Cassazione civile sez. III ordinanza del 26/06/2026 n. 21881
Restituzione mutuo e arricchimento senza giusta causa
(art. 2041 – 2042 c.c.)
Massima: “Le somme di denaro erogate in ragione del rapporto tra i conviventi e in assenza del travalicamento dei limiti di proporzionalità e adeguatezza, non possono giustificare l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. di arricchimento senza giusta causa con conseguente obbligo restitutorio”.
CASO
Dopo la cessazione della convivenzaun uomo agisce per chiedere la restituzione delle rate di mutuo pagate per l’acquisto della casa familiare intestata alla compagna.
Nello stesso giudizio chiede anche la restituzione delle somme versate sul conto corrente cointestato per i suoi assegni di invalidità.
In subordine, invoca la condanna per arricchimento senza giusta causa della donna ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Il tribunale respinge le domande principali ma accoglie la domanda subordinata di restituzione della metà delle rate del mutuo pagate durante la convivenza.
In appello la decisione viene ribaltata poiché quanto versato dall’uomo durante la convivenza doveva considerarsi versato nell’adempimento di una obbligazione naturale tra conviventi per la contribuzione ai bisogni della famiglia. Tale contributo risultava proporzionato rispetto al normale apporto alle spese ordinarie della convivenza, dal momento che la capacità patrimoniale dell’uomo era superiore a quella della convivente.
L’uomo ricorre in Cassazione la quale ritiene infondato il ricorso.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE
La Corte ripercorre l’orientamento consolidato in tema di indebito arricchimento e ribadisce che l’istituto opera quando c’è uno spostamento patrimoniale in cui c’è un vantaggio ingiustificato per uno e l’impoverimento dell’altro. L’azione, tuttavia, è considerata un rimedio sussidiario, esercitabile solo quando chi ha effettuato il pagamento non abbia nessun’altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell’obbligazione restitutoria (art. 2042 c.c.).
Ogni arricchimento deve essere collegato alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (Cass. Civ. n. 11330/2009), anche conseguente ad un atto di liberalità o in adempimento di un’obbligazione naturale.
La Corte di legittimità ha elaborato i principi da applicare alla materia, dichiarando che è possibile configurare il carattere indebito dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro, in caso di prestazioni a vantaggio del primo, che vanno oltre il semplice adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.
Ciò deve essere accertato tenendo presente le condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto in base al principio di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. Civ. del 13/06/2023 n. 16864; Cass. Civ. del 30/04/2025 n. 11337).
Nella fattispecie in esame la domanda si fondava sul fatto di avere pagato, durante il rapporto di convivenza, nel corso di undici anni, la metà delle rate mensili di mutuo scadute in quel periodo, mentre dopo la convivenza la donna aveva pagato per intero le rate.
La Corte territoriale in appello – secondo la Cassazione – ha correttamente dedotto che “la contribuzione al pagamento delle rate mensili del mutuo, che aveva consentito alla famiglia di fatto di disporre dell’abitazione acquistata dalla donna, ma di cui aveva fruito anche il compagno, non risultava “esorbitante rispetto al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza”.
Deve considerarsi dunque che il richiedente la restituzione abbia liberamente scelto di accollarsi una quota del mutuo per l’acquisto dell’immobile destinato a residenza del nucleo familiare.
QUESTIONI
La sussidiarietà dell’azione
In forza dell’art. 2042 c.c. l’azione di indebito arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Quindi se l’attore aveva a disposizione un’azione tipica e non l’ha esercitata o lo ha fatto tardivamente e quindi il suo diritto restitutorio si è prescritto, o l’ha esercitata ma non ha dimostrato l’esistenza dell’obbligazione, non può avvalersi dell’azione. Una delle motivazioni secondo la Cassazione è quella di essere utilizzata come strumento per eludere o aggirare i limiti delle azioni tipiche (Cass. Civ. n. 5222/2023).
