Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2026, n. 2850 – Pres. Manna – Rel. Picaro
Parole chiave: Accollo – Interno o esterno – Interpretazione della convenzione conclusa dalle parti – Criteri di ermeneutica contrattuale – Comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto – Adesione del creditore accollatario – Rilevanza
[1] Massima: Quando la convenzione di accollo non contenga, in base al dato letterale complessivo, una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale, incluso quello che ha riguardo al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1273, 1362, 1363
CASO
Un avvocato agiva per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’assistenza prestata in favore di un suo cliente; l’azione, tuttavia, veniva promossa nei confronti di coloro che, sulla base di quanto previsto da un accordo transattivo concluso nell’ambito di un giudizio divisionale, si erano obbligati al pagamento dei compensi, essendosi accollati tutti i debiti inerenti ai giudizi promossi o coltivati nell’interesse del cliente.
I convenuti si costituivano e contestavano di essere obbligati nei confronti dell’avvocato, assumendo che l’accollo avesse natura interna.
L’adita Corte di appello di Napoli respingeva la domanda, confermando che l’accollo doveva considerarsi puramente interno, con la conseguenza che l’avvocato non era legittimato ad agire per ottenere il pagamento nei confronti degli accollanti, essendosi questi ultimi obbligati unicamente verso l’accollato.
La pronuncia veniva impugnata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che i giudici di merito avevano qualificato come interno l’accollo sulla base di una lettura atomistica e incompleta delle clausole contenute nella convenzione conclusa dalle parti, senza indagare, com’è invece necessario, quale fosse la loro reale ed effettiva intenzione comune, anche alla luce del comportamento complessivamente tenuto dalle stesse e dal creditore accollatario, violando, in questo modo, le regole di ermeneutica contrattuale.
QUESTIONI
[1] L’accollo, disciplinato dall’art. 1273 c.c., è un contratto mediante il quale il debitore e un terzo si accordano affinché il secondo assuma il debito del primo.
Secondo il paradigma legale, il creditore non è parte del contratto, ma può aderire alla convenzione conclusa dal debitore e dal terzo accollante, rendendo in questo modo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Per tale motivo, secondo una ricostruzione fatta propria anche da parte della giurisprudenza, l’accollo andrebbe inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (in questo senso, anche di recente, Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2026, n. 9783).
L’accollo si definisce interno quando la convenzione riguarda esclusivamente il debitore e l’accollante, il quale risponde del proprio inadempimento solo verso il debitore originario e non nei confronti del creditore; la posizione di quest’ultimo, pertanto, non muta, giacché nei suoi confronti rimane obbligato soltanto il debitore originario, mentre l’accollante potrà eseguire la prestazione in qualità di terzo adempiente ai sensi dell’art. 1180 c.c., essendo tenuto, in forza della convenzione di accollo, a sopportare l’onere economico dell’obbligazione gravante sul debitore originario.
Di contro, si ha accollo esterno quando esso è aperto all’adesione del creditore, che, se interviene, rende irrevocabile la stipulazione, ossia l’assunzione del debito nei suoi confronti da parte del terzo.
Si distingue, inoltre, tra accollo cumulativo e accollo liberatorio: nel primo caso, il terzo si affianca al debitore originario, che rimane anch’egli obbligato, con la conseguenza che il creditore può fare affidamento sulla garanzia patrimoniale di un ulteriore soggetto; nel secondo caso, invece, l’accollante si sostituisce nella posizione debitoria dell’accollato, con conseguente successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, a condizione che il creditore abbia manifestato – espressamente o anche tramite comportamento concludente, purché in modo non equivoco – la sua volontà in tale senso (poiché la sostituzione e la rinuncia alla responsabilità dell’originario debitore non può essergli imposta).
Il creditore che, aderendo all’accollo, accetta di liberare il debitore originario, non ha più azione verso di lui, nemmeno se l’accollante divenga insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva o che la situazione d’insolvenza dell’accollante ricorresse già al momento dell’assunzione del debito da parte sua (non assumendo rilievo, invece, circostanze sopravvenute, vale a dire verificatesi in un momento successivo all’accollo, a meno che, secondo un’interpretazione di buona fede, si tratti di fatti indicativi di una situazione collocabile cronologicamente in un momento anteriore a tale assunzione).
