Patti prematrimoniali: cresce lo spazio per l’autonomia privata

Gli accordi possono disciplinare specifici rapporti economici in vista di una futura crisi della coppia, ma non incidere sui diritti indisponibili e sui doveri derivanti dal matrimonio

Nel diritto di famiglia italiano i patti prematrimoniali sono stati a lungo considerati incompatibili con la natura dei rapporti derivanti dal matrimonio. Secondo l’impostazione tradizionale, i diritti e i doveri coniugali costituiscono espressione dello status matrimoniale e, proprio per tale ragione, non possono essere liberamente regolati dai nubendi o dai coniugi.

Da questa ricostruzione derivava un generale disfavore nei confronti degli accordi stipulati prima o durante il matrimonio con l’obiettivo di determinare anticipatamente le conseguenze economiche di una futura separazione o del divorzio. La crisi della coppia non poteva essere trasformata nell’oggetto di una preventiva contrattazione, soprattutto quando l’accordo finiva per incidere sulla libertà personale dei coniugi o sui diritti posti a tutela della parte economicamente più debole.

Negli ultimi anni si è tuttavia progressivamente affermata una lettura meno rigida, maggiormente attenta al ruolo che l’autonomia privata può assumere anche nei rapporti familiari. Il superamento del precedente orientamento non comporta il riconoscimento generalizzato dei patti prematrimoniali secondo i modelli diffusi in altri ordinamenti, ma consente di attribuire efficacia agli accordi che riguardano rapporti patrimoniali specifici e determinati.

Il punto centrale è rappresentato dalla distinzione tra le situazioni economiche disponibili e i diritti direttamente collegati allo status familiare. I nubendi o i coniugi possono regolare le conseguenze patrimoniali di operazioni già compiute o programmate durante la vita comune, ma non possono disporre liberamente dei doveri matrimoniali, della tutela dei figli o delle prestazioni economiche destinate a garantire la solidarietà successiva alla crisi.

In assenza di una disciplina legislativa organica, tali accordi possono essere ricondotti alla categoria dei contratti atipici prevista dall’art. 1322 comma 2 c.c. La loro validità dipende quindi dalla meritevolezza degli interessi perseguiti, dalla liceità della funzione negoziale e dal rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico familiare.

Non è sufficiente che l’accordo abbia un contenuto patrimoniale. Occorre verificare che le prestazioni siano determinate, che l’assetto complessivo non risulti manifestamente squilibrato e che una delle parti non venga privata delle tutele che l’ordinamento riconosce in occasione della separazione o dello scioglimento del matrimonio.

L’accordo non può dunque regolare preventivamente e in modo indistinto ogni possibile conseguenza economica della crisi. Una previsione con la quale uno dei coniugi rinunci, fin dal momento della celebrazione del matrimonio, a qualsiasi futura pretesa patrimoniale presenterebbe rilevanti problemi di validità, poiché impedirebbe di valutare le condizioni economiche e personali esistenti al momento della separazione.

Diversa è l’ipotesi in cui le parti disciplinino un rapporto economico già individuato. Può essere previsto, ad esempio, che le somme versate da uno dei coniugi per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell’altro siano restituite qualora la convivenza venga meno. Allo stesso modo, può essere regolato il rimborso di investimenti sostenuti nell’interesse comune, la restituzione di finanziamenti intercorsi tra i coniugi o la sorte di beni acquistati con apporti economici non proporzionali.

In questi casi la futura crisi della coppia non costituisce la ragione economico-giuridica dell’accordo, ma rappresenta soltanto l’evento dal quale dipende l’efficacia dell’obbligazione. La funzione del patto rimane quella di riequilibrare gli apporti patrimoniali, evitare ingiustificati arricchimenti o definire la sorte di rapporti economici già esistenti.

