Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2026, n. 3661 – Pres. Frasca – Rel. Spaziani
Opposizione all’esecuzione – Giudizio di cognizione – Rapporto di continenza – Pendenza dei giudizi in gradi diversi – Riunione – Inammissibilità – Sospensione
Tra la causa di opposizione all’esecuzione nella quale sia stato chiesto di dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente previa declaratoria di invalidità della fideiussione rilasciata dal debitore esecutato opponente e quella da questi promossa per ottenere l’accertamento della nullità della medesima fideiussione non sussiste un rapporto di litispendenza, ma di continenza, a fronte del quale, nel caso in cui i giudizi pendano in gradi diversi, non è possibile disporre la riunione delle cause avanti al giudice competente ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., ma occorre sospendere la causa che avrebbe dovuto essere attratta fino alla definizione di quella che avrebbe dovuto esercitare l’attrazione.
CASO
La cessionaria di un credito portato da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di alcuni fideiussori e divenuto definitivo a seguito dell’abbandono dell’opposizione tempestivamente proposta avviava un’espropriazione immobiliare.
Gli esecutati, facendo valere la loro qualità di consumatori, proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo l’insussistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente in quanto le fideiussioni in virtù delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo erano nulle per violazione della normativa antitrust.
Svoltasi innanzi al giudice dell’esecuzione la fase sommaria dell’opposizione, veniva radicato innanzi al Tribunale di Belluno il giudizio di merito; nel contempo, uno degli esecutati opponenti chiedeva anche alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia di dichiarare la nullità della fideiussione da lui rilasciata per gli stessi motivi addotti con l’opposizione all’esecuzione, ossia per contrarietà alla normativa antitrust.
Poiché il Tribunale di Venezia si era dichiarato incompetente, la causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Milano, che rilevava la litispendenza della causa di accertamento della nullità della fideiussione con quella avente per oggetto l’opposizione all’esecuzione (nel frattempo pendente in appello, a seguito dell’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Belluno).
L’ordinanza del Tribunale di Milano veniva gravata con ricorso per regolamento di competenza.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata, confermando la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano sulla domanda di accertamento dell’invalidità della fideiussione e disponendo la sospensione, sino alla definizione del giudizio sulla predetta domanda con sentenza passata in giudicato, della causa pendente innanzi alla Corte d’appello di Venezia, limitatamente all’opposizione all’esecuzione proposta dall’esecutato ricorrente.
QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha delineato i rapporti che si instaurano tra un giudizio di opposizione all’esecuzione e un giudizio ordinario di cognizione, quando nel secondo sia stata proposta una domanda di accertamento svolta anche nel primo, in quanto posta a fondamento della declaratoria di insussistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente.
Era accaduto, infatti, che uno dei fideiussori contro il quale era stata promossa un’espropriazione immobiliare aveva dapprima proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. (sostenendo l’illegittimità dell’esecuzione, tra l’altro, per l’invalidità della fideiussione rilasciata – e in virtù della quale era stato emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo azionato quale titolo esecutivo – in quanto in contrasto con la normativa antitrust) e, pressoché contestualmente, un giudizio di cognizione avanti al Tribunale di Venezia (per fare dichiarare, per le stesse ragioni, l’invalidità della medesima fideiussione).
Il provvedimento suscita interesse non solo per la regola di diritto enunciata in sede di regolamento di competenza, ma pure perché consente di svolgere alcune riflessioni sulle interferenze tra la disciplina consumeristica (come declinata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale), l’espropriazione forzata e le relative appendici oppositive.
È noto che, recependo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con le pronunce rese il 17 maggio 2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno stabilito in che modo va coniugata l’esigenza di non privare il consumatore di una tutela effettiva contro le clausole abusive e le regole del processo esecutivo, allorquando il titolo azionato dal creditore sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto.
Nel caso di specie, in realtà, non ricorreva propriamente questa situazione, giacché il titolo esecutivo era costituito da un decreto ingiuntivo ritualmente opposto, ma divenuto definitivo in conseguenza del successivo abbandono dell’opposizione; il fideiussore nei confronti del quale era stato emesso il provvedimento monitorio, qualificandosi come consumatore e a seguito dell’avvio ai suoi danni di un’espropriazione immobiliare, aveva contestato il diritto del creditore di agire esecutivamente, in conseguenza dell’invalidità della fideiussione da lui rilasciata – e posta a fondamento del ricorso in accoglimento del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo – per violazione della normativa antitrust, ossia perché contenente clausole considerate suscettibili di rendere oltremodo gravosa la garanzia prestata, alla luce di quanto accertato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 2 maggio 2005.
Il fideiussore aveva, quindi, proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e radicato avanti al Tribunale di Belluno il relativo giudizio di merito, onde fare valere e accertare – tra l’altro – tale invalidità.
Posto che l’ordinanza che si annota non ha affrontato il tema (che non riguardava direttamente la questione di competenza da scrutinare), è perlomeno opinabile che nell’opposizione all’esecuzione proposta dal fideiussore potesse essere deciso questo aspetto: non solo perché le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia sopra citata, hanno individuato nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio accordato al debitore per fare valere l’abusività di una clausola anche quando sia pendente un’opposizione all’esecuzione (che dev’essere conseguentemente sospesa, in attesa della definizione di quella avverso il decreto ingiuntivo), ma pure perché è pacifico che nel giudizio promosso ai sensi degli artt. 615 e 616 c.p.c. non possono essere addotte ragioni che attengono alla formazione del titolo esecutivo di natura giudiziale (al pari delle circostanze antecedenti a detta formazione), le quali, dovendo essere veicolate o comunque fatte valere nel relativo procedimento, vanno valutate e decise dal giudice che lo presiede (se del caso anche a seguito di impugnazione), appartenendo alla sua competenza esclusiva.
Venendo, ora, a concentrarsi sulla decisione assunta dai giudici di legittimità, questi hanno osservato che tra il giudizio di opposizione all’esecuzione nel quale il debitore opponente aveva introdotto non un cumulo di domande (ossia quella diretta ad accertare l’insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente e quella volta a fare dichiarare la nullità della fideiussione), ma un’unica domanda (avente per oggetto la declaratoria dell’insussistenza del diritto del creditore opposto di promuovere l’esecuzione forzata, fondata sulla previa declaratoria di invalidità della fideiussione) e il giudizio di cognizione nel quale era stata parimenti chiesta la declaratoria di invalidità della fideiussione non sussiste un rapporto di litispendenza, che presuppone l’identità delle cause (ossia di parti, petitum e causa petendi), bensì di continenza, visto che la domanda di accertamento della nullità della fideiussione era contenuta nella domanda di accertamento dell’insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere a espropriazione forzata, integrandone l’elemento costitutivo.
Il fatto, poi, che nell’opposizione all’esecuzione fosse stata chiesta la (preventiva) declaratoria della nullità della fideiussione ha indotto la Corte di cassazione a ritenere che la domanda fosse attratta alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa costituita presso il Tribunale di Milano (quale giudice ex lege investito in via esclusiva della questione, per effetto del combinato disposto dell’art. 33 l. 287/1990 e degli artt. 3 e 4 d.lgs. 168/2003), cui il Tribunale di Belluno avrebbe dovuto, quindi, rimettere la causa ivi pendente. Deve dedursene, pertanto, che la domanda così proposta e qualificata non comportasse un accertamento meramente incidentale, suscettibile di essere condotto dal giudice investito dell’opposizione all’esecuzione per effetto di quanto previsto dall’art. 34 c.p.c. (come affermato, per esempio, da Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 32993).
Escluso, dunque, che il Tribunale di Belluno potesse decidere la domanda volta a ottenere la declaratoria di invalidità della fideiussione rilasciata dal debitore opponente e che tra il giudizio ex art. 616 c.p.c. e quello riassunto innanzi al Tribunale di Milano fosse ravvisabile un rapporto di litispendenza, la Corte di cassazione ha ritenuto preclusa la possibilità di disporre la riunione delle cause avanti al giudice dotato di competenza funzionale o per materia, a prescindere dal fatto che fosse stato adito per primo, facendo applicazione del meccanismo previsto dall’art. 39, comma 2, c.p.c.
Infatti, solo qualora il giudizio di opposizione all’esecuzione fosse stato ancora pendente in primo grado, il rilievo del rapporto di continenza avrebbe giustificato il suo spostamento dinanzi al Tribunale di Milano, competente per materia sulla domanda di accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione.
Poiché, invece, la sentenza del Tribunale di Belluno era stata nel frattempo gravata innanzi alla Corte d’appello di Venezia, presso la quale pendeva il giudizio di impugnazione, tale spostamento non era più praticabile, non potendosi rimettere una controversia dinanzi al giudice adito per l’altra, ai sensi del citato art. 39, comma 2, c.p.c., quando le cause non pendano nello stesso grado.
In questo caso, come affermato con l’ordinanza annotata, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza va assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altro, qualora avesse operato il meccanismo delineato dall’art. 39, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione – con sentenza passata in giudicato – del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.
Per questo motivo, cassato il provvedimento impugnato, è stata dichiarata la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano sulla domanda di invalidità della fideiussione e disposta la sospensione della causa pendente davanti alla Corte d’appello di Venezia, relativamente e limitatamente alla domanda ivi proposta dal fideiussore (ed esecutato) opponente nei confronti del creditore che aveva promosso ai suoi danni l’espropriazione immobiliare.
