Cassazione civile sez. I, ordinanza del 22 giugno 2026 n. 21139
Assegno di mantenimento figli – natura alimentare e ripetizione dell’indebito
(art. 2033 c.c., art. 337-ter c.c.)
Massima: “L’assegno di mantenimentoper i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, ha natura sostanzialmente alimentare perché è destinato, al pari degli alimenti, a soddisfare i lori bisogni di vita sia pure in una accezione più ampia e legata all’età, agli studi e alle specifiche necessità. In ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione dei fatti già posti a base dei provvedimenti adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita”.
CASO
Nel giudizio di separazione dei coniugi si dispone in via provvisoria un mantenimento di euro 1.650 per il figlio della coppia. Il padre, con separato giudizio, chiede la modifica del provvedimento provvisorio in ragione di circostanze sopravvenute che avevano peggiorato le sue condizioni economiche e viene riconosciuta una riduzione dell’assegno. Nel frattempo, il Tribunale, dopo avere completato l’istruttoria sulle condizioni economiche del padre, riduceva il mantenimento a euro 1.300 mensili. In appello l’uomo chiede l’ulteriore ribasso dell’assegno e la restituzione di quanto da lui versato in eccesso o, in ipotesi, la compensazione con le future mensilità di mantenimento ordinario fino alla concorrenza della somma da restituire.
La Corte d’appello accoglie le ragioni del padre riducendo l’assegno a 1.000 euro riconoscendo genericamente un diritto alla restituzione delle maggiori somme versate, senza tuttavia quantificare l’importo e non riportando la menzione di condanna alla restituzione nel dispositivo.
L’uomo, libero professionista, pur avendo un patrimonio immobiliare, percepiva redditi inferiori rispetto alla moglie, medico ospedaliero. Per questo motivo l’assegno originariamente quantificato avrebbe violato il principio di proporzionalità nella contribuzione e adeguatezza alle esigenze del minore.
L’uomo introduceva un ulteriore giudizio per la quantificazione del quantum del proprio credito per le somme versate a titolo di mantenimento in eccesso rispetto a quanto poi accertato, al fine di costituirsi un titolo esecutivo.
In questo giudizio la madre si costituiva sostenendo che i pagamenti effettuati non erano ripetibili perché aventi natura alimentare, cioè destinati a soddisfare esigenze primarie di vita, come il vitto, l’alloggio, il vestiario del figlio.
Il tribunale accertava la natura interamente alimentare dell’assegno di mantenimento, e quindi la non restituzione delle somme pagate. Anche nel secondo giudizio di appello le richieste venivano respinte e l’uomo ricorre in Cassazione.
La decisione della Cassazione: le regole per la ripetibilità delle somme corrisposte in eccesso.
La Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello riportando l’orientamento già espresso dalle sezioni unite con la sentenza n. 32914/2022.
In caso di somme provvisorie disposte dal giudice, il quale – a procedimento definito e a seguito di completa istruttoria – ha ridotto l’importo dell’assegno originariamente previsto occorre distinguere due casi:
- Se si accerti ab origine l’insussistenza dei presupposti per l’assegno, in tal caso opera pienamente la regola codicistica dell’art. 2033 c.c. per la restituzione del non dovuto;
- Se si accerti soltanto una rimodulazione al ribasso delle somme comunque dovute in base ai presupposti di legge, purché si tratti di somme di modesta entità che si presumono consumate per soddisfare bisogni primari, allora la prestazione non è ripetibile.
Tenuto conto di tale distinzione la Cassazione specifica che l’assegno per i figli a differenza di quello divorzile che ha natura composita, ha “carattere prevalentemente alimentare” perché ha la finalità di provvedere, ai bisogni di vita del figlio minore o maggiorenne non autosufficiente, sia pure in un senso più ampio e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti.
Di conseguenza la sua natura alimentare lo rende indisponibile, impignorabile e non compensabile con altri crediti vantati.
La diversa natura dei contributi di mantenimento.
Con l’ordinanza del 24/11/2021 n. 36509 la Cassazione aveva aperto ad alcune ipotesi di ripetibilità anche per i contributi al mantenimento dei figli giudicati “eccessivi”, in particolare sulla possibilità di individuare una quota ritenuta ripetibile.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel considerare interamente “para alimentare” il contributo al mantenimento e pertanto non ripetibile (cfr. anche Cass. Civ. n. 18785 del 04/07/2023 e Cass. Civ. n. 10974 del 26/04/2023).
In materia di assegno divorzile, invece, la Cassazione si è espressa recentemente affermando che se l’assegno divorzile disposto dal tribunale ha natura perequativa-compensativa e non è riconosciuta la funzione assistenziale, la riquantificazione al ribasso del contributo in grado di appello, comporta l’obbligo di restituzione delle somme “in eccesso” percepite dal coniuge beneficiario dell’assegno (Cass. Civ. del 20/04/2026 n. 10351).
La regola della piena ripetibilità delle somme deve essere bilanciata solo per ragioni equitative, sulla base dei principi costituzionali di solidarietà, ma Il soggetto beneficiario è esonerato dalla restituzione solo nella misura di quanto consumato per far fronte alle essenziali necessità della vita.
