Rideterminazione a ribasso dell’assegno divorzile e restituzione dell’indebito

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 20/04/2026 n. 10351

Massima: Se l’assegno divorzile disposto dal tribunale ha natura perequativa-compensativa e non è riconosciuta funzione assistenziale, la riquantificazione al ribasso del contributo in grado di appello, comporta l’obbligo di restituzione delle somme “in eccesso” percepite dal coniuge beneficiario dell’assegno”.

CASO

Nel giudizio di divorzio viene riconosciuto alla ex moglie un assegno di 500,00 euro in funzione perequativa e compensativa, essendo stato riconosciuto il parziale sacrificio delle sue aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia e per la rilevante disparità economica tra i coniugi. La donna, laureata in ingegneria, non avrebbe potuto lavorare per cinque anni.

In appello, il marito ottiene una riduzione dell’assegno divorzile riquantificato in euro 250,00 mensili sul presupposto – confermato – della debenza dell’assegno, ma calibrato alla durata delle aspettative scarificate (cinque anni). La Corte condanna, inoltre, l’ex moglie alla restituzione delle somme percepite indebitamente dal giugno 2019, data della sentenza non definitiva sullo stato.

La donna ricorre in Cassazione ritenendo illegittima la condanna alla restituzione delle somme già percepite in base alla sentenza di primo grado, perché la Corte di Appello non ha escluso ab origine il diritto al contributo, con effetto retroattivo, ma ha solo riquantificato al ribasso la somma dell’assegno mensile.

Si richiama la recente sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 32914/2022 secondo cui non può essere disposta la restituzione delle maggiori somme, da considerare quindi irripetibili, a meno che non si accerti l’insussistenza fin dal principio del diritto al contributo di mantenimento.

Il ricorso è stato respinto.

SOLUZIONE

La distinzione tra natura assistenziale e compensativa dell’assegno di divorzio

La Corte chiarisce la portata del principio ribadito recentemente dalle Sezioni Unite.

In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, quando nel corso del giudizio o nella sentenza di primo o secondo grado – si stabilisce la mancanza dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della ripetibilità delle somme versate.

Nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli ha riconosciuto sì l’esistenza dei presupposti per il diritto all’assegno, ma solo nella sua funzione perequativa-compensativa e non nella sua funzione “assistenziale” ossia per lo stato di bisogno del coniuge. Nel giudizio di appello introdotto dal marito, la moglie non ha a sua volta impugnato la sentenza sul punto dell’esclusione della natura assistenziale del contributo.

Le somma corrisposte alla ex moglie non erano quindi funzionali a soddisfare esigenze primarie o essenziali, ma solo a garantire una riparazione/risarcimento per il sacrifico delle aspettative sacrificate, per un determinato lasso di tempo, considerato anche che la donna era in grado di lavorare, date le sue competenze professionali e la giovane età, e tenuto conto anche della durata del matrimonio (sette anni).

Il quadro dopo l’intervento interpretativo della Cassazione a Sezioni Unite

 Accade spesso che siano disposti in via temporanea contributi economici poi rivisti nel corso del processo o rideterminati nel secondo grado del giudizio. Diverso il discorso per le modifiche dovute a fatti sopravvenuti che sono diversamente disciplinate.

Si può parlare sempre di irripetibilità delle somme che hanno natura alimentare, oppure operano le normali regole civilistiche in materia il diritto alla ripetizione dell’indebito in tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento?

La soluzione sta nell’applicare un temperamento al principio di piena ripetibilità delle somme solo per ragioni equitative, sulla base dei principi costituzionali di solidarietà. Il soggetto beneficiario è esonerato dalla restituzione solo nella misura di quanto consumato per far fronte alle essenziali necessità della vita.

Se con la sentenza è escluso fin dal principio il presupposto dello stato di bisogno del soggetto richiedente l’assegno di mantenimento o di divorzio, non ci sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo, ricavando un arricchimento senza giusta causa(Cass. Civ. n.31635/2023).

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