Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2026, n. 6600 – Pres. Falaschi – Rel. Maccarrone
Espropriazione di partecipazioni societarie – Nomina del custode giudiziario – Compenso – Liquidazione – Criteri – Limite
Al dottore commercialista o esperto contabile nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l’attività di custodia deve essere liquidato ai sensi del disposto dell’art. 19 d.m. 140/2012, ma detto compenso non potrà superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato, secondo il limite indicato nel disposto dell’art. 4, comma 3, d.m. 80/2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost.
CASO
Un dottore commercialista veniva nominato custode giudiziario di numerose partecipazioni societarie pignorate ai sensi dell’art. 2471 c.c.
Esaurito l’incarico, il giudice dell’esecuzione liquidava il suo compenso con decreto, avverso il quale il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, lamentando l’eccessività della liquidazione.
Il Tribunale di Gorizia, accogliendo l’impugnazione, revocava il decreto, ritenendo che, anziché farsi riferimento all’art. 19 d.m. 140/2012, che ha riguardo agli incarichi di amministrazione e custodia di aziende, dovesse applicarsi l’art. 2 d.m. 80/2009.
Il custode giudiziario proponeva ricorso straordinario per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, considerate la natura e le caratteristiche delle attività demandate al custode giudiziario di partecipazioni societarie pignorate, la liquidazione del suo compenso deve avvenire alla stregua di quanto previsto dall’art. 19 d.m. 140/2012, analogicamente applicabile alla luce degli artt. 1 e 15, comma 2, d.m. 140/2012, fermo restando il limite dettato dall’art. 4, comma 3, d.m. 80/2009, che non consente di accordare un compenso superiore a un terzo del valore realizzato dalla vendita del bene pignorato.
QUESTIONI
[1] L’espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata configura un pignoramento sui generis, che si realizza con le specifiche modalità appositamente delineate dall’art. 2471 c.c.
In particolare, il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società dell’atto contenente la descrizione della partecipazione societaria che si intende assoggettare all’azione esecutiva (con l’indicazione del suo ammontare nominale e dei dati della società) e l’intimazione – diretta al debitore esecutato – a non disporne; una volta notificato l’atto, il pignoramento va iscritto nel registro delle imprese, per renderlo conoscibile e opponibile non tanto alla società (che, al pari del debitore esecutato, è già destinataria della notificazione dell’atto di pignoramento, finalizzata a notiziarla di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei suoi confronti), quanto piuttosto ai terzi.
La strutturazione del pignoramento di quota di società a responsabilità limitata risente della peculiare natura di quest’ultima, che esprime, secondo l’impostazione che è andata consolidandosi, una posizione contrattuale obiettivata, da considerarsi alla stregua di un bene immateriale (come tale soggetto alle norme sui beni mobili non registrati) e alla quale è associato un valore patrimoniale oggettivo, dato dalla frazione del patrimonio che la quota rappresenta (Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22361).
Una volta eseguito il pignoramento, il processo esecutivo è destinato a svolgersi secondo le regole dettate per l’espropriazione mobiliare presso il debitore, ovvero immobiliare (data la prassi di nominare un esperto stimatore): è stata, infatti, definitivamente accantonata l’impostazione che ravvisava nel pignoramento di quota una forma di espropriazione mobiliare presso terzi, in ragione del coinvolgimento della società, giacché il ruolo di quest’ultima non è quello di collaborare per l’individuazione dell’oggetto del pignoramento (trattandosi di informazioni agevolmente acquisibili dal registro delle imprese).
In considerazione di ciò, è ben possibile – e, anzi, preferibile – che il giudice dell’esecuzione provveda alla nomina di un custode giudiziario in sostituzione del debitore (che, analogamente a quanto avviene nell’espropriazione immobiliare, si considera costituito custode ex lege per effetto della notifica del pignoramento).
La nomina del custode giudiziario di partecipazione societaria assume peculiare rilievo alla luce di quanto dispone l’art. 2352 c.c., che, pur essendo inserito nella disciplina della società per azioni, si reputa applicabile anche in caso di pignoramento di quota di società a responsabilità limitata: secondo quanto previsto dai commi 1 e 6, infatti, in caso di sequestro (cui è assimilabile il pignoramento), il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi diversi da quelli considerati dall’art. 2352 c.c. sono esercitati dal custode.
È proprio la latitudine e la complessità delle attività che il custode giudiziario è chiamato a compiere in questi casi che giustifica, secondo la Corte di cassazione, l’applicazione di disposizioni diverse da quelle che governano la liquidazione dei compensi nell’ambito delle espropriazioni mobiliari stricto sensu intese.
Nel caso di specie, il dottore commercialista al quale era stata affidata la custodia delle partecipazioni detenute dall’esecutato in dodici società aveva visto notevolmente ridimensionati, a seguito di opposizione proposta dal creditore procedente, i compensi liquidati dal giudice dell’esecuzione secondo i parametri previsti dall’art. 19 d.m. 140/2012; secondo il Tribunale di Gorizia, infatti, occorreva fare riferimento alle regole dettate dal d.m. 80/2009 (che, per l’appunto, fissa i criteri per la determinazione dei compensi spettati ai custodi di beni pignorati nominati nell’ambito dei processi di espropriazione forzata).
