Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 13672 dell’11 maggio 2026.
Parole chiave: finanziamento del socio – canoni di locazione – mancata riscossione – postergazione – società in accomandita semplice – socio accomandante – squilibrio finanziario – privilegio – pegno
Massima: “Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo”.
Disposizioni applicate: articoli 2467 e 2764 c.c.
La vicenda trae origine da un contratto di locazione avente ad oggetto un capannone industriale.
La società proprietaria dell’immobile, che era anche socia accomandante della società conduttrice, non aveva riscosso i canoni di locazione dal 2011 sino alla risoluzione del contratto, intervenuta nel maggio 2019.
A seguito del fallimento della società conduttrice, la locatrice aveva chiesto di essere ammessa allo stato passivo per oltre 2,7 milioni di euro, corrispondenti ai canoni non pagati e ai relativi interessi, con il privilegio previsto dall’articolo 2764 c.c. e con la garanzia derivante da un pegno costituito sui beni della società conduttrice.
Il credito era stato tuttavia ammesso in via chirografaria e postergata, essendo stato qualificato come finanziamento del socio ai sensi dell’articolo 2467 c.c.
La società locatrice aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo, sostenendo che il credito derivava da un ordinario rapporto di locazione e non poteva essere equiparato a un finanziamento.
Il Tribunale di Vicenza aveva respinto tale contestazione.
Secondo il Tribunale, la mancata richiesta di pagamento dei canoni, protrattasi per circa otto anni, non rappresentava una semplice tolleranza dell’inadempimento: la locatrice aveva infatti consentito alla società conduttrice di continuare a utilizzare l’immobile senza sostenere il relativo costo, lasciandole a disposizione la liquidità che avrebbe dovuto impiegare per pagare i canoni.
Tale comportamento aveva quindi prodotto un effetto economicamente equivalente a quello di un finanziamento del socio.
La società locatrice ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’articolo 2467 c.c. fosse applicabile soltanto alle società a responsabilità limitata e che la mancata riscossione di un credito non potesse essere considerata una forma di finanziamento.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
- l’articolo 2467 c.c. fa riferimento ai finanziamenti dei soci effettuati “in qualsiasi forma” e, pertanto, non riguarda soltanto i prestiti di denaro, ma tutte le operazioni che consentono alla società di beneficiare di un apporto economico proveniente dal socio.
Nel caso di specie, la mancata riscossione dei canoni costituiva un volontario apporto economico e doveva essere qualificata come finanziamento del socio.
- la disciplina della postergazione può trovare applicazione anche a società diverse dalla S.r.l., quando la posizione concretamente rivestita dal finanziatore sia sostanzialmente assimilabile a quella del socio di una società a responsabilità limitata.
La finalità dell’articolo 2467 c.c. è infatti quella di contrastare la sottocapitalizzazione nominale, impedendo ai soci di trasferire sugli altri creditori il rischio dell’attività d’impresa mediante finanziamenti concessi in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.
Nel caso di specie, la società locatrice conosceva la situazione di difficoltà economico-finanziaria della conduttrice e aveva anche esercitato, per un certo periodo, attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti: ricorrevano quindi i presupposti per applicare la postergazione;
- la presenza di un privilegio o di una garanzia pignoratizia non consente al socio di essere soddisfatto prima degli altri creditori sociali. La garanzia può eventualmente assumere rilievo nei rapporti tra più creditori egualmente postergati, ma non può eliminare la postergazione prevista dall’articolo 2467 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato che anche la mancata riscossione dei canoni di locazione può costituire un finanziamento del socio, quando rappresenti un volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente il relativo costo.
