L’affidamento del minore al Servizio sociale non comporta di per sé la limitazione della responsabilità genitoriale

Cassazione civile sez. I ordinanza del 05/08/2026 n. 24453

Affidamento al servizio sociale – nomina del curatore speciale del minore

(art. 473 bis 8 c.p.c. – art. 5 bis legge 184/1983)

Massima:Nell’ipotesi di affidamento al Servizio sociale, in assenza di un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, si intende che all’ente è conferito il compito di vigilare e assistere il minore e il nucleo familiare. In tali casi non è obbligatoria la nomina di un curatore speciale al minore”.

CASO

Una madre chiede la modifica del provvedimento contenente le condizioni di affidamento e collocamento del figlio in cui si disponeva l’affidamento del minore al servizio sociale, e la richesta viene respinta in primo grado.

La donna faceva rilevare che avrebbe dovuto essere nominato un Curatore speciale del minore a tutela dell’interesse dello stesso stante l’elevata conflittualità tra i genitori.

La Corte territoriale ritiene invece che, ai sensi dell’art. 473 bis 8 c.p.c., non fosse doverosa la nomina di tale figura. In particolare, si fa rilevare che l’affidamento al servizio sociale non era caratterizzato da limitazioni di responsabilità genitoriale, e l’intervento del servizio era limitato alla sola funzione di un “continuativo monitoraggio della situazione”. Ciò rendeva del tutto residuale il ruolo decisionale del Servizio che avrebbe operato solo in caso di impossibilità dei genitori di giungere a soluzioni condivise.

A modifica delle condizioni attuali la Corte d’appello disponeva l’affidamento condiviso del bambino sul presupposto dell’impegno delle parti di intraprendere un percorso di coordinazione parentale, confermando la domiciliazione del minore presso l’abitazione della madre e l’assegnazione alla stessa della casa familiare. Si prevedeva comunque la presa in carico del nucleo familiare dal Servizio con competenze di monitoraggio e supporto.

Nel provvedimento si modificava, inoltre, la frequentazione fra padre e figlio riducendo i tempi i pernottamenti presso la casa paterna, in ragione dell’aumento della distanza tra le residenze dei genitori e soprattutto, della residenza paterna rispetto alla scuola frequentata di circa 80 chilometri, che avrebbe costretto il bambino ad affrontare un lungo spostamento al mattino. Al contempo si incrementava però il periodo di frequentazione col padre nei giorni di non frequenza della scuola.

Entrambi i genitori ricorrono in Cassazione la quale respinge le censure sollevate.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE

La donna sostiene che la decisione della Corte di appello sia errata in più punti. In particolare, sostiene la nullità del procedimento per omessa nomina di un curatore speciale al minore a tutela degli interessi del minore ai sensi dell’art. 78 c.p.c.

Dopo l’introduzione dell’art. 473 bis 8 cpc con la riforma Cartabia, applicabile alla fattispecie, sono previste ipotesi tassative per la nomina del curatore a pena di nullità: a) nel caso in cui il pubblico ministero chieda la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori chieda la decadenza dell’altro; b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge n. 184/1983; c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento si riscontri una situazione di pregiudizio per il minore tale da impedire la sua adeguata rappresentanza processuale; d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

Nel caso di specie non ricorrono tali presupposti. Infatti, occorre considerare che non in tutti i casi di “affidamento al servizio sociale” ci sia poi limitazione della responsabilità genitoriale.

Quando al Servizio è attribuito il compito di monitoraggio e sostegno non è necessaria la nomina di un Curatore speciale se non in caso di palese conflitto di interessi tra minore e genitori (Cfr. Cass. Civ. n. 32290/2023).

La Corte distrettuale ha inoltre revocato il precedente affidamento ai servizi sociali ed ha disposto l’affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, attribuendo il solo compito di osservazione e supporto alla genitorialità; quindi, – rileva la Cassazione – l’obbligo di nomina del curatore speciale in ragione del pregresso regime sarebbe comunque venuto meno.

La Corte ritiene corretta la decisione anche dal punto di vista dell’ipotetico conflitto di interessi col minore tenendo conto che le parti si sono accordate per la designazione di un coordinatore genitoriale e per svolgere un percorso di riabilitazione delle loro competenze.

La Cassazione ha respinto anche il ricorso incidentale del padre che riteneva la decisione di diminuire i tempi di frequentazione padre-figlio, lesiva degli interessi del figlio stesso.

Correttamente la Corte territoriale ha valutato che far percorrere al figlio 80 chilometri al mattino per raggiungere la scuola, fosse contrario agli interessi del bambino, mentre poteva essere incrementata la frequentazione nei giorni di chiusura della scuola.

QUESTIONI

Affidamento al Servizio sociale o mandato di monitoraggio e supporto.

Quando i genitori si rivelano inadeguati nelle loro competenze genitoriali il giudice può disporre provvedimenti in tutto o in parte limitativi o disporre semplicemente l’intervento del Servizio sociale al quale sono specificamente assegnate alcune funzioni.

Il provvedimento di “affidamento” ai servizi sociali nella prassi giurisprudenziale è stato utilizzato con scopi e contenuti di volta in volta diversi.

Alcuni interventi, anche se definiti “affidamento ai servizi”, hanno il solo obiettivo di supportare e monitorare i genitori senza sostituirli nelle loro funzioni.

Per evitare questa ambiguità, come precisato da Cass. Civ. n. 32290/2023, sarebbe opportuno chiamare tale intervento come “mandato” di monitoraggio e supporto. È necessario, comunque, che siano individuati dal giudice i compiti specifici e che siano definiti i tempi finali dell’intervento comprensivi delle relazioni periodiche al Tribunale.

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