Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2025, n. 31164 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti
Parole chiave: Locazione – Perdita o deterioramento della cosa locata – Responsabilità del conduttore – Prova liberatoria – Assenza di imputabilità – Danno cagionato dalla cosa locata – Responsabilità del conduttore in veste di custode – Prova liberatoria – Caso fortuito
[1] Massima: La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l’art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del conduttore, con la conseguenza che quest’ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di avere assolto a ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato), mentre l’art. 2051 c.c. stabilisce, in capo al custode, una responsabilità di carattere oggettivo, che può essere esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito. Pertanto, il custode, a differenza del conduttore, non si libera provando di avere assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l’esistenza di un fattore causale esterno – il caso fortuito – che abbia avuto un’efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1588, 2051
CASO
A seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un immobile concesso in sublocazione per lo svolgimento di attività di pizzeria al taglio, rimanevano gravemente danneggiati anche quelli adiacenti, peraltro di proprietà degli stessi soggetti ai quali appartenevano i locali sublocati.
Nel giudizio che questi avevano promosso per ottenere il risarcimento dei danni, interveniva la compagnia assicuratrice che aveva loro corrisposto l’indennizzo, per esercitare, nei confronti del subconduttore, l’azione di surroga ex art. 1916 c.c.
Riconosciuta la natura dolosa dell’incendio, imputabile a non meglio identificati soggetti terzi, l’adito Tribunale di Monza rigettava la domanda della compagnia assicuratrice nei confronti del subconduttore, con sentenza confermata sul punto dalla Corte di appello di Milano.
La compagnia assicuratrice, quindi, proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la responsabilità del subconduttore fosse stata esclusa facendo applicazione dell’art. 1588 c.c., anziché dell’art. 2051 c.c.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, per escludere la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati ai sensi dell’art. 2051 c.c., non basta che il custode della cosa che ha provocato il danno dimostri di avere tenuto una condotta diligente, ma deve provare il caso fortuito, ossia l’intervento di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ed esclusivo, nonché carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
QUESTIONI
[1] La sentenza che si annota è intervenuta in una fattispecie in cui il subconduttore di un immobile che aveva preso fuoco a causa di un incendio di natura dolosa era stato convenuto innanzi al Tribunale di Monza dai proprietari degli immobili adiacenti, i quali, tuttavia, erano stati indennizzati dalla compagnia assicuratrice, che, di conseguenza, era intervenuta in giudizio per ottenere la condanna del subconduttore in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Per quanto specificamente interessa, quindi, la responsabilità del subconduttore era stata fatta valere affinché risarcisse i danni subiti non dall’immobile che aveva preso fuoco (che egli deteneva in forza di titolo negoziale), ma da quelli adiacenti e, dunque, nella sua veste di custode dei locali dai quali si erano sprigionate e propagate le fiamme.
All’esito degli accertamenti compiuti in sede di merito, era emerso che l’incendio aveva natura dolosa ed era riconducibile a soggetti terzi, diversi dal subconduttore, del quale, pertanto, veniva esclusa ogni responsabilità risarcitoria.
Tuttavia, proprio in ragione del fatto che non si trattava dei danni subiti dai locali concessi in sublocazione, ma di quelli provocati dall’incendio agli immobili agli stessi adiacenti, la Corte di cassazione ha censurato la statuizione assunta con la sentenza impugnata, giacché fondata sull’applicazione dell’art. 1588 c.c., invece che dell’art. 2051 c.c.
L’art. 1588 c.c., che disciplina le conseguenze della perdita o del deterioramento della cosa locata, prevede una presunzione di colpa a carico del conduttore, il quale può superarla dimostrando che la perdita o il deterioramento medesimo non sono a lui imputabili e, dunque, anche solo dando prova positiva di avere tenuto una condotta diligente e di avere assolto a ogni proprio dovere di custodia.
Secondo la ricostruzione che è andata affermandosi negli ultimi anni, invece, l’art. 2051 c.c. non delinea un’ipotesi di responsabilità del custode per colpa presunta, bensì oggettiva, che fonda la propria ratio nella volontà del legislatore di non addossare le conseguenze pregiudizievoli cagionate da una cosa inanimata sul terzo incolpevole che le ha subite, riversandole su chi detiene, utilizza o ha comunque la disponibilità della cosa stessa: in questo modo, il costo economico del danno viene allocato a carico del soggetto che, avendo a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita, risulta essere il più idoneo a sopportarlo, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022, hanno così affermato che l’art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché:
- il danneggiato è tenuto a dimostrare il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non”;
- il custode può andare esente da responsabilità solo provando che il fatto dannoso è ascrivibile al caso fortuito, che si identifica in un fatto naturale o del terzo (o, al limite, dello stesso danneggiato), connotato da imprevedibilità e inevitabilità, a prescindere da qualsiasi profilo di colpa e senza che venga in considerazione la diligenza o meno del custode, non assumendo rilievo, dunque, la sussistenza o meno di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte sua.
