Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2026, n. 4037 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti
Espropriazione mobiliare presso terzi – Subprocedimento di accertamento ex art. 549 c.p.c. – Inesistenza del credito pignorato – Ordinanza di estinzione del processo esecutivo – Impugnazione – Opposizione agli atti esecutivi
Massima: “L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, all’esito del subprocedimento disciplinato dall’art. 549 c.p.c., accerta l’inesistenza del credito pignorato e dichiara l’estinzione del processo esecutivo va impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., trattandosi di fattispecie di chiusura anticipata – o di improcedibilità – per infruttuosità della procedura esecutiva”.
CASO
Il creditore di una società pignorava i crediti da questa vantati nei confronti di un terzo, che rendeva dichiarazione negativa, la quale veniva contestata.
Il subprocedimento di accertamento così avviato ai sensi dell’art. 549 c.p.c. si concludeva con la declaratoria di inesistenza dei crediti pignorati e di estinzione della procedura esecutiva.
Avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione il creditore proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., che, all’esito del giudizio di merito radicato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, era dichiarata inammissibile, sul presupposto che il provvedimento di estinzione dovesse essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c.
Il creditore rimasto soccombente ricorreva, quindi, per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, affermando che la chiusura del processo esecutivo in conseguenza dell’inesistenza del credito pignorato, accertata all’esito del subprocedimento avviato ai sensi dell’art. 549 c.p.c., integra un’ipotesi di estinzione atipica dell’esecuzione, sicché l’ordinanza che la dichiara è impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (e non con il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.).
QUESTIONI
[1] Con la riforma degli artt. 548 e 549 c.p.c., è profondamente mutato il regime di accertamento dell’obbligo del terzo, ovvero dell’esistenza del credito pignorato nelle forme previste dagli artt. 543 e seguenti c.p.c.: mentre prima, infatti, il processo esecutivo veniva sospeso per consentire lo svolgimento di un giudizio di cognizione ordinaria – da radicare innanzi al giudice competente ratione loci et materiae – diretto a verificare l’esistenza (e l’entità) del credito vantato dall’esecutato nei confronti del debitor debitoris e assoggettato a espropriazione forzata, ora tale verifica si compie all’interno del medesimo processo esecutivo, giacché vi deve provvedere direttamente il giudice dell’esecuzione, che, a tale scopo, è chiamato a disporre, nel contraddittorio tra le parti e il terzo pignorato, gli accertamenti necessari, destinati a esitare in un’ordinanza che produce effetti ai fini del procedimento in corso (non essendo, dunque, idonea alla formazione della cosa giudicata) e dell’eventuale esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Si tratta, dunque, di una delle limitate e circoscritte ipotesi nelle quali al giudice dell’esecuzione sono attribuiti poteri di accertamento propri della giurisdizione di cognizione, tendenzialmente estranei al processo esecutivo.
Il procedimento (o subprocedimento incidentale) contemplato dall’art. 549 c.p.c. presuppone l’impulso di parte, ovvero l’istanza del creditore procedente, essendo escluso che possa essere avviato in via officiosa, su iniziativa dello stesso giudice dell’esecuzione: in caso di mancata dichiarazione del terzo pignorato e di impossibilità di addivenire all’assegnazione sulla base del meccanismo della ficta confessio delineato dall’art. 548 c.p.c., oppure quando la dichiarazione sia stata resa ma sulla stessa sorgano contestazioni (vuoi perché negativa, vuoi perché positiva ma indicante un credito inferiore rispetto a quello reputato effettivamente sussistente), occorre, dunque, che il creditore avanzi un’apposita richiesta, che non è assoggettata a particolari requisiti di forma (potendo essere formulata anche a verbale nel corso dell’udienza), ma dev’essere inequivocamente diretta a provocare l’accertamento del giudice dell’esecuzione (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13487).
Come stabilito dallo stesso art. 549 c.p.c., l’ordinanza emessa a definizione di tale subprocedimento è impugnabile nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617 c.p.c., vale a dire con l’opposizione agli atti esecutivi.
Di tale rimedio può avvalersi anche il terzo pignorato, il quale, come affermato dalla giurisprudenza, può ricorrervi anche per contestare l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 548 c.p.c. non solo – come previsto dal comma 2 – per lamentare di non avere avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ma anche per fare valere vizi propri del provvedimento, come nel caso in cui l’atto sia illegittimo per avere il giudice, in mancanza della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., applicato il meccanismo della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti, anziché dare corso al procedimento di accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2023, n. 12470), mentre è escluso che, attraverso tale opposizione, possa essere revocato o modificato il contenuto della dichiarazione formatasi mediante il predetto meccanismo della ficta confessio, ovvero messa in discussione l’esistenza del credito assegnato (Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2025, n. 31354).
