Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2026, n. 4810 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi
Esecuzione forzata di obblighi di fare – Titolo esecutivo – Provvedimento giudiziale passato in giudicato – Accertamento del diritto da soddisfare coattivamente – Interpretazione – Criteri – Limiti
Nell’ambito dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e in presenza di un titolo esecutivo costituito da un provvedimento giudiziale passato in giudicato, poiché è l’accertamento ivi contenuto a disciplinare il rapporto tra le parti e a identificare il diritto sostanziale che dev’essere coattivamente soddisfatto, il giudice dell’esecuzione o dell’opposizione esecutiva è tenuto a ricercare il valore giuridico portato da quel provvedimento attraverso un’interpretazione condotta alla stregua dei criteri dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., senza compiere nuovi accertamenti di fatto o procedere a integrazioni extratestuali del titolo.
CASO
Pronunciata una sentenza – passata in giudicato – che, in accoglimento di un’istanza possessoria, ordinava ai proprietari di un fondo di reintegrare nel passaggio pedonale e carrabile gli istanti, cessando ogni turbativa e rimuovendo parte della recinzione apposta, il Tribunale di Lucca veniva investito di un ricorso ex art. 612 c.p.c. per la determinazione delle modalità di esecuzione dell’obbligo di fare.
I proprietari del terreno proponevano opposizione all’esecuzione, sostenendo di avere spontaneamente ottemperato all’obbligo impartito con la sentenza.
L’opposizione veniva accolta, con pronuncia confermata all’esito del giudizio d’appello.
La sentenza di secondo grado era impugnata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo che l’interpretazione del titolo esecutivo fornita dal giudice dell’opposizione all’esecuzione fosse stata condotta in modo corretto, attenendosi ai criteri dettati dalla legge, così come declinati dall’elaborazione giurisprudenziale.
QUESTIONI
[1] La giurisdizione esecutiva è diretta ad attuare i diritti che sono stati accertati nell’ambito di quella di cognizione: in questo senso, la prima è strumentale alla seconda, perché consente di dare concreta soddisfazione al diritto del quale una parte è stata riconosciuta titolare, attraverso la necessaria modificazione della realtà giuridica.
Sotto questo profilo, il titolo esecutivo non solo rappresenta la condizione – necessaria e sufficiente – dell’azione esecutiva, ma esprime pure il valore giuridico cui la realtà materiale dev’essere ricondotta per la realizzazione dell’interesse del creditore.
Quando il titolo esecutivo è costituito da un provvedimento giudiziale passato in giudicato, l’accertamento ivi contenuto assume valore di legge, disciplinando il rapporto tra le parti e individuando il diritto sostanziale che dev’essere coattivamente soddisfatto.
Proprio perché il giudicato detta la norma del caso concreto, il giudice dell’esecuzione, al fine di estrapolare il comando da attuare, deve interpretare il provvedimento in base ai canoni esegetici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., potendo ricorrere, in presenza di lacune o di incertezze, a elementi di carattere extratestuale (ossia non contenuti all’interno del titolo esecutivo medesimo o ricavabili dalla sua lettura coordinata) a condizione che tale attività:
- si risolva in una mera precisazione ovvero esplicitazione di quanto già espresso – sia pure in modo imperfetto o incompleto – dal giudice che ha emesso il provvedimento, sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato e inerenti a questioni trattate e dibattute tra le parti;
- non comporti una inammissibile integrazione o sostituzione delle valutazioni operate dell’autore del provvedimento e delle statuizioni dallo stesso rese.
Ciò consente di completare il contenuto inespresso del titolo esecutivo valorizzando l’attività processuale svolta e impedendone la dispersione e, nel contempo, di contenere il rischio che in sede esecutiva si innesti una fase di cognizione che stride con le dinamiche puramente attuative del processo esecutivo.
Nell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, compete al giudice dell’esecuzione determinare le modalità tecniche e operative necessarie per attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo in perfetta aderenza a quanto ivi previsto (anche se dovessero risultare necessarie opere o attività non specificamente indicate, a prescindere dal costo e dall’entità delle stesse), con l’unico limite dell’assoluta impossibilità materiale di pervenire a tale risultato, dovendosi, in tale caso, dichiarare l’improcedibilità del processo esecutivo per inidoneità a conseguire il suo scopo ordinario, con provvedimento soggetto a opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non a reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26329).
Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato i limiti ai quali è soggetto il giudice dell’esecuzione (o dell’opposizione esecutiva) chiamato a valutare quale sia il diritto sostanziale somministrato dal titolo esecutivo, ossia a svolgere un’attività che ha carattere propriamente ermeneutico e – come tale – va condotta alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 12 disp. prel. c.c. per l’interpretazione della legge (visto che funzione del giudicato è quella di dettare la regola del caso concreto), essendo finalizzata a identificare puntualmente il diritto sostanziale sancito dal provvedimento definitivo azionato come titolo esecutivo, in modo corrispondente all’accertamento in esso contenuto.