Come rimarcato nella sentenza che si annota, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. può essere esclusa solo se viene accertato che il danno è stato causato da un fatto naturale, di un terzo o dello stesso danneggiato, che deve avere avuto efficacia causale esclusiva.
Di conseguenza, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni che dalla cosa stessa sono derivati solo se dà prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè del fattore estraneo alla sua sfera di custodia che ha avuto impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità nella produzione dei danni verificatisi.
I giudici di legittimità, peraltro, hanno precisato che se il custode è tenuto a dimostrare la causa concreta del danno, onde attestare l’interruzione del nesso eziologico tra questo e la cosa, sicché la responsabilità rimane a suo carico allorquando detta causa resti ignota (come affermato, per esempio, da Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2025, n. 17980), non altrettanto è a dirsi quanto all’individuazione del terzo responsabile (purché il suo ruolo nella produzione del danno sia certo), non essendo addebitabile al custode l’infruttuoso esito dell’attività investigativa degli organi deputati alle indagini.
In questo senso, la causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto:
- la prima ricorre quando vi è incertezza sull’individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa (e tale incertezza comporta l’affermazione della responsabilità a carico del custode);
- il secondo, invece, interrompe comunque il rapporto causale tra la cosa e l’evento, allorché sia indiscussa la sua incidenza eziologica, ossia quando vi sia certezza sull’effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell’evento (con la conseguenza che il custode è liberato da responsabilità).
Nel caso di specie, l’errore compiuto dai giudici di merito è consistito nell’avere ritenuto provato il caso fortuito facendo leva sulla mera natura dolosa dell’incendio, senza considerare quale fosse stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, ossia avendo riguardo alle condizioni della cosa custodita, sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode.
Sotto questo profilo, tale accertamento assumeva rilievo dirimente per stabilire se l’incendio, per quanto provocato da un fatto doloso di un terzo (rimasto ignoto), potesse qualificarsi come evento imprevedibile e non prevenibile dal custode con l’ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, solo in questo caso potendosi affermare la ricorrenza di un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., di per sé non integrato dal mero incendio doloso.
L’accertamento in questione non va condotto in astratto o per esclusione, sia perché la prova liberatoria che grava sul custode richiede la dimostrazione positiva di una causa effettiva e concreta del danno, estranea alla sua sfera di disponibilità, sia perché l’eventuale incertezza circa la stessa ridonda a svantaggio del custode, proprio in ragione della consistenza e dell’oggetto della prova liberatoria che egli deve fornire.
In definitiva, se, ai fini dell’esonero del custode da ogni responsabilità per effetto della riconducibilità del danno al fatto di un terzo, non è necessario che quest’ultimo sia individuato, è invece indispensabile che risulti in modo certo l’effettivo ruolo che detto terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, non potendosi, in caso contrario, ritenere dimostrata l’interruzione del nesso causale tra la cosa e l’evento.
Infatti, un conto è la certezza sull’intervento causale esclusivo di un fattore esterno (identificabile nel fatto del terzo, quand’anche l’autore rimanga sconosciuto), altro conto è la causa ignota, incerta o anche soltanto dubbia, che ricorre anche quando, pur essendo certo il fatto del terzo, non ne risulta provato il ruolo effettivo ed esclusivo come fattore interruttivo del nesso causale, che implica necessariamente, secondo quanto affermato nella sentenza annotata, un confronto con le condizioni nelle quali versava la cosa custodita, onde appurare se abbiano potuto consentire o comunque agevolare la condotta lesiva del terzo ed escludere, pertanto, la sua incidenza causale esclusiva (condizione necessaria per assimilarla caso fortuito).
Se, nel primo caso, l’incertezza non esclude comunque l’esonero del custode da responsabilità, nel secondo caso quest’ultima va invece affermata, non potendosi reputare assolto l’onere probatorio imposto dall’art. 2051 c.c.
