Frequentazione nonni-nipoti: il provvedimento non incide su posizioni parentali essenziali

Cassazione civile sez. I, sentenza del 20/08/2026 n. 24717

Diritti degli ascendenti – ricorribilità in Cassazione provvedimenti provvisori – nomina curatore del minore (art. 317 bis c.c. – art. 473 bis 24 c.p.c. – art. 473 bis 8 c.p.c.)

Massima:In tema di rapporti tra nipoti minorenni e ascendenti, i tempi di frequentazione riconosciuti – volti a garantire la continuità della relazione affettiva e non rientranti nell’esercizio di una funzione educativa necessaria – non incidono su posizioni parentali essenziali. Il provvedimento provvisorio reso in corso di causa che prevede un calendario di incontri tra nonni e nipoti non è reclamabile in Cassazione, non essendo interpretabile estensivamente l’art. 473-bis.24. c.p.c.

 CASO

 I nonni di due nipoti in tenera età agiscono per far riconoscere, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., il diritto di instaurare e mantenere rapporti con loro nonostante l’elevata conflittualità da sempre esistente con la loro madre, figlia degli stessi. Il tribunale dei minorenni, con un provvedimento provvisorio, consente che i nonni incontrino i nipoti in ambiente protetto due volte al mese presso il Servizio sociale. I genitori propongono reclamo contro la decisione in Corte d’appello. Secondo la donna i suoi genitori avevano tenuto condotte lesive nei suoi confronti, anche esercitando violenza psicologica, e da qui derivava la sua opposizione agli incontri dei propri figli con i nonni e il rifiuto di iniziare un percorso di sostegno psicologico e mediazione familiare per il recupero del rapporto con i genitori.

Stante la tenera età dei bambini e la poca conoscenza che avevano dei nonni, non ci sarebbe stato nessun legame da tutelare, e anzi la frequentazione sarebbe stata lesiva e contraria al superiore interesse dei minori. La Corte di appello respinge il reclamo ritenendo che la conflittualità familiare, pur accertata, non sarebbe una causa sufficiente per impedire la frequentazione così disposta e che i bambini non avevano mostrato turbamento o squilibrio affettivo così da rendere le visite pregiudizievoli.

I genitori dei minori ricorrono allora in Cassazione e la Corte, in presenza di questioni interpretative nuove, rimette la causa in pubblica udienza.

Il primo tema è l’ammissibilità del ricorso per Cassazione contro un provvedimento non definitivo assunto in corso di causa, che ha ad oggetto la tutela del diritto dei nonni-nipoti di mantenere un rapporto significativo. Il secondo tema interpretativo riguarda l’applicazione delle nuove norme sull’obbligo di nomina di un curatore speciale ai minori che tuteli i loro interessi in conflitto con quelli dei genitori.

Secondo i ricorrenti, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che i due bambini a malapena conoscevano i nonni: il primo figlio li aveva incontrati in poche occasioni e la seconda non li aveva mai conosciuti.                           

La normativa in proposito si riferisce al “mantenimento di rapporti significativi” quindi preesistenti alla proposizione della domanda.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE.

La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso e fa luce sui tratti essenziali della disciplina della reclamabilità dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa dopo la riforma Cartabia.

La sentenza argomenta sull’applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all’art. 473-bis 24 c.p.c., e quindi se sia consentito il ricorso per cassazione contro i provvedimenti presi in sede di reclamo riguardanti gli ascendenti che rivendicano il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

In base alla norma citata, la ricorribilità in Cassazione del provvedimento reclamato è limitata ai casi in cui si sospende o limita la responsabilità genitoriale, si modifica in modo sostanziale l’affidamento o la collocazione del minore o si disponga l’affidamento del minore a soggetti diversi dai genitori.

Si trattava quindi di verificare se i provvedimenti che non incidono direttamente sulla responsabilità genitoriale né sull’affidamento o collocamento, ma si limitano a disciplinare incontri o frequentazioni, possano essere compresi con interpretazione estensiva, nei casi già individuati dalla legge.

La diversità dei ruoli di genitori e nonni.

Secondo la Cassazione bisogna partire dalla differenza dei ruoli dei genitori e dei nonni.

È stato riconosciuto agli ascendenti un diritto alla relazione significativa con i nipoti già da tempo, ma il giudice può limitare, restringere o escludere la presenza e il ruolo educativo dei nonni, se la frequentazione non porta a un beneficio concreto per la loro crescita o se per la conflittualità con i genitori diventa un fattore di tensione (cfr. Cass. Civ. n. 15238/2018 e Cass. Civ. n. 2881/2023).

La Cassazione conferma l’ambito soggettivo e oggettivo dell’art. 473-bis 24 c.p.c., che resta riservato ai provvedimenti incidenti su posizioni parentali essenziali.

La sentenza conclude affermando che i tempi di frequentazione riconosciuti ai nonni in forma protetta e circoscritta non incidono su posizioni parentali essenziali e non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 473-bis 24 primo comma n. 2 e quinto comma c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione solo contro provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale.

I casi di nomina necessaria del curatore.

La Cassazione afferma, anche in questo caso, l’impossibilità di una interpretazione estensiva della norma di cui all’art. 473-bis 8 c.p.c. I casi in cui il giudice deve provvedere alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, riguardano le ipotesi in cui emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da impedirne la sua adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori. Si parla qui di questioni attinenti alla responsabilità genitoriale e di conflittualità tra i genitori e non tra genitori e terzi. Nel caso in esame i nonni hanno agito sollevando questioni circa la responsabilità genitoriale, ma per un loro diritto autonomo alla frequentazione dei nipoti che esclude quindi l’ipotesi di nomina necessaria di un curatore ai minori.

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