In realtà, come osservato dai giudici di legittimità, il d.m. 80/2009 riguarda, agli artt. 2 e 3, i compensi da riconoscere per l’attività di custodia di beni immobili e, all’art. 4, i compensi inerenti alla custodia di veicoli e di beni mobili contenuti nell’immobile pignorato, mentre nulla è disposto con riferimento alla custodia di tutti gli altri beni mobili.
Il d.m. 140/2012, di converso, reca i parametri per la liquidazione, da parte dell’autorità giudiziaria, dei compensi in favore di coloro che svolgono una professione regolarmente vigilata dal Ministero della giustizia, stabilendo, all’art. 1, che le disposizioni contenute nel decreto possono essere applicate analogicamente ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
L’art. 15 d.m. 140/2012, in particolare, individua le attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili, disponendo, al comma 2, che, quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate, il compenso è determinato in analogia alle disposizioni contenute nei successivi artt. da 16 a 29.
Non essendovi alcuna disposizione che fa specifico riferimento all’attività di custodia di partecipazioni societarie assoggettate a pignoramento, né essendo possibile equipararla, ai fini della liquidazione del compenso, a quella del custode di immobili pignorati considerata dal d.m. 80/2009, stante la diversità delle attività richieste nell’uno e nell’altro caso, i giudici di legittimità hanno individuato il referente normativo più appropriato nell’art. 19 d.m. 140/2012, che si occupa della liquidazione dei compensi per gli incarichi di amministrazione e custodia di aziende.
La custodia di partecipazioni societarie, infatti, richiede un’attività dinamica, che può presentare una certa complessità (a seconda delle caratteristiche strutturali, patrimoniali ed economico-finanziarie della società cui le partecipazioni si riferiscono), non inquadrabile nell’ambito dell’art. 2 d.m. 80/2009: l’esercizio del diritto di voto in assemblea, per esempio, presuppone lo studio delle questioni all’ordine del giorno, che può riguardare anche la formazione del bilancio.
Non è nemmeno ipotizzabile il ricorso all’art. 2233 c.c., in virtù del quale, nei rapporti di prestazione d’opera intellettuale, se il compenso non è convenuto dalle parti e non sia determinabile secondo le tariffe o gli usi, è stabilito dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale alla quale il professionista appartiene, giacché trattasi di regola che opera in una logica negoziale, totalmente estranea all’incarico di custodia giudiziaria.
L’art. 19 d.m. 140/2012, occupandosi non solo dell’amministrazione, ma pure della custodia di aziende, è la norma che contempla le attività che più si avvicinano a quelle demandate al custode di una partecipazione societaria, giustificandosi così la sua applicazione, per effetto di quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 15, nonché dall’art. 1.
Peraltro, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 17, il compenso del custode va concretamente determinato valorizzando una serie di profili, quali il valore e la natura della pratica, l’importanza, la difficoltà e la complessità della stessa, i risultati e i vantaggi – anche economici – conseguiti, l’impegno profuso (anche in termini di tempo impiegato), il pregio dell’opera prestata.
Ferma restando, dunque, l’applicazione delle disposizioni recate dal d.m. 140/2012, i giudici di legittimità reputano comunque operante il limite fissato dall’art. 4 d.m. 80/2009, in base al quale il compenso liquidato non può superare la misura di un terzo di quanto ricavato dalla vendita del bene.
Si tratta, infatti, di un limite che, come affermato nell’ordinanza annotata, risponde a esigenze di interesse pubblico inquadrabili nell’ambito del disposto degli artt. 24 e 111 Cost., essendo volto a garantire il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva, assicurandone l’effettiva utilità per il creditore procedente, non essendo accettabile che i costi di gestione del bene pignorato possano superarne il valore realizzato all’esito della vendita coattiva. Un’analoga disposizione è contenuta anche nel d.m. 227/2015, contenente i parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti delegati ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., stabilendo il comma 5 dell’art. 2 che l’ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
Di qui, l’affermazione del principio di diritto in forza del quale al dottore commercialista o esperto contabile incaricato della custodia di partecipazioni societarie pignorate spetta un compenso liquidato ai sensi dell’art. 19 d.m. 140/2012, che non potrà, in ogni caso, superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, d.m. 80/2009.
Nel caso, invece, di dottore commercialista nominato custode giudiziario di azienda sottoposta a sequestro preventivo disposto dal giudice penale, che sia stato incaricato non solo della conservazione del complesso, ma anche della sua gestione produttiva, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 19 d.m. 140/2012, dal momento che il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 14/2010 e secondo le tabelle approvate con d.P.R. 177/2015, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. – nella versione vigente ratione temporis – all’albo degli amministratori giudiziari istituito dal predetto d.lgs. 14/2010 (Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2026, n. 21216).
