  • della procedura di autofatturazione, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito al di fuori dell’UE

Al fine di adempiere all’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 (c.d. esterometro) per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, il cessionario/committente italiano deve inviare tramite il Sistema di Interscambio il TipoDocumento “TD17” (per gli acquisti di servizi) o “TD19” (per gli acquisti di beni) che sarà recapitato al solo soggetto emittente. La trasmissione del TipoDocumento “TD17” o “TD19” consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione/autofatturazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

Il reverse charge “esterno” trova applicazione anche, in via d’eccezione, per le operazioni per le quali la normativa italiana prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge “interno”, vale a dire per le cessioni e le prestazioni contemplate dagli artt. 17, commi 5, 6 e 7, e 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, per le quali il debitore della relativa imposta resta il destinatario del bene/servizio, anche se non stabilito in Italia

In caso di errore commesso in sede di integrazione o di autofatturazione, riguardante per esempio l’applicazione dell’aliquota IVA, l’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 5 febbraio 2026, ha precisato che il TipoDocumento “TD17” o “TD19” inviato al Sistema di Interscambio contenente l’errata indicazione dell’aliquota IVA può essere emendato in 2 fasi, ossia inviando un TipoDocumento “TD17” o “TD19” compilato con gli stessi importi del documento errato, ma di segno contrario, seguito dall’invio dello stesso TipoDocumento “TD17” o “TD19” compilato correttamente. 

Per le cessioni o prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, soggette a reverse charge, la posizione IVA italiana del soggetto estero può – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta relativa all’operazione è dovuta dal cessionario/committente (risoluzione n. 89/E/2010, richiamata dalla risoluzione n. 21/E/2015). 

Nello stesso si pone la risposta n. 58/2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per il cedente/prestatore non residente che effettuata un’operazione territorialmente rilevante in Italia, per la quale è il cessionario/committente italiano ad applicare l’IVA con il meccanismo del reverse charge, di emettere un documento non fiscalmente rilevante per mezzo del Sistema di Interscambio utilizzando il codice natura “N2.2 Operazioni non soggette – Altri casi”. 

A fronte dell’importazione di beni nel territorio italiano ipotizzata dalla società istante, la successiva cessione a un operatore nazionale non deve essere documentata obbligatoriamente tramite fattura elettronica, ma è il cessionario stabilito in Italia a provvedervi tramite l’inversione contabile, in particolare emettendo un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

Come, tuttavia, precisato dall’Agenzia, l’assenza dell’obbligo di fatturazione elettronica non significa che sia preclusa l’emissione di un documento “fattura” tramite il Sistema di Interscambio, ai soli fini contabili, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti

In tale eventualità, il predetto documento, emesso dal soggetto estero – riportante la partita IVA italiana aperta mediante rappresentante fiscale/identificazione diretta – deve recare, oltre all’indicazione che l’imposta relativa all’operazione è dovuta dal cessionario ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, il codice natura “N2.2”, che deve essere utilizzato in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura. 

Dal 1° luglio 2028, per effetto della Direttiva n. 2025/516/UE, l’art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE sarà modificato. 

In base alla nuova formulazione, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e non identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, il debitore dell’imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se già identificato ai fini IVA nello Stato membro

Tale modifica si rifletterà sulla disciplina italiana del reverse charge “esterno”, che richiede la riformulazione dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, e, quindi, anche la rivisitazione delle attuali indicazioni della prassi amministrativa. 

Da un lato, il nuovo reverse charge sarà più ampio, in quanto applicabile non solo quando il cessionario/committente è stabilito in Italia, ma anche quando il medesimo è soltanto identificato, direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale. Dall’altro, il reverse charge subirà una compressione, non trovando più applicazione quando il cedente/prestatore stabilito all’estero è identificato nel territorio dello Stato. 

Un ulteriore effetto riguarderà l’applicazione del reverse charge “esterno” per quelle operazioni per le quali la normativa italiana prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge “interno”, vale a dire le cessioni e prestazioni contemplate dagli artt. 17, commi 5, 6 e 7, e 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972

Con la circolare n. 21/E/2016, è stato ribadito che il debitore IVA è, in ogni caso, il cessionario/committente, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non stabilito in Italia, indipendentemente dal fatto che il cedente/prestatore sia ivi stabilito o identificato. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario/committente – in assenza di sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato – deve necessariamente aprire una posizione IVA in Italia

Anche per tali operazioni, è lecito ritenere che, ai fini dell’applicazione del reverse charge “esterno”, sarà necessario che il cedente/prestatore non sia stabilito o identificato in Italia e che, nel territorio dello Stato, il cessionario/committente sia, invece, stabilito o identificato.

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