Nel caso di specie, infatti, i debitori esecutati sostenevano di avere adempiuto spontaneamente al comando diretto a consentire ai creditori – che contestavano tale circostanza – di esercitare il diritto di passo pedonale e carrabile, eliminando la recinzione che lo impediva.
Il titolo esecutivo, dopo avere individuato il tratto di recinzione che ostacolava il passaggio (anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte), aveva condannato gli esecutati a rimuoverlo sic et simpliciter, senza alcuna ulteriore puntualizzazione, individuando lo stesso quale unico ostacolo fisico all’esercizio del passaggio e la sua mera rimozione quale attività necessaria e sufficiente per il ripristino del possesso del passaggio medesimo.
Sebbene gli esecutati avessero effettivamente proceduto alla rimozione della porzione di recinzione indicata, i creditori sostenevano che il comando giudiziale non era stato eseguito, perché la disposta reintegra doveva intendersi diretta ad assicurare un transito più agevole e privo di rischi, che solo l’asportazione integrale – e non quella parziale, nei termini emergenti dal tenore testuale del titolo esecutivo – della recinzione consentiva.
I giudici di legittimità hanno disatteso questa impostazione, osservando che l’attività interpretativa non può mai comportare un’integrazione extratestuale che conferisca al titolo esecutivo un significato e una portata diversi da quelli che emergono dalla sua corretta esegesi. L’interpretazione, in altri termini, non può tradursi nell’esecuzione di (nuovi e diversi) accertamenti di fatto o di diritto, riservati al giudice che ha emesso il provvedimento.
L’identificazione del comando da eseguire, dunque, dev’essere condotta rigorosamente avendo riguardo ai fatti così come accertati nel giudizio all’esito del quale è stata assunta la decisione confluita nel titolo esecutivo e senza che il giudice dell’esecuzione (o dell’opposizione esecutiva) possa sostituire o sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dall’autore del provvedimento.
Ciò che, nella fattispecie esaminata, consentiva di individuare chiaramente il valore giuridico somministrato dal titolo esecutivo era l’estrema chiarezza degli elementi impiegati per determinare, da un lato, l’attività che doveva essere compiuta (la rimozione di un ben preciso tratto di recinzione che impediva il passaggio) e, dall’altro lato, il risultato al quale la stessa era funzionale (consentire l’esercizio del passaggio anche con mezzi con minore difficoltà e maggiore sicurezza, senza che, tuttavia, fosse necessario impegnare l’intera particella di terreno sulla quale insisteva la recinzione).
In considerazione di ciò ed essendo incontestato che gli esecutati avevano effettivamente asportato la parte di recinzione indicata nel titolo esecutivo, il diritto sostanziale dallo stesso previsto doveva reputarsi attuato; di conseguenza, è stata ravvisata l’illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa dai creditori, perché volta a ottenere l’attuazione coattiva di un diritto diverso da quello sancito per via giudiziale, ossia di contenuto più ampio.
I medesimi principi addotti per accogliere l’opposizione proposta dagli esecutati sono ovviamente applicabili anche al processo di esecuzione forzata per espropriazione.
Così, è stato affermato che, quando la sentenza nulla statuisca in merito al pagamento degli interessi moratori, il creditore non può legittimamente pretenderli, giacché ciò presuppone una statuizione espressa, che, se assente nonostante la richiesta ritualmente introdotta dalla parte interessata e non ricavabile nemmeno dalla lettura congiunta del dispositivo e della motivazione, dà luogo a un’ipotesi di omessa pronuncia, da fare valere attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione: l’obbligazione di pagamento degli interessi, infatti, sebbene accessoria alla condanna al pagamento del capitale, rimane da essa distinta, sicché richiede un’apposita istanza e una corrispondente condanna, salvo che si tratti di domanda di risarcimento del danno, avente per oggetto un debito di valore, poiché solo in tale caso può ritenersi comprensiva anche di quella per interessi (che, svolgendo una funzione puramente compensativa, si risolvono in una mera modalità tecnica di liquidazione), ferma restando la necessità di una pronuncia espressa (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2026, n. 14298).
Sempre in tema di interpretazione del titolo esecutivo quanto alla condanna per interessi, Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2026, n. 14382, ha cassato la sentenza con la quale, a fronte di un ricorso monitorio contenente la richiesta di condanna del debitore al pagamento del capitale residuo e degli interessi a fare data dalla scadenza di ciascuna fattura rimasta in tutto o in parte insoluta e di un decreto ingiuntivo che aveva integralmente accolto la domanda, era stato reputato corretto l’operato del giudice dell’esecuzione che, in sede di emissione di ordinanza ex art. 553 c.p.c., aveva riconosciuto come dovuti gli interessi maturati sul solo importo corrispondente al capitale residuo, anziché sull’intero importo capitale (fino al momento in cui era stato eseguito un pagamento parziale).