Nel caso di specie, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 549 c.p.c. era stata proposta dal creditore procedente, il quale aveva contestato, da un lato, la ravvisata insussistenza di crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato e, dall’altro lato, la declaratoria di estinzione (ovvero di chiusura) del processo esecutivo contestualmente e conseguentemente pronunciata dal giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che l’ordinanza dovesse essere aggredita con il reclamo ex art. 630 c.p.c.
La Corte di cassazione ha reputato scorretta la decisione, per un duplice motivo.
Il provvedimento cassato, infatti, muoveva dal presupposto che l’opposizione attingesse la (sola) declaratoria di estinzione del processo esecutivo, quando, invece, era stato contestato anche l’accertamento – compiuto dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c. – dell’insussistenza dei crediti pignorati, quasi a volere dire che il creditore pignorante non fosse legittimato a muovere rilievi sul punto; il che è senz’altro da escludere, non essendovi elementi che consentano di ritenere che il creditore non possa reagire quando si veda negata, in questo modo, o ridotta (per effetto dell’individuazione di crediti di ammontare inferiore rispetto a quanto si reputa di effettiva titolarità dell’esecutato nei confronti del terzo pignorato) la possibilità di conseguire un’assegnazione quanto più satisfattiva possibile.
L’ultimo periodo dell’art. 549 c.p.c., infatti, è chiaro e inequivoco nell’individuare nell’opposizione ex art. 617 c.p.c. lo strumento di reazione avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, senza operare alcuna distinzione tra i soggetti che vi possono fare ricorso, che coincidono, quindi, con coloro che sono chiamati a contraddire avanti al giudice dell’esecuzione (vale a dire, le parti del processo esecutivo e il terzo, come prescrive il primo periodo dell’art. 549 c.p.c.).
Se così non fosse, d’altra parte, cioè se si ritenesse il creditore privo di legittimazione a contestare, attraverso l’opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 549 c.p.c., si introdurrebbe un’indebita discriminazione e lesione del diritto di difesa, a maggior ragione se si considera la tassatività degli strumenti impugnatori dei quali possono avvalersi le parti del processo esecutivo, caratterizzato sotto questo profilo da un sistema chiuso di rimedi.
Da un primo punto di vista, quindi, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord aveva errato nel qualificare le domande proposte dal creditore opponente e nell’individuare l’oggetto del giudizio dallo stesso promosso a seguito dell’opposizione.
Il secondo errore, invece, è consistito nel ritenere che la declaratoria di estinzione andasse contestata mediante il reclamo ex art. 630 c.p.c.
Sulla scorta di una giurisprudenza oramai più che consolidata, infatti, il reclamo in questione è utilizzabile solo in presenza di un’ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo, vale a dire espressamente individuata dal legislatore come causa di arresto anticipato dell’esecuzione: rientrano in tale ambito le fattispecie considerate dagli artt. 629 (rinuncia agli atti del creditore pignorante e di quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo), 630 (inattività delle parti) e 631 (mancata comparizione all’udienza) c.p.c.
Il carattere tassativo delle ipotesi contemplate dalle disposizioni sopra richiamate esclude che possa estendersene l’ambito applicativo a quelle situazioni che determinano l’improseguibilità dell’esecuzione forzata e, dunque, a quei provvedimenti che la dichiarano per altre ragioni, anche di merito (così, per esempio, Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873, ha affermato che l’improcedibilità dichiarata a seguito dell’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell’omesso o tardivo deposito della nota che attesta l’espletamento della formalità configura un’estinzione atipica del processo di espropriazione forzata; negli stessi termini, ancora più recentemente, si è espressa Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2026, n. 7676).
Poiché l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, compiuti gli accertamenti prescritti dall’art. 549 c.p.c., dichiara l’estinzione della procedura non per un errore di rito, ma sul presupposto della rilevata inesistenza del credito pignorato, configura un provvedimento che determina una chiusura anticipata atipica – per infruttuosità – del processo esecutivo, la stessa non è suscettibile di reclamo ex art. 630 c.p.c. e può, quindi, essere impugnata esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Come osservato dai giudici di legittimità, infatti, nessuna norma prevede la declaratoria di estinzione (tipica) a fronte dell’inesistenza del credito pignorato accertata dal giudice dell’esecuzione.
Di qui l’erroneità della statuizione resa dal Tribunale di Napoli Nord disattendendo questi principi e la conseguente cassazione della sentenza gravata dal creditore procedente.
