Cass. civ., Sez. III, sent. 05.02.2026, n. 2528 – Pres. De Stefano, Rel. Gianniti
Responsabilità oggettiva – Animale affidato al terzo – Art. 2043 c.c. – Sinistro stradale – Nesso causale – Caso fortuito – Concorso del danneggiato
[1] In tema di danni cagionati da animali, in caso di sinistro stradale che veda coinvolti un veicolo e un animale, il danneggiato ha l’onere di provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente, inclusa la reciproca interazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente. Non è sufficiente, a tal fine, la mera dimostrazione della presenza dell’animale sulla sede stradale, dovendosi accertare in concreto l’incidenza causale del suo comportamento rispetto a quello del conducente. La condotta di guida di quest’ultimo, se connotata da grave colpa, può integrare il caso fortuito idoneo a recidere il nesso eziologico e a escludere integralmente la responsabilità oggettiva del proprietario ex art. 2052 c.c., e non va automaticamente degradata a mero concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c.
CASO
Il caso trae origine da un sinistro in cui il conducente di un motociclo collideva con un cane pastore tedesco, di proprietà di Tizio e temporaneamente affidato al padre Caio; il motociclista decedeva due giorni dopo per le conseguenze dell’impatto.
I congiunti della vittima convenivano in giudizio il proprietario dell’animale e l’affidatario, deducendo la riconducibilità del sinistro alla presenza del cane sulla via pubblica e alla negligente gestione dell’animale.
I convenuti contestavano la domanda, attribuendo l’evento, in via esclusiva, alla condotta di guida del motociclista e invocando, altresì, il caso fortuito, per il fatto che l’animale sarebbe fuoriuscito da una recinzione, attraverso un varco aperto da ignoti.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria.
La Corte d’appello, in riforma, affermava invece la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 2052 c.c. e quella dell’affidatario ai sensi dell’art. 2043 c.c., ravvisando tuttavia un concorso colposo del motociclista nella misura del 50%.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia gli eredi del proprietario sia gli eredi dell’affidatario.
SOLUZIONE
La Corte stabilisce che, in caso di sinistro tra un veicolo ed un animale, non è sufficiente provare la mera presenza di quest’ultimo sulla strada per affermare la responsabilità del proprietario. Il danneggiato deve, invece, fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro, dimostrando che il comportamento dell’animale ha avuto un’efficienza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione dell’evento. Il giudice di merito, di conseguenza, non può ritenere “irrilevante” tale accertamento e deve valutare se la condotta del conducente, specie se gravemente colposa, integri un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo in toto la responsabilità del custode, prima di declassarla a mero concorso di colpa.
QUESTIONI
La sentenza in commento fornisce l’occasione per fare chiarezza sui principi che governano la responsabilità per danni cagionati da animali, con particolare riferimento all’ipotesi di sinistro stradale. La Corte interviene a chiarire due profili cruciali: l’onere probatorio a carico del danneggiato e la qualificazione della condotta colposa di quest’ultimo come caso fortuito.
Sulla natura della responsabilità ex art. 2052 c.c. ed il concorso con la responsabilità dell’affidatario
La pronuncia muove da una ricostruzione dell’art. 2052 c.c. come norma che introduce un criterio di imputazione oggettivo. La Corte esclude espressamente che si versi in presenza di una presunzione di colpa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale: ciò che rileva è il mero fatto oggettivo della proprietà o dell’uso dell’animale, in combinazione con la dimostrazione del nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.
Ne consegue che il proprietario non si libera dimostrando di avere agito diligentemente, né giova, sul piano del rapporto con il terzo danneggiato, invocare la correttezza della scelta dell’affidatario. La prova liberatoria resta confinata al caso fortuito o, più precisamente, alla dimostrazione che l’evento non sia causalmente riconducibile al comportamento dell’animale.
Sotto questo profilo, la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva valorizzato l’asserito “incauto affidamento” del cane ad una persona anziana. Tale argomento è considerato ultroneo dalla Suprema Corte: la responsabilità del proprietario discende non già dall’imprudenza nell’affidamento, ma dalla mancata prova del fortuito.
La pronuncia chiarisce che la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. non esclude quella, concorrente, dell’affidatario ex art. 2043 c.c.
La Corte distingue, infatti, i due titoli di responsabilità: il primo si fonda sul rapporto di proprietà o di utilizzazione dell’animale; il secondo sulla condotta colposa del soggetto che, avendo in concreto la gestione dell’animale, abbia posto in essere un comportamento causalmente efficiente rispetto al danno.
In questa prospettiva, l’affidamento del cane al padre del proprietario non sposta la responsabilità dal proprietario all’affidatario, ma può dar luogo a un concorso di titoli. Il proprietario continua a rispondere verso il terzo per il solo fatto del rapporto qualificato con l’animale; l’affidatario, invece, può essere chiamato a rispondere se la propria condotta — nel caso di specie, la liberazione dell’animale dal recinto interno, pur consapevole di un varco nella recinzione — risulti colposa e causalmente rilevante.
