Cass. civ., Sez. Un., 30 aprile 2026, n. 11959
Parole chiave
Assicurazione – Perizia contrattuale – Arbitrato irrituale – Clausola compromissoria – Prescrizione del diritto all’indennizzo – Effetto interruttivo “de die in diem”
Disposizioni applicate
Art. 808-ter c.p.c.; artt. 2934, 2943, 2952, 1219, 1322, 1362, 1363 c.c.; artt. 24 e 102 Cost.
Massima: “La perizia contrattuale assume natura di arbitrato irrituale solo quando le parti abbiano espressamente previsto una definitiva rinuncia all’esercizio della tutela giurisdizionale ordinaria ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.; in difetto di tale rinuncia, essa costituisce una figura negoziale atipica avente natura obbligatoria e non preclude l’azione giudiziaria”.
CASO
La controversia trae origine da una domanda proposta da una compagnia assicurativa volta ad ottenere l’accertamento della prescrizione del diritto all’indennizzo vantato dall’assicurata in relazione ad una rapina subita dall’oreficeria assicurata.
La convenuta eccepiva pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione, sostenendo che le clausole di polizza prevedessero un vero e proprio arbitrato irrituale, con conseguente improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario e, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento dell’indennizzo.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano escluso la natura arbitrale della clausola, qualificandola come mera perizia contrattuale, e avevano ritenuto maturata la prescrizione biennale del diritto all’indennizzo ex art. 2952 c.c.
Le Sezioni Unite vengono investite di due questioni centrali: da un lato, la qualificazione della perizia contrattuale rispetto all’arbitrato irrituale dall’altro, gli effetti della procedura peritale sul decorso della prescrizione
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite compiono una ricostruzione sistematica della perizia contrattuale chiarendo che essa non costituisce una categoria tipica e uniforme ma una figura atipica modellata dall’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c.
La Corte individua il discrimine decisivo rispetto all’arbitrato nella presenza di una rinuncia espressa alla giurisdizione ordinaria. L’arbitrato, infatti, implica sempre una scelta sostitutiva della giurisdizione statale: le parti devolvono la controversia a terzi rinunciando all’azione giudiziaria. La perizia contrattuale “pura”, invece, non elimina il ricorso al giudice, ma crea soltanto un vincolo obbligatorio volto a demandare ad un esperto la soluzione di specifiche questioni tecniche.
La proposizione della domanda giudiziale in violazione della clausola peritale, pertanto, non determina improponibilità dell’azione o difetto di giurisdizione, ma può integrare un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre conseguenze risarcitorie. La Corte prende così distanza dall’orientamento tradizionale che tendeva ad assimilare la perizia contrattuale all’arbitrato libero.
Il profilo più innovativo della decisione concerne tuttavia la prescrizione. Le Sezioni Unite superano la tradizionale impostazione che giustificava la sospensione del termine prescrizionale in ragione della temporanea inesigibilità del diritto o della rinuncia alla giurisdizione.
Secondo il Collegio, la “chiamata” della perizia produce certamente un effetto interruttivo ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c. ma l’intero svolgimento delle operazioni peritali costituisce anche un esercizio continuativo del diritto incompatibile con l’inerzia richiesta dall’art. 2934 c.c. per il maturare della prescrizione.
Ne deriva un effetto interruttivo “de die in diem”, destinato a protrarsi per tutta la durata fisiologica della procedura.
QUESTIONI
La sentenza assume rilievo sistematico perché ridefinisce il rapporto tra autonomia privata, strumenti tecnici di composizione del conflitto e tutela giurisdizionale.
La Corte ricostruisce la natura della perizia contrattuale come figura negoziale autonoma, distinta dall’arbitrato irrituale salvo espressa rinuncia delle parti alla giurisdizione ordinaria.
Molte clausole tecniche utilizzate nella prassi contrattuale vengono spesso assimilate, in modo quasi automatico, a strumenti arbitrali con conseguenze significative in termini di proponibilità della domanda, prescrizione e riparto dei poteri tra giudice e terzo tecnico.
Le Sezioni Unite da un lato, negano che la clausola integri un arbitrato irrituale e dall’altro, riconoscono alla procedura peritale un effetto interruttivo della prescrizione destinato a protrarsi per tutta la durata delle operazioni tecniche.
La Corte muove da un chiarimento metodologico importante: la perizia contrattuale non costituisce una categoria tipica e uniforme, ma una figura atipica modellata dall’autonomia negoziale, la sua qualificazione dipende dal contenuto concreto della clausola e, soprattutto, dalla presenza o meno di una rinuncia espressa alla tutela giurisdizionale.
Secondo le Sezioni Unite, l’arbitrato presuppone sempre una scelta sostitutiva della giurisdizione statale: le parti devolvono a terzi la soluzione della controversia rinunciando all’azione giudiziaria. La perizia contrattuale “pura”, invece, non elimina il ricorso al giudice essa crea un vincolo obbligatorio: le parti si impegnano a sottoporre determinate questioni tecniche alla valutazione di un esperto e a rispettarne gli esiti, ma non rinunciano definitivamente alla tutela giurisdizionale.
Sul piano operativo, la decisione ridimensiona un orientamento giurisprudenziale che tendeva ad attribuire alle clausole peritali un effetto paralizzante dell’azione giudiziaria.
Le Sezioni Unite chiariscono invece che l’eventuale proposizione della domanda in violazione della clausola integra un possibile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre conseguenze risarcitorie, ma non determina improponibilità o difetto di giurisdizione.
Il passaggio più innovativo riguarda tuttavia la prescrizione.
La Corte supera la tradizionale impostazione che riconduceva gli effetti sospensivi della perizia alla temporanea inesigibilità del diritto o alla rinuncia alla giurisdizione, al contrario, il Collegio valorizza la natura dinamica del procedimento peritale.
La “chiamata” della perizia produce certamente un effetto interruttivo ma, secondo le Sezioni Unite, l’intero svolgimento delle operazioni peritali costituisce esercizio continuativo del diritto incompatibile con l’inerzia richiesta dall’art. 2934 c.c. per il maturare della prescrizione. Da qui il principio dell’effetto interruttivo “de die in diem”: la prescrizione non resta semplicemente sospesa, bensì continuamente interrotta per tutta la durata fisiologica della procedura.
La scelta interpretativa appare significativa anche sotto il profilo dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.
La Corte osserva, infatti, che sarebbe contraddittorio consentire all’assicuratore di partecipare alle attività peritali finalizzate all’accertamento del diritto e, al contempo, beneficiare del decorso del termine prescrizionale maturato durante la stessa procedura.
Si tratta di un’impostazione che rafforza la funzione collaborativa della perizia contrattuale e ne valorizza la dimensione procedimentale. Non più mero segmento tecnico ancillare al rapporto assicurativo, ma attività negoziale continuativa che incide direttamente sulla conservazione del diritto.
