Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433, Rel. Dott. R.E.A. Russo
Persona fisica e diritti della personalità – Trattamento dei dati personali – Diritto all’oblio – Motore di ricerca – Omessa o tardiva deindicizzazione – Danno non patrimoniale – Prova per presunzioni (artt. 2 e 21 Cost.; artt. 2729, 1226, 2056 c.c.; art. 82 Reg. UE 2016/679)
Massima: “In tema di trattamento dei dati personali e diritto all’oblio, una volta accertata l’illiceità della tardiva deindicizzazione da parte del motore di ricerca e, dunque, la violazione del diritto all’oblio dell’interessato il giudice di merito non può rigettare la domanda risarcitoria limitandosi ad affermare apoditticamente la mancata prova del danno, ma deve verificare, con motivazione effettiva e non meramente apparente, se il pregiudizio non patrimoniale possa ritenersi provato anche in via presuntiva, tenendo conto della natura e dei contenuti degli articoli, della loro diffusione on line, della non attualità e non pertinenza della notizia rispetto alla situazione attuale e della posizione sociale della persona coinvolta”.
CASO
La controversia trae origine dalla richiesta, rivolta al gestore di un motore di ricerca, di deindicizzare alcuni articoli di quotidiani on line relativi a una vicenda penale che aveva coinvolto Tizio. Il procedimento penale si era concluso con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione; nondimeno, digitando il nominativo dell’interessato, continuavano a comparire risultati associati a notizie ormai prive di attualità e, secondo la prospettazione attorea, gravemente pregiudizievoli per la reputazione personale e professionale.
Tizio aveva presentato due istanze di deindicizzazione, allegando anche il provvedimento favorevole maturato all’esito del procedimento penale. Il gestore Caio aveva accolto una sola istanza, mentre aveva omesso di intervenire sull’altra, sostenendo in seguito che il mancato collegamento tra i contenuti fosse dipeso da una svista. Gli URL residui venivano rimossi soltanto dopo la notifica del ricorso giudiziale.
Il Tribunale, preso atto della sopravvenuta rimozione, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda inibitoria. Lo stesso Tribunale, però, affermava che il comportamento di Caio aveva violato il diritto all’oblio di Tizio e, ciononostante, respingeva la domanda risarcitoria con una motivazione estremamente sintetica, limitata al rilievo secondo cui il danno non sarebbe stato provato.
Con ricorso per cassazione, Tizio censurava la decisione sotto più profili convergenti: motivazione apparente; erronea applicazione dell’art. 2729 c.c.; violazione delle regole sull’onere della prova e sulla liquidazione equitativa; omesso esame di fatti decisivi, tra cui la forte visibilità delle schermate sul motore di ricerca, il contenuto offensivo degli articoli e la protrazione per oltre un anno della loro reperibilità dopo la richiesta di rimozione.
SOLUZIONE
La S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il punto qualificante dell’ordinanza non sta tanto nell’accertamento dell’illecito – che il giudice di merito aveva già compiuto e che non era stato posto in discussione –, quanto nella netta censura del modo in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento.
Secondo la Cassazione, la motivazione del Tribunale non supera il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Dopo avere affermato che la tardiva deindicizzazione aveva violato il diritto all’oblio, il giudice di merito non poteva limitarsi ad aggiungere, con formula di stile, che mancava la prova del danno. Una simile enunciazione, priva dell’esplicitazione del percorso logico-argomentativo, integra motivazione apparente e si traduce in nullità della sentenza per error in procedendo.
La Corte precisa inoltre che il pregiudizio lamentato non andava escluso in modo astratto. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la permanenza in rete di dati personali non più pertinenti e non più rispondenti all’attuale situazione dell’interessato fosse concretamente idonea a ledere reputazione, riservatezza e identità personale, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici.
Nell’individuare i parametri rilevanti, l’ordinanza richiama espressamente la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni riportate, i contenuti degli articoli e la posizione sociale del soggetto leso. Non viene dunque affermata una risarcibilità automatica del danno da violazione del diritto all’oblio; si ribadisce, piuttosto, che il relativo accertamento non può essere eluso mediante una negazione stereotipata, specie quando la parte abbia allegato elementi fattuali specifici e documentalmente riscontrabili.
La pronuncia si inserisce così nel solco di Cass. n. 8861/2021 e Cass. n. 19551/2023, valorizzate dalla stessa ordinanza, che ammettono il ricorso al ragionamento presuntivo per l’accertamento del danno non patrimoniale derivante dall’illecito trattamento dei dati personali e dalla lesione della reputazione nel contesto digitale.
QUESTIONI
L’ordinanza merita attenzione perché, senza tornare a ridefinire in termini generali il perimetro del diritto all’oblio, si concentra su un profilo processuale e probatorio di grande rilevanza pratica: che cosa accade, sul piano del risarcimento, quando l’illiceità del trattamento sia già stata riconosciuta ma il giudice di merito ritenga non provato il danno? La risposta della Cassazione è netta: il danno non può essere reputato in re ipsa, ma, allo stesso tempo, non può essere escluso con una motivazione apparente, ignorando le allegazioni che ne consentano una ricostruzione presuntiva.
In questo senso, la decisione rappresenta un passaggio coerente rispetto all’evoluzione della giurisprudenza sul diritto all’oblio.
Si consideri, ad esempio, l’ordinanza della S.C. 28084/2018 e l’ordinanza della S.C. 6919/2018 richiamano due snodi essenziali di tale percorso. Da un lato, l’ordinanza n. 6919/2018 aveva sistematizzato i presupposti in presenza dei quali il diritto di cronaca o di critica può comprimere il diritto all’oblio: contributo a un dibattito di interesse pubblico, attualità dell’interesse informativo, ruolo pubblico del soggetto, correttezza delle modalità di acquisizione e diffusione dell’informazione, preventiva informazione dell’interessato. Dall’altro, l’ordinanza n. 28084/2018 aveva avvertito l’esigenza di criteri univoci nel bilanciamento fra memoria dell’informazione e tutela della persona.
La decisione del 2026 non si colloca sul terreno della ripubblicazione giornalistica in senso stretto, ma su quello, in parte diverso, della persistente reperibilità mediante motore di ricerca. Proprio qui si coglie l’influenza della giurisprudenza europea, a partire da Google Spain, che ha distinto il ruolo del motore di ricerca da quello dell’editore della fonte originaria, attribuendo al primo una responsabilità autonoma nel rendere agevolmente accessibili informazioni personali ormai non pertinenti. La deindicizzazione non equivale a cancellazione della notizia dalla fonte; essa opera, piuttosto, sul piano dell’accessibilità nominativa e, quindi, sul concreto impatto reputazionale e relazionale del dato.
Sotto questo profilo, la pronuncia in commento valorizza un dato spesso decisivo nella prassi: la distanza tra liceità originaria della pubblicazione e liceità della sua perdurante reperibilità. Una notizia inizialmente legittima può diventare, col trascorrere del tempo e con il mutare del quadro fattuale o giudiziario, sproporzionata rispetto all’interesse pubblico residuo. Se poi il gestore del motore di ricerca, ricevuta una specifica istanza corredata dalla documentazione rilevante, omette di intervenire tempestivamente, l’illiceità del trattamento si consolida nella protrazione della visibilità del dato.
Il contributo più significativo dell’ordinanza, tuttavia, riguarda il nesso tra illecito e danno. Il Tribunale aveva correttamente ravvisato la violazione del diritto all’oblio, ma aveva poi reciso il segmento risarcitorio mediante una formula generica. Così facendo, aveva finito per ignorare che, nei casi di lesione reputazionale e di indebita esposizione di dati personali, la prova del danno non patrimoniale raramente si manifesta in forma diretta. Essa passa, di regola, attraverso indici presuntivi: la natura della notizia, il tenore degli articoli, la diffusione del risultato, il contesto professionale e relazionale dell’interessato, la durata dell’esposizione, l’eventuale stigma sociale associato ai fatti narrati.
La Cassazione non riduce dunque l’accertamento del danno a un automatismo, ma impone al giudice una vera attività di valutazione. In termini sistematici, ciò appare in linea con l’art. 82 GDPR, che riconosce il diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale cagionato da una violazione del Regolamento, e con la costante elaborazione interna sul danno non patrimoniale, la cui prova può essere data anche per presunzioni purché gravi, precise e concordanti. Ne deriva che il problema non è se la lesione della reputazione e della riservatezza possa astrattamente essere provata per presunzioni, bensì se il giudice abbia seriamente esaminato gli elementi allegati a tal fine.
L’ordinanza della S.C. chiarisce il metodo da osservare nella motivazione. L’affermazione secondo cui il diritto all’oblio è stato violato non può convivere, senza spiegazioni, con l’immediata negazione del danno. Non perché da ogni illecito discenda necessariamente un pregiudizio risarcibile, ma perché il rigetto della domanda impone di chiarire perché, in concreto, gli elementi dedotti dall’attore non siano idonei a fondare il convincimento giudiziale. Diversamente, la sentenza smarrisce il nesso tra fatto accertato e conseguenze giuridiche, sottraendo alle parti e al giudice di legittimità la possibilità di comprendere la ratio decidendi.
In prospettiva, la decisione è quindi destinata a incidere sul contenzioso relativo alle richieste di deindicizzazione rivolte ai motori di ricerca e, più in generale, ai provider che gestiscono l’accessibilità delle informazioni personali nel web. Sul punto, la pronuncia segnala l’importanza di allegare in modo puntuale la visibilità dei risultati, il contenuto dei link, l’evoluzione della vicenda sottostante e il riflesso del permanere on line delle notizie sulla sfera personale e professionale. Per il giudice, ricorda che tali elementi devono essere sottoposti a un vaglio effettivo e non liquidati con formule stereotipate.
Resta naturalmente aperto il problema del punto di equilibrio tra tutela della persona e libertà dell’informazione. Ma il provvedimento in esame mostra che, una volta venuto meno l’interesse pubblico attuale alla persistente associazione nominativa della notizia, il baricentro si sposta dalla cronaca alla protezione della persona. In tale spazio, la prova del danno non patrimoniale non può essere né presunta in via assoluta né pretesa in forma impossibile: va ricostruita, con rigore ma anche con realismo, attraverso il ragionamento inferenziale che la natura del pregiudizio normalmente richiede.
