Opposizione a precetto: inammissibile eccepire l’incompetenza del giudice adito

Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2026, n. 4811 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi

Precetto – Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio – Opposizione a precetto avanti al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto – Eccezione di incompetenza territoriale – Inammissibilità

Il debitore intimato che formuli opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

CASO

Ricevuta la notificazione di un atto di precetto contenente elezione di domicilio in Roma, il debitore intimato proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi innanzi al Tribunale di Roma, eccependone l’incompetenza, a causa dell’affermata inesistenza, nel suo circondario, di beni utilmente pignorabili.

Nel giudizio così radicato, le società intimanti aderivano all’eccezione, sicché il Tribunale di Roma declinava la propria competenza in favore di quello di Avezzano (essendo il debitore ivi residente), avanti al quale veniva riassunto il processo.

Con il decreto emesso ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c., il Tribunale di Avezzano rilevava d’ufficio la propria incompetenza, sottoponendo la questione alle parti; all’esito dell’udienza di comparizione tenutasi ai sensi dell’art. 183 c.p.c., veniva richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., affinché venisse dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, ravvisando l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza sollevata dal debitore intimato con l’opposizione preesecutiva radicata innanzi al giudice individuato sulla base dell’elezione di domicilio (compiuta dal creditore nell’atto di precetto notificato) che egli aveva inteso contestare.

QUESTIONI

[1] La Corte di cassazione è stata investita di un regolamento di competenza conseguente all’opposizione a precetto proposta dal debitore intimato, il quale, sostenendo l’erroneità dell’elezione di domicilio in Roma effettuata dalle società creditrici – stante l’affermata inesistenza di beni utilmente pignorabili nel circondario del tribunale capitolino – e avendo indicato come competente il Tribunale di Avezzano, poiché risiedeva in quella città, aveva ciononostante radicato l’opposizione innanzi al Tribunale di Roma, eccependo la sua incompetenza.

La decisione è stata assunta sulla base della disciplina vigente al momento della notificazione del precetto opposto, intervenuta prima delle modifiche apportate all’art. 480 c.p.c. dal d.lgs. 164/2024.

Prima della novella, infatti, il creditore doveva inserire nel precetto la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui aveva sede il giudice competente per l’esecuzione; in caso contrario, competente a conoscere dell’opposizione preesecutiva era il giudice del luogo nel quale il precetto era stato notificato e le notificazioni alla parte istante andavano effettuate presso la cancelleria di detto giudice.

A seguito della novella, tale onere è stato sostituito con quello avente per oggetto l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione, la mancanza della quale, peraltro, determina le stesse conseguenze sopra indicate; solo qualora il precetto – quale atto avente natura stragiudiziale e, come tale, non necessitante dell’assistenza tecnica di un avvocato – sia sottoscritto dalla parte personalmente, questa rimane tenuta a dichiarare la residenza o a eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione o, in alternativa, a indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o a eleggere un domicilio digitale speciale (ferma restando, anche in questo caso, l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione).

Sotto altro profilo, va rammentato che, con la modifica – sempre a opera del d.lgs. 164/2024 – dell’art. 281-decies c.p.c., le opposizioni preventive all’esecuzione e agli atti esecutivi proposte ai sensi, rispettivamente, dell’art. 615, comma 1, c.p.c. e dell’art. 617, comma 1, c.p.c. sono introdotte nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, quando ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 281-decies c.p.c. L’opzione per tale rito sarà verosimilmente obbligatoria nella maggior parte dei casi, riuscendo difficile ipotizzare che l’opposizione non si fondi quantomeno su una prova documentale (fatta salva la possibilità per l’opponente di sceglierlo comunque, trattandosi di causa devoluta alla competenza del tribunale in composizione monocratica), mentre lo sarà senz’altro quando l’opposizione all’esecuzione dev’essere decisa dal giudice di pace in quanto competente per valore in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 615, comma 1, c.p.c. (visto che il novellato art. 316 c.p.c. stabilisce che la domanda va proposta nelle forme del procedimento semplificato di cognizione).

Alla luce di quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, c.p.c. (anch’esso modificato dal d.lgs. 164/2024), la tipologia di rito applicabile all’opposizione preesecutiva influisce anche sul regime delle preclusioni al rilievo officioso dell’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile (ipotesi, quest’ultima, nella quale rientra la competenza sulle opposizioni esecutive, a mente dell’art. 28 c.p.c.): nelle cause soggette al rito ordinario, infatti, il rilievo dev’essere effettuato dal giudice con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. (non potendo, dunque, avvenire oltre, quand’anche la questione di competenza sia stata tempestivamente sollevata da una parte, ma in modo irrituale, come affermato, da ultimo, da Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2026, n. 19331), mentre, per quelle da trattare nelle forme del rito semplificato di cognizione, il rilievo deve avvenire non oltre la prima udienza.