In merito alla nozione di insolvenza rilevante ai sensi dell’art. 1274 c.c., la giurisprudenza ha escluso che occorra riferirsi a quella fatta propria dalla disciplina concorsuale (che, essendo improntata alla tutela del principio della par condicio creditorum e non dell’affidamento del singolo creditore, pone l’accento su un’irreversibile impotenza economico-patrimoniale, idonea a privare l’imprenditore della possibilità di fare fronte con mezzi normali ai propri debiti e sulla sintomaticità della decozione attribuita a procedure concorsuali o esecutive pendenti, ovvero all’esistenza di protesti), sicché deve intendersi in essa ricompresa ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, di difficoltà economica e patrimoniale che non consente all’accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, compresa quella oggetto di accollo, risultando idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali dallo stesso offerte (Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2023, n. 17362).
Nell’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha sottolineato che il modello tipizzato dall’art. 1273 c.c. è quello dell’accollo esterno, essendo strutturato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, in quanto il creditore può aderire alla stipulazione, rendendola irrevocabile in suo favore, manifestando altresì la volontà di liberare o di non liberare dalle obbligazioni l’accollato (a seconda che si tratti di accollo liberatorio o cumulativo).
L’accollo esterno, come evidenziato dai giudici di legittimità, è caratterizzato dalla totale estraneità del creditore, sia come contraente originario, sia qualora abbia successivamente aderito alla convenzione tra debitore accollato e terzo accollante e al rapporto dalla stessa generato; l’estraneità riguarda anche la finalità perseguita mediante la convenzione di accollo, ravvisabile nell’intenzione di tenere indenne il debitore originario dal peso economico dell’obbligazione, che si realizza, alternativamente, se il terzo accollante esegue direttamente la prestazione a favore del terzo creditore, se fornisce al debitore la provvista per l’adempimento o se lo rimborsa delle somme pagate.
Nulla esclude, tuttavia, che le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale della quale godono, optino per l’accollo interno, cioè produttivo di effetti obbligatori solamente tra loro, in virtù del quale accollante e accollato pattuiscono che il primo si faccia carico delle obbligazioni del secondo verso i terzi.
Si tratta di un contratto atipico, che non trova una disciplina appositamente dedicatagli e che può reputarsi validamente concluso in quanto persegue interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, a condizione, da un lato, che il creditore terzo e il credito dallo stesso vantato siano determinati o determinabili e, dall’altro lato, che l’efficacia dell’accordo sia limitata alle parti (in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1372 c.c.).
Nel caso di specie, la natura esterna dell’accollo era stata esclusa dai giudici di merito valorizzando la mancata previsione dell’apertura della convenzione all’adesione del creditore e l’invio a quest’ultimo di una comunicazione – peraltro priva dell’indicazione del nominativo del creditore e dei crediti oggetto di accollo – con la quale, a titolo meramente informativo, era stata data evidenza della stipulazione, senza richiesta di aderirvi per renderla irrevocabile a proprio favore.
La Corte di cassazione, tuttavia, ha escluso che tali elementi deponessero inequivocabilmente per la natura puramente interna dell’accollo, dal momento che il creditore ha la possibilità di aderire, ovvero di approfittare della pattuizione intercorsa tra accollato e accollante, quando lo consente la struttura della stessa, per come effettivamente configurabile alla luce della comune volontà delle parti, ricostruibile anche tenendo conto del loro comportamento successivo.
Inoltre, andava considerato che il terzo creditore e l’importo del credito dallo stesso vantato non debbono necessariamente essere indicati in modo specifico nella convenzione di accollo, essendo sufficiente che siano determinabili per relationem.
Rivestivano, invece, un valore significativo le condotte tenute dopo la conclusione dell’accordo transattivo che conteneva la convenzione di accollo e, in particolare, le comunicazioni con le quali, da un lato, l’avvocato era stato invitato a rivolgere le sue richieste agli accollanti e, dall’altro lato, questi ultimi lo avevano invitato a fornire chiarimenti in merito alle attività svolte e agli acconti percepiti, segno evidente della volontà di disporre degli elementi necessari per quantificare le spettanze ancora dovutegli.
Tali elementi, tuttavia, non erano stati adeguatamente considerati ai fini della qualificazione giuridica dell’accollo: poiché la sua natura interna o esterna dipende dal modo in cui accollante e accollato hanno inteso configurare il rapporto, quando essa non sia resa palese dal contenuto della convenzione, ben può farsi riferimento, per individuare la comune intenzione delle parti, alla condotta tenuta dalle stesse anche successivamente alla stipulazione.
Di qui, la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, chiamata a rivalutare la natura giuridica dell’accollo facendo corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale indicati dai giudici di legittimità.