La decisione ribadisce, così, che la responsabilità ex art. 2052 c.c. e quella ex art. 2043 c.c. non sono reciprocamente incompatibili, ma operano su piani distinti e possono concorrere nel medesimo fatto dannoso.
Il proprietario, tuttavia, non può liberarsi dalla propria responsabilità oggettiva semplicemente dimostrando di aver affidato l’animale ad un terzo; l’affidamento, anche se incauto, è un fatto che non rileva nei confronti del danneggiato, ma può assumere importanza solo nei rapporti interni tra proprietario e affidatario, ai fini della rivalsa.
Sull’onere della prova del nesso causale
Il profilo più significativo della sentenza riguarda, tuttavia, la prova del nesso causale nei sinistri che coinvolgano un veicolo ed un animale libero. La Corte afferma che l’attore non assolve al proprio onere probatorio limitandosi a dimostrare che vi sia stata una collisione, o comunque un contatto, tra il veicolo e l’animale. Una simile impostazione, infatti, finirebbe per trasformare l’art. 2052 c.c. in un meccanismo risarcitorio automatico, incompatibile con i principi generali in materia di causalità.
Secondo la decisione in commento, il danneggiato deve invece allegare e provare la precisa dinamica del sinistro, comprese le modalità del comportamento dell’animale e della condotta di guida, affinché il giudice possa stabilire se il comportamento dell’animale sia stato causa esclusiva, concorrente oppure del tutto irrilevante rispetto all’evento.
In mancanza di una “adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa” su questo punto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, anche parzialmente.
Questo principio si allinea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel concorso tra la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. e quella a carico del proprietario dell’animale ex art. 2052 c.c., nessuna delle due prevale sull’altra, imponendo una valutazione caso per caso del superamento delle rispettive presunzioni.
La mera presenza dell’animale sulla carreggiata costituisce, dunque, un dato insufficiente. Proprio per tale ragione la Cassazione censura la Corte d’appello, la quale aveva ritenuto irrilevante accertare se il cane avesse aggredito il motociclista ovvero fosse stato investito da quest’ultimo. Per il Supremo Collegio, al contrario, tale ricostruzione è decisiva, poiché solo dall’esatta interazione tra comportamento dell’animale e condotta di guida può emergere l’effettiva efficienza causale del fatto imputabile al proprietario o all’affidatario.
Sul caso fortuito, fatto del conducente e concorso causale
Strettamente connesso al tema del nesso causale è il ruolo della condotta del danneggiato. La Corte critica la sentenza di merito per aver “degradato” la condotta gravemente imprudente del motociclista (velocità doppia rispetto al limite e assenza di casco) a mero concorso di colpa ex art. 1227, co. 1, c.c., con una ripartizione paritaria al 50%, senza prima aver compiuto una valutazione fondamentale.
Il giudice, infatti, ha il dovere di verificare se la condotta del danneggiato presenti “caratteri tali, da porsi come causa assorbente ed esclusiva dell’evento lesivo“. Una condotta di guida talmente anomala, imprevedibile ed eccezionale rispetto al rischio tipicamente associato alla presenza di un animale può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere completamente il nesso di causalità ed a liberare il proprietario da ogni responsabilità.
Solo qualora si escluda che la condotta del conducente abbia efficacia causale autonoma e assorbente, il giudice potrà procedere ad una valutazione comparata degli apporti causali ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, co. 1, c.c., evitando “automatismi presuntivi o ripartizioni percentuali forfettarie“.
Parimenti rigoroso è il passaggio dedicato al caso fortuito, invocato in relazione alla fuga del cane dalla recinzione.
La Corte osserva che l’art. 2052 c.c. contempla espressamente anche l’ipotesi dell’animale smarrito o fuggito; pertanto, la mera fuga non esonera da responsabilità.
Per attribuire efficacia liberatoria al fatto del terzo sarebbe stato necessario dimostrare non solo l’esistenza del varco nella recinzione, ma anche la sua imprevedibilità ed inevitabilità, prova che, secondo l’accertamento di merito richiamato dalla sentenza, non era stata fornita.
In conclusione, quindi, la decisione in esame si segnala per avere ricondotto entro coordinate particolarmente chiare i rapporti tra responsabilità da animale, causalità materiale e concorso del fatto del danneggiato.
Sotto il primo profilo, essa conferma la natura oggettiva della responsabilità del proprietario, precisando che l’affidamento dell’animale ad un terzo non vale, di per sé, a trasferire all’esterno la sfera del rischio.
Sotto il secondo profilo, chiarisce che l’eventuale responsabilità dell’affidatario opera su un diverso piano, fondato sulla colpa, e può concorrere con quella del proprietario.
In conclusione, la sentenza riafferma la necessità di un accertamento fattuale rigoroso e completo, imponendo al giudice di merito un’analisi approfondita della dinamica del sinistro, quale presupposto indispensabile per una corretta imputazione della responsabilità e per un’equa ripartizione del danno.