Venendo all’esame della decisione assunta dalla Corte di cassazione (come detto, sulla base della versione dell’art. 480 c.p.c. antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 164/2024), i giudici di legittimità hanno affermato la competenza del Tribunale di Roma facendo applicazione del principio di autoresponsabilità che deve informare la condotta processuale delle parti.

Sia prima che dopo la modifica dell’art. 480 c.p.c., l’individuazione del giudice territorialmente competente per l’opposizione preesecutiva si fonda su una dichiarazione unilaterale del creditore (la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, prima; l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione, ora), rispetto alla quale il criterio che fa riferimento all’ufficio giudiziario del luogo nel quale è stato notificato il precetto riveste carattere residuale o sussidiario.

L’elaborazione giurisprudenziale ha chiarito il meccanismo sotteso alla regola dettata dall’art. 480 c.p.c.: posto che la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore non dev’essere del tutto arbitraria, ma collegata a un luogo in cui è ragionevole ritenere che il processo esecutivo possa effettivamente radicarsi, il debitore conserva la facoltà di contestarne sia l’assenza, sia l’irregolarità o l’anomalia, ravvisabile quando venga in rilievo un luogo che non consente di avviare e coltivare l’esecuzione per l’assenza di beni del debitore utilmente pignorabili.

Poiché, in questi casi, la legge permette al debitore di proporre l’opposizione a precetto innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è stato notificato, per l’intimato si pongono due alternative:

  • avvalendosi di detta facoltà, svolgere l’opposizione avanti a quel giudice, eccependo l’irregolarità della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio del creditore, onerato a quel punto di dimostrare la concreta possibilità di intraprendere l’esecuzione nel luogo prescelto, onde escludere l’operatività del foro sussidiario;
  • sempre dolendosi dell’anomalia della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio del creditore, adire il giudice individuato sulla scorta della stessa e, innanzi a lui, indicare come competente quello che risulta tale in base al luogo di notifica del precetto.

Nel secondo caso, l’eccezione del debitore intimato deve reputarsi inammissibile (così come lo sarebbe quella identica sollevata dal creditore intimante, dovendosi egli considerare vincolato alla propria dichiarazione di residenza o elezione di domicilio e non potendo, dunque, metterla strumentalmente in discussione per lucrare una declaratoria di incompetenza che trova fondamento nella sua stessa condotta).

Facendo riferimento a un proprio precedente che aveva intercettato una situazione analoga, sia pure al limitato fine di disporre la regolamentazione delle spese di lite, la Corte di cassazione ha sottolineato la contraddittorietà della condotta del debitore intimato che, sostenendo l’incongruenza ovvero l’anomalia della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio del creditore ed essendo, dunque, abilitato a contestarne l’efficacia innanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, proponga nondimeno opposizione avanti a quello individuato come competente in base alla medesima dichiarazione o elezione contestata, allo scopo di provocare lo spostamento del processo presso l’ufficio giudiziario che – fin dall’origine – andava individuato come competente, in quanto avente, a differenza dell’altro, un collegamento con la minacciata esecuzione ratione loci.

In altre parole, anche per il debitore intimato (così come per il creditore intimante) vale il principio in forza del quale la parte che sceglie (o contribuisce con la propria condotta a individuare) il giudice sbagliato non può invocarne l’incompetenza.

Pertanto, poiché la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore, per quanto anomale o irrituali, assolvono comunque alla finalità loro propria e producono l’effetto tipico di individuare il giudice competente sull’opposizione preesecutiva, l’intimato potrà introdurre quest’ultima innanzi a detto giudice, così individuato in virtù della regola generale fissata dall’art. 480 c.p.c., ma, se vuole contestare proprio la correttezza della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio contenute nel precetto, lo potrà fare solo radicando l’opposizione avanti al giudice al quale fa riferimento la regola sussidiaria contenuta nel medesimo art. 480 c.p.c., ossia quello del luogo di notifica del precetto.

Così come, dunque, la libertà del creditore di determinare l’individuazione del giudice competente per l’opposizione preesecutiva trova un bilanciamento nella facoltà del debitore di adirne uno a lui più prossimo, allo stesso modo il diritto del debitore di contestare la condotta del creditore ha un suo contrappeso nella necessità di incardinare la controversia oppositiva direttamente innanzi al giudice reputato competente.

In definitiva, la proposizione dell’opposizione preesecutiva presso il giudice del foro sussidiario delineato dall’art. 480 c.p.c. (quello del luogo di notifica del precetto) integra lo strumento legalmente tipizzato per consentire al debitore di addurre l’irregolarità della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio del creditore (e, con essa, l’impossibilità di promuovere ivi l’esecuzione per inesistenza di beni pignorabili), non potendo egli dispiegare l’opposizione innanzi al giudice del luogo corrispondente alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio contestate per eccepire, in quel giudizio, l’incompetenza del giudice da lui stesso adito.

Proprio per questo motivo, una simile eccezione dev’essere dichiarata inammissibile.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Problematiche connesse all’utilizzo dell’AI negli Studi 

Mondo professione

Torna in alto