Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2026, n. 5006 – Pres. Frasca – Rel. Guizzi
Ufficiale giudiziario – Responsabilità – Natura – Domanda di risarcimento danni – Giudice competente per territorio
Poiché la responsabilità dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 60 c.p.c. è qualificabile come extracontrattuale, il giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento danni è quello – individuato alla stregua dell’art. 20 c.p.c. – del luogo di residenza o domicilio del danneggiante al tempo della scadenza dell’obbligazione, ovvero del luogo in cui si è verificato il fatto produttivo del danno.
CASO
Il creditore che si era visto negare la notificazione di un atto di sequestro presso terzi e di un atto di pignoramento immobiliare conveniva in giudizio l’ufficiale giudiziario che non aveva dato corso agli incombenti e il Ministero della Giustizia per ottenere il risarcimento dei danni.
L’adito Giudice di Pace di Macerata declinava la competenza in favore di quello di Rieti, con ordinanza che, a seguito di impugnazione, era confermata dal Tribunale di Ancona.
Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona veniva proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la competenza del Giudice di Pace di Rieti, quale ufficio giudiziario competente secondo i criteri del forum destinatae solutionis o del forum commissi delicti previsti dall’art. 20 c.p.c.
QUESTIONI
[1] L’ufficiale giudiziario, quale organo giudiziario deputato – a termini dell’art. 59 c.p.c. – ad assistere il giudice in udienza, a eseguire i suoi ordini, a notificare gli atti e ad attendere alle altre incombenze previste dalla legge, va soggetto a responsabilità in due casi, come stabilisce l’art. 60 c.p.c.:
- quando, senza giusto motivo, rifiuta gli atti che gli sono legalmente richiesti, oppure omette di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipende o dal quale è stato delegato;
- quando ha compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Secondo la giurisprudenza prevalente, la responsabilità dell’ufficiale giudiziario nei confronti non solo dei terzi, ma pure della parte che a lui si rivolge per l’esecuzione di atti rientranti nel munus publicum del quale è investito e dai quali il privato che intende ottenere il compimento di un atto esecutivo o della notificazione non può prescindere, ha natura extracontrattuale.
Così, è stata ravvisata la responsabilità dell’ufficiale giudiziario rifiutatosi di dare corso al pignoramento richiesto dal creditore, sul presupposto che questi non disponesse di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., pur essendogli stato esibito un provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva apposta dal cancelliere ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.c. (secondo la disciplina vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149): un tale rifiuto, infatti, è da considerarsi illegittimo, dal momento che l’ufficiale giudiziario – che non è un organo giurisdizionale, bensì un ausiliario dell’ordine giudiziario, che, a termini dell’art. 1 d.P.R. 1229/1959, procede all’espletamento degli atti demandatigli, quando siano ordinati dall’autorità giudiziaria o richiesti dal cancelliere o dalla parte interessata – deve limitarsi a una verifica di carattere strettamente circoscritta ai requisiti formali prescritti dalla legge, mentre non è legittimato a sindacare la natura o la validità del titolo esecutivo attraverso il controllo del suo contenuto sostanziale, giacché ciò significherebbe sostituire o sovrapporre le proprie valutazioni a quelle riservate al giudice dell’esecuzione o dell’opposizione esecutiva (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2024, n. 14478).
Qualora venga addebitato all’ufficiale giudiziario di non avere compiuto un atto dovuto, spetta alla parte che si assume danneggiata fornire la prova dell’omissione o del ritardo nel compimento dell’atto richiesto e del danno conseguentemente subito, mentre incombe sull’ufficiale giudiziario l’onere di dimostrare che l’omissione o il ritardo sono dipesi da un giusto motivo, ossia da causa a lui non imputabile.
Essendo l’ufficiale giudiziario un impiegato civile che esercita funzioni di organo statale, la parte danneggiata può agire per il risarcimento del danno direttamente anche nei confronti dello Stato, ai sensi dell’art. 28 Cost.
Nella fattispecie esaminata dall’ordinanza che si annota, il creditore che si era visto rifiutare la notificazione di un atto di sequestro presso terzi e di un atto di pignoramento immobiliare aveva convenuto in giudizio l’ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti presso il Tribunale di Rieti cui si era rivolto, unitamente al Ministero della Giustizia (dal quale l’ufficiale giudiziario era dipendente), per ottenere il risarcimento dei danni, individuati, da un lato, nella perdita di chance rappresentata dall’impossibilità di conseguire il soddisfacimento coattivo del proprio credito e, dall’altro lato, nelle spese sostenute per il compimento degli atti rimasti ineseguiti.
L’adito Giudice di Pace di Macerata aveva declinato la competenza in favore del Giudice di Pace di Rieti, ritenendo che, trattandosi di giudizio di responsabilità che vedeva coinvolta un’amministrazione statale per atti addebitabili a un proprio dipendente con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, occorreva fare riferimento alla regola dettata dall’art. 25 c.p.c., che, nel fare riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazione, individua come competente il giudice del forum commissi delicti.
Pur confermando l’incompetenza del Giudice di Pace di Macerata, il Tribunale di Ancona, adito in sede di impugnazione, aveva reputato rilevanti i criteri di collegamento fissati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., riconducendo la responsabilità dell’ufficiale giudiziario a un’ipotesi di inadempimento di un mandato ex lege.
Pertanto, poiché l’ufficiale giudiziario risiedeva in una frazione di Rieti e il Ministero della Giustizia aveva sede in Roma, mentre la prestazione rimasta inadempiuta avrebbe dovuto essere eseguita in Rieti (al cui Tribunale era addetto l’ufficiale giudiziario), al pari dell’obbligazione risarcitoria (data la sua natura illiquida, con conseguente rilevanza del domicilio del debitore al tempo della scadenza ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c.), nessun criterio di collegamento consentiva di attribuire la competenza al Giudice di Pace di Macerata.
Secondo il ricorrente, invece, poiché quella contestata all’ufficiale giudiziario era una responsabilità di natura extracontrattuale, andava considerato, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il locus commissi delicti, vale a dire il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso dal quale origina l’obbligazione risarcitoria, coincidente con quello di residenza o domicilio del creditore che aveva subito gli effetti dannosi della condotta colposa posta in essere dall’ufficiale giudiziario.
La Corte di cassazione, respingendo il ricorso, ha affermato che, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità dell’ufficiale giudiziario, l’applicazione dell’art. 20 c.p.c. conduceva a radicare la competenza della causa risarcitoria in capo al Giudice di Pace di Rieti.
Infatti, avendo riguardo al criterio che richiama il forum destinatae solutionis, va considerato che l’obbligazione di risarcimento danni dipendente da fatto illecito costituisce un debito di valore, come tale illiquido, sicché è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha il domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione, in virtù della regola dettata dall’art. 1182, comma 4, c.c., non essendo invocabile quella stabilita dal precedente comma 3 (applicabile solo quando il risarcimento del danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri prefissati).
Di qui, l’affermata competenza del Giudice di Pace di Rieti, essendo l’ufficiale giudiziario residente nel suo circondario.
Alla stessa conclusione si perviene facendo riferimento al criterio del forum commissi delicti, dal momento che l’obbligazione risarcitoria sorge nel luogo in cui si verifica il fatto produttivo del danno, inteso sia come comportamento illecito, sia come evento dannoso che ne deriva.
Nel caso di specie, era indubbio che quello riconducibile alla condotta contestata all’ufficiale giudiziario fosse rappresentato, da un lato, dalla mancata attuazione del sequestro conservativo che doveva essere eseguito nel territorio di Rieti e, dall’altro lato, dall’infruttuosità dell’azione esecutiva che il creditore intendeva radicare innanzi al Tribunale di Rieti attraverso la notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare.
Come rilevato dai giudici di legittimità, peraltro, la competenza del Giudice di Pace di Rieti andava affermata anche qualora si fosse voluto affermare la natura – sia pure lato sensu – contrattuale della responsabilità dell’ufficiale giudiziario, perché nascente direttamente dalla legge.
Infatti, pure in questo caso, sarebbe sempre stato Rieti il luogo nel quale andava eseguita la prestazione omessa, in forza di una sorta di contatto sociale o di un’obbligazione ex lege.
