Cassazione civile sez. I, ordinanza del 30/04/2026 n. 12138
Separazione dei coniugi – assegno di mantenimento (art. 156 c.c.)
Massima: “Nel valutare se il coniuge richiedente l’assegno di mantenimento sia effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa. Il contributo, nella separazione, ha primariamente valore assistenziale e non può arrivare a comprendere quello che il coniuge sia effettivamente capace di procurarsi da solo”.
CASO
Nel corso del giudizio di appello la moglie ripropone le domande respinte dal tribunale insistendo per la pronuncia di addebito della separazione al marito, e per l’assegno di mantenimento nella misura di 1.500 euro mensili.
La Corte Messinese ha dichiarato l’addebito e ha riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento di 250 euro.
Pur riconoscendo il divario reddituale tra i coniugi, l’assegno di mantenimento doveva essere determinato in considerazione della capacità lavorativa della donna che già svolgeva – secondo quanto accertato – un lavoro part time per sua esclusiva scelta, e in presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.
Contro la decisione della Corte d’appello per il riconoscimento della suddetta somma, il marito ricorre in Cassazione sostenendo che la Corte distrettuale non avrebbe dovuto riconoscere l’assegno di mantenimento in assenza di prova delle ragioni della mancata assunzione a tempo pieno.
La Cassazione riconosce fondato il ricorso.
Attitudine al lavoro proficuo e assegno di mantenimento.
La norma di cui all’art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione stabilisca a vantaggio del coniuge, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, in assenza di adeguati redditi propri. L’entità dell’assegno è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
La giurisprudenza ha nel tempo sottolineato caratteristiche e presupposti dell’assegno separativo, differenziandolo da quello divorzile.
L’obbligo di mantenimento, espressione del dovere di solidarietà familiare, essendo il vincolo matrimoniale non sciolto, si fonda sulla “mancanza di adeguati redditi propri” del coniuge richiedente, che tengano conto anche del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Nel valutare tale presupposto deve però considerarsi la possibilità del coniuge di procurarsi autonomamente i redditi adeguati.
Nel caso di specie la Corte d’appello non si è attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza. La sentenza impugnata non ha accertato le motivazioni della scelta di un lavoro a tempo parziale con stipendio ridotto, o se la forma del part time dipendesse dal datore di lavoro.
I giudici avrebbero dovuto verificare se la donna si fosse doverosamente impegnata per cercare o migliorare un’occupazione lavorativa retribuita adeguata alle sue attitudini e capacità.
Senza questa specifica analisi, chi richiede l’assegno di mantenimento non può far ricadere sull’altro le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale, senza provare che la situazione in cui si trova non dipende dalla sua volontà.
La Cassazione ha quindi rinviato alla Corte d’appello per una nuova decisione sulla base del seguente principio: in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro “proficuo”, quale potenziale capacità di guadagno, è elemento valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento da parte del giudice.
La capacità lavorativa in concreto del coniuge.
La Cassazione ha nel tempo specificato che sul tema della capacità lavorativa del coniuge deve essere valutata l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale escludendo valutazioni astratte e ipotetiche (Cfr. Cass. Civ. n. 3354/2025 e n. 2264/2024). Rilevano l’età, le condizioni di salute e il mercato del lavoro in una determinata zona. Può inoltre essere determinante il carico familiare se ci sono figli piccoli da accudire e diminuisce il tempo per l’attività lavorativa.