La separazione o il divorzio possono pertanto essere utilizzati come condizione sospensiva. L’obbligo viene assunto al momento della stipulazione, ma diventa efficace soltanto nel caso in cui si verifichi la crisi coniugale. Il meccanismo è ammissibile quando la condizione non è diretta a incentivare lo scioglimento del rapporto e non attribuisce a una delle parti un interesse economico alla cessazione del matrimonio.

Particolare attenzione deve essere riservata all’equilibrio delle attribuzioni. L’accordo può prevedere concessioni reciproche, rimborsi o trasferimenti, ma non deve determinare l’abbandono economico di uno dei coniugi. La proporzionalità delle prestazioni e la presenza di una concreta giustificazione economica costituiscono elementi essenziali ai fini della tenuta del patto.

Restano in ogni caso esclusi dall’autonomia privata i diritti che l’ordinamento considera indisponibili. Non può essere validamente concordata una rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile. La sussistenza di tali diritti deve essere valutata al momento della crisi, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti, della durata del matrimonio, dei contributi forniti alla vita familiare e degli altri elementi rilevanti.

Non è possibile neppure disporre preventivamente dei diritti successori derivanti dal matrimonio. Una clausola con cui uno dei nubendi rinunci in anticipo all’eredità dell’altro si porrebbe in contrasto con il divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 c.c.

Analogo limite riguarda i figli. I genitori non possono stabilire in anticipo l’affidamento, la collocazione prevalente, i tempi di permanenza o il contributo al mantenimento in modo vincolante per il futuro. Ogni decisione deve essere adottata sulla base dell’interesse concreto del minore e delle condizioni esistenti al momento della crisi.

Non possono inoltre essere oggetto di accordo i doveri personali derivanti dal matrimonio. Le parti non possono attribuire efficacia negoziale a clausole sulla fedeltà, sull’assistenza morale o sulle modalità di svolgimento della vita coniugale, né prevedere penali automatiche collegate alla violazione di obblighi strettamente personali.

La redazione del patto richiede quindi una precisa delimitazione del rapporto patrimoniale regolato. È opportuno indicare la provenienza delle somme, la natura dell’investimento, il bene interessato, la funzione dell’attribuzione e le modalità attraverso le quali dovrà essere eseguita l’eventuale restituzione.

Devono essere evitate clausole generiche, formule omnicomprensive o rinunce a diritti futuri non ancora determinabili. Quanto più l’accordo è circoscritto a una situazione economica concreta, tanto più risulta agevole dimostrarne la funzione lecita e la meritevolezza.

È inoltre necessario chiarire che l’eventuale attribuzione patrimoniale non costituisce il prezzo della separazione e non è destinata a limitare la libertà di uno dei coniugi di porre fine al rapporto. Una clausola che subordini il pagamento alla circostanza che la domanda di separazione venga proposta da una determinata parte potrebbe assumere una funzione punitiva o coercitiva e risultare incompatibile con la libertà dello status.

L’accordo dovrebbe anche contenere una ricostruzione trasparente della situazione patrimoniale dei contraenti. La conoscenza dei rispettivi redditi, beni, debiti e impegni economici consente di valutare la proporzionalità delle prestazioni e riduce il rischio che una delle parti sostenga di avere prestato il consenso sulla base di informazioni incomplete.

La stipulazione a distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio, l’assistenza professionale separata e l’assenza di pressioni possono costituire ulteriori elementi utili per dimostrare la piena consapevolezza delle parti e la genuinità del consenso.

Il patto prematrimoniale non può dunque essere utilizzato per predeterminare ogni conseguenza della futura separazione. Può però rappresentare uno strumento efficace per regolare rapporti economici specifici, riequilibrare gli apporti effettuati durante la vita comune e prevenire controversie sulla restituzione di somme o sulla divisione di determinati beni.

L’autonomia negoziale trova spazio anche nella famiglia, ma rimane subordinata alla tutela della solidarietà coniugale, dei figli e della parte più debole. La validità dell’accordo dipende, in definitiva, non dalla sua denominazione, ma dal concreto contenuto delle singole previsioni e dalla funzione patrimoniale che esse sono chiamate a realizzare.

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