Gli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c. sono applicabili soltanto alle obbligazioni pecuniarie

Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2025, n. 28036 – Pres. Marulli – Rel. Rolfi

Parole chiave: Obbligazioni pecuniarie – Interessi – Saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. – Applicabilità – Presupposti – Carattere liquido o agevolmente liquidabile dell’obbligazione inadempiuta – Conseguenze

[1] Massima: Presupposto per l’operatività del saggio degli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c. è il carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, sicché tale previsione non trova applicazione nell’ipotesi di un credito risarcitorio derivante dall’inadempimento di un’obbligazione diversa da quella pecuniaria.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 1284

CASO

La società proprietaria di un supermercato agiva in giudizio per fare accertare l’inadempimento di un protocollo d’intesa concluso con un’autorità portuale, che si era impegnata a fare in modo che, a fronte della rinuncia alla concessione demaniale avente per oggetto l’area su cui insisteva il supermercato e al suo conseguente rilascio, il cessionario di tale area versasse un indennizzo, che non era mai stato corrisposto.

Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda, condannando l’autorità portuale al pagamento dell’importo liquidato, oltre agli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002.

La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata all’esito del giudizio di appello, nella parte in cui aveva liquidato gli interessi facendo riferimento al d.lgs. 231/2002 (non ancora entrato in vigore nel momento in cui era stato stipulato il protocollo d’intesa), anziché a quello stabilito dall’art. 1284, comma 4, c.c. (che, tuttavia, doveva trovare applicazione solamente a partire dalla data in cui era stata proposta la domanda, come previsto dalla norma).

Avverso la pronuncia di secondo grado era proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l’applicabilità degli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c. richiede che l’obbligazione inadempiuta sia liquida o facilmente liquidabile e che, dunque, abbia carattere pecuniario.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, i giudici di legittimità tornano a delimitare l’ambito applicativo della disposizione recata dall’art. 1284, comma 4, c.c., che, al fine di disincentivare la resistenza in giudizio strumentale da parte del debitore inadempiente, finalizzata a procrastinare la data del pagamento lucrando i tempi di svolgimento del processo, stabilisce che il creditore, a fare data dalla proposizione della domanda giudiziale, ha diritto al pagamento di interessi maturati non al saggio legale di cui al comma 1, ma a quello – ben più elevato – stabilito dal d.lgs. 231/2002 in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

La norma è stata introdotta dall’art. 17, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162 e, come affermato da Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2024, n. 8402, è applicabile ai procedimenti che hanno avuto inizio in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Se, da un certo punto di vista, si è inizialmente assistito a un tendenziale ampliamento del suo ambito applicativo (visto che Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 61, ne ha affermato l’operatività non solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle), la giurisprudenza si è successivamente fatta carico di perimetrarlo, precisando che:

  • gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c. non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3499);
  • la condanna al pagamento di interessi legali legittima il creditore a pretendere quelli maturati, a fare data dalla proposizione della domanda giudiziale, ai sensi del comma 4 dell’art. 1284 c.c. solo se il titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risulta dalla motivazione, contiene lo specifico accertamento della ricorrenza dei presupposti per la loro spettanza in detta misura (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449).

I giudici di legittimità hanno, quindi, rilevato che, sebbene l’ambito di applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. non possa essere confinato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, è nondimeno necessario che il giudice adito, nel pronunciare sulla domanda proposta dal creditore, accerti l’esistenza dei presupposti e delle condizioni che la legge pone affinché possa essere affermato il diritto di pretendere gli interessi al tasso maggiorato previsto dalla norma, visto che la loro spettanza non può essere considerata un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi.

Così, l’accertamento demandato al giudice investe, in primo luogo, la natura della fonte dell’obbligazione, che, in base all’art. 1173 c.c., può essere la più varia, nonché, in secondo luogo, la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio (tenendo conto della presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi) e l’individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale riconducibili all’ampia nozione di domanda utilizzata dal legislatore (atteso che la latitudine del concetto si presta a ricomprendervi anche fattispecie – quale, per esempio, il ricorso cautelare – diverse e ulteriori rispetto all’atto introduttivo del giudizio di merito all’esito del quale può essere pronunciata la statuizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.).

Detto ciò, la Corte di cassazione, con l’ordinanza che si annota, precisa che non è corretto estendere la previsione a tutte le obbligazioni che scaturiscono dalla vicenda contrattuale e, in particolare, a quella risarcitoria da inadempimento.

Sotto questo profilo, viene innanzitutto osservato che l’obbligazione risarcitoria scaturente dall’inadempimento di un obbligo contrattuale non pecuniario – qual è, per esempio, quello che ha per oggetto l’assunzione, da parte di un terzo, dell’impegno di procedere al pagamento di una somma di denaro – partecipa di una