Territorialità delle prestazioni “generiche” B2B e nozione di soggetto passivo stabilito

La territorialità IVA dei servizi digitali nei rapporti B2B segue la regola generale dell’art. 7-ter, TUIR, con rilevanza nel Paese di stabilimento del committente soggetto passivo. La corretta qualificazione del servizio resta essenziale, distinguendo tra prestazioni elettroniche automatizzate e servizi solo veicolati tramite strumenti digitali.

La Riforma introdotta dal D.Lgs. n. 18/2010 ha modificato profondamente il sistema di territorialità IVA delle prestazioni di servizi, allineando il D.P.R. n. 633/1972 alla Direttiva 2008/8/CE e introducendo l’art. 7ter come regola generale. Tale disposizione, al comma 1, individua due criteri distinti a seconda che il committente sia o meno soggetto passivo: nei rapporti tra soggetti passivi (B2B) rileva il luogo di stabilimento del committente (lett. a)), mentre nei rapporti con privati (B2C) il luogo di stabilimento del prestatore (lett. b)), salvo specifiche deroghe. Nei rapporti B2B, pertanto, la prestazione di servizi “generica” è territorialmente rilevante in Italia solo se resa a un committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. La circolare n. 37/E/2011 ha sottolineato che, in tale ambito, il luogo di stabilimento del prestatore e il luogo di utilizzo del servizio sono, di regola, irrilevanti: la stessa prestazione può risultare imponibile o fuori campo IVA in Italia esclusivamente in funzione della localizzazione del committente. 

L’art. 7ter opera come regola generale, ma coesiste con una serie di disposizioni speciali (artt. 7quater7quinquies7sexies, 7septies e 7octies) che derogano a tale impianto per determinate tipologie di servizi. La risoluzione n. 37/E/2010 ha ribadito che, dal 1° gennaio 2010, le prestazioni “generiche” rese a soggetti passivi (rapporti B2B), non riconducibili alle deroghe, seguono il criterio del luogo di stabilimento del committente. Le deroghe si fondano, a seconda dei casi, sul luogo dell’immobile, sul luogo di svolgimento materiale dell’attività o su criteri misti. Tralasciando l’art. 7-quinquies, dedicati in prevalenza ai servizi relativi a beni immobili, gli artt. 7sexies, 7septies e 7octies sono, invece, prevalentemente rivolti ai rapporti B2C e includono, tra le altre, le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi elettronici. Le relative regole derogatorie sono concepite per disciplinare correttamente la tassazione nei confronti dei consumatori finali, mentre per i rapporti con soggetti passivi torna la regola generale dell’art. 7ter. In altri termini, nei rapporti B2B le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, inclusi i servizi di commercio elettronico diretto e quelli automatizzati erogati tramite piattaforme digitali, sono trattate, ai fini della territorialità, come prestazioni “generiche”, salvo rientrare in specifiche ipotesi derogatorie (ad esempio servizi di accesso a eventi riconducibili all’art. 7quinquies). Su questo punto la prassi dell’Agenzia delle Entrate e le FAQ relative al regime speciale OSS hanno confermato che le particolari regole previste per i servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) rilevano essenzialmente per i rapporti B2C. Nei rapporti B2B, invece, l’individuazione del luogo di tassazione resta governata dall’art. 7ter, comma 1, lett. a): il servizio elettronico è territorialmente rilevante nel Paese in cui è stabilito il committente soggetto passivo, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o dal luogo tecnico in cui il servizio è reso o utilizzato. 

La prassi più recente ha ulteriormente consolidato questo orientamento. In particolare, la risposta a interpello n. 75/2020 ha qualificato come servizi elettronici, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, le prestazioni rese da affiliati esteri a una società italiana tramite comparatori online e spazi pubblicitari web, precisando che, trattandosi di rapporti B2B, la territorialità è determinata dall’art. 7ter, comma 1, lett. a), con imponibilità in Italia in presenza di un committente soggetto passivo italiano. La risposta a interpello n. 217/2021, relativo alla fornitura di licenze software scaricabili via Internet e servizi di advisory connessi, ha confermato che tali prestazioni, riconducibili ai servizi elettronici, nei rapporti B2B si considerano effettuate nel luogo di stabilimento del committente, in coerenza anche con l’art. 44 della Direttiva IVA. In quel caso, ritenuto che i reali committenti fossero società controllate estere, titolari degli ordini, delle fatture e del pagamento, l’Agenzia ha escluso la territorialità in Italia e qualificato le prestazioni come fuori campo IVA nazionale. È, comunque, essenziale distinguere i servizi elettronici in senso tecnico dalle prestazioni semplicemente “veicolate” online. Rientrano nella prima categoria le prestazioni essenzialmente automatizzate, con intervento umano minimo e non realizzabili senza tecnologie informatiche. Diversamente, se il mezzo elettronico è un puro canale di erogazione di un’attività che conserva natura propria (ad esempio attività formative, culturali o scientifiche), la prestazione potrà ricadere nell’ambito di altre norme, come l’art. 7quinquies per i servizi di accesso a eventi, anche quando la fruizione avvenga in modalità virtuale. La corretta qualificazione del servizio rappresenta, dunque, il presupposto necessario per l’applicazione della relativa regola di territorialità.

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