RC Auto: certificato di assicurazione e modulo di denuncia sinistro diventano digitali

Con il Regolamento IVASS 25 marzo 2025, n. 56 – in vigore dall’8 aprile 2026 – l’Istituto interviene in modo organico sulla disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

L’intervento si configura, più propriamente, come un’operazione di riordino, aggiornamento e coordinamento della normativa secondaria, resa necessaria dal mutato quadro legislativo e tecnologico, segnato – tra gli altri profili – dalla dematerializzazione del contrassegno assicurativo (art. 31, d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012) e dal progressivo processo di digitalizzazione dei documenti assicurativi.

Superamento del Regolamento ISVAP n. 13/2008 e razionalizzazione del sistema

Il Regolamento n. 56/2025 abroga integralmente il Regolamento ISVAP n. 13/2008, ormai superato sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello sistematico. In particolare, viene definitivamente eliminato ogni riferimento al contrassegno assicurativo, strumento ormai privo di effettiva utilità, anche in funzione di prevenzione delle falsificazioni, alla luce dell’operatività delle banche dati informatizzate.

Il certificato di assicurazione permane quale documento idoneo a comprovare l’adempimento dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed è suscettibile di esibizione agli organi di controllo, secondo modalità coerenti con il quadro normativo vigente.

Modalità di rilascio del certificato e supporto durevole

Il Regolamento conferma la possibilità di rilascio del certificato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, rimettendo la scelta al contraente e imponendo all’impresa l’obbligo di conservare evidenza della preferenza espressa.

La disciplina si colloca in linea di continuità con l’assetto già consolidato, che ammette la trasmissione del certificato anche mediante strumenti elettronici. Rimangono fermi sia l’obbligo di consegna entro cinque giorni dal pagamento del premio sia la validità temporanea dei documenti equipollenti, ai fini della circolazione del veicolo.

Denuncia di sinistro e modello uniforme

In relazione alla denuncia di sinistro, il Regolamento conferma l’adozione di un modello uniforme (allegato 1), utilizzabile tanto in formato cartaceo quanto in formato informatico. È altresì ammesso l’uso di moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere, purché conformi al modello approvato dall’IVASS.

Tale impostazione risponde all’esigenza di agevolare la gestione dei sinistri caratterizzati da elementi di internazionalità, senza introdurre vincoli riconducibili a fonti sovranazionali e preservando, al contempo, l’armonizzazione minima della raccolta delle informazioni.

Digitalizzazione della denuncia e obblighi per le imprese

Il profilo di maggiore innovazione è rappresentato dall’introduzione dell’obbligo, in capo alle imprese di assicurazione, di mettere a disposizione degli assicurati applicazioni informatiche idonee alla compilazione e alla trasmissione della denuncia di sinistro.

Il modulo può essere formato come documento informatico e deve essere sottoscritto mediante soluzioni di firma elettronica che presentino requisiti di sicurezza non inferiori a quelli della firma elettronica avanzata, in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. eIDAS) e al d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

Il Regolamento sancisce espressamente la piena equivalenza giuridica tra denuncia redatta in formato cartaceo e denuncia redatta in formato digitale, con conseguente irrilevanza, ai fini della validità e dell’efficacia probatoria, della modalità di formazione del documento e delle dichiarazioni in esso contenute.

Integrazione informativa e banca dati dei sinistri

È inoltre previsto un foglio aggiuntivo contenente ulteriori informazioni sul sinistro, finalizzato ad agevolare l’alimentazione della banca dati di cui all’art. 135 del Codice delle assicurazioni. La mancata compilazione di tale sezione non incide, tuttavia, sugli effetti giuridici della denuncia né sui termini di gestione del sinistro da parte dell’impresa.

Profili applicativi

Le imprese di assicurazione sono tenute ad adeguarsi agli obblighi connessi alla digitalizzazione entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. L’intervento comporta un impatto organizzativo non trascurabile, in particolare sotto il profilo dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche, della gestione dei processi di identificazione del denunciante e delle modalità di sottoscrizione del documento informatico.

Dal punto di vista degli operatori del diritto, la piena equiparazione tra documento cartaceo e documento digitale impone una rinnovata attenzione ai profili probatori, nonché alle modalità di formazione, conservazione e producibilità in giudizio della documentazione informatica.

Nel complesso, il Regolamento IVASS n. 56/2025 si inserisce coerentemente in un percorso evolutivo già avviato, volto alla semplificazione e all’efficientamento delle procedure, senza introdurre elementi di discontinuità rispetto ai principi già consolidati nell’ordinamento.

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