Cassazione civile sez. I, ordinanza del 25/03/2026 n. 7187
Concorso nel mantenimento-regresso nell’obbligazione solidale – artt. 315-bis, 316-bis e 1299 c.c.
Massima. “Il diritto al rimborso del genitore che si è fatto carico per intero dell’obbligo di mantenere il figlio, entra nel patrimonio di quest’ultimo con decorrenza dall’evento della nascita. È un “diritto patrimoniale latente” esercitabile dal momento dell’accertamento della paternità ed è compreso nella successione del genitore. Il figlio erede può esercitare l’azione di regresso”.
CASO
Il figlio non riconosciuto dal padre, cresciuto solo con la madre la quale aveva provveduto in via esclusiva al suo mantenimento, agisce per far dichiarare la paternità giudiziale dell’uomo che lo aveva abbandonato. Il ricorso viene proposto dopo la morte della madre e il figlio agisce quale suo erede per chiedere il rimborso delle spese sostenute dalla madre, oltre al risarcimento dei danni iure proprio per la privazione del rapporto parentale. Il giudizio presso il tribunale di Bologna si conclude con la condanna dell’uomo a corrispondere al figlio la somma di euro 68.700 a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso e la somma di euro 35.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del mancato riconoscimento.
Nel giudizio di appello promosso dal padre, la Corte territoriale dichiara invece che il diritto al rimborso poteva nascere solo in seguito alla sentenza di accertamento della paternità del soggetto, avvenuto nel 2012, data in cui la madre era già deceduta, per cui non poteva configurarsi una trasmissione del diritto, non ancora acquisito, in via ereditaria al figlio.
Contro il provvedimento il figlio ricorre in Cassazione, la quale accoglie il ricorso.
L’obbligazione di regresso verso il genitore inadempiente è trasmissibile agli eredi
La Cassazione inquadra preliminarmente la normativa in tema di concorso negli obblighi di mantenimento del genitore. Il diritto sorge per il solo fatto della nascita del figlio. L’accertamento di questo diritto consegue alla dichiarazione di paternità accertata giudizialmente. A questo punto il genitore che ha sostenuto per intero le spese di mantenimento ha azione di regresso nei confronti dell’altro ai sensi dell’art. 1299 c.c., per la restituzione pro quota di quanto ha pagato dal momento della nascita del figlio fino alla sua autosufficienza.
Secondo il ricorrente, dunque, al momento del decesso della madre, il suo diritto di credito era già esistente, anche se non poteva essere ancora esercitato, e si era trasmesso all’erede universale che aveva poi agito. La Cassazione, con una interpretazione estensiva, sposa la tesi del figlio. Si evidenzia che esiste un divario temporale fra l’esistenza del diritto al rimborso e il momento in cui questo diritto può essere fatto valere.
Questa forbice temporale riguarda però solo l’esercizio dell’azione, il diritto patrimoniale al regresso è già nato: si tratterebbe di un “diritto latente” esercitabile dal momento della definitiva individuazione del soggetto obbligato.
Status di figlio e conseguenze
Nell’attuale quadro normativo l’azione di mantenimento può essere esercitata direttamente dal figlio se maggiorenne, o in via di regresso, dall’altro genitore.
Questo tipo di azione è consequenziale rispetto alla acquisizione dello status di figlio, così come l’azione di risarcimento del danno da abbandono genitoriale, poiché nei doveri di un genitore ci sono anche obblighi di cura e di assistenza morale che vanno oltre il mero mantenimento materiale.
Tuttavia, tali doveri nascono in seguito alla procreazione, che deve essere positivamente accertata tramite presunzioni legali (art.231 c.c.), o in via giudiziale (art. 269 c.c.) oppure dichiarata tramite l’atto volontario di riconoscimento per il figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250 c.c.): se accertata e dichiarata nei modi previsti dalla legge, ne consegue la costituzione dello status.
Con il provvedimento in esame la Cassazione ha di fatto abbandonato la precedente interpretazione restrittiva affermando che, pur essendo necessario il momento dell’accertamento della filiazione, tutti i diritti conseguenti – sia del figlio che del genitore in regresso – sono già sorti per il solo fatto della nascita del figlio e quindi azionabili anche iure ereditatis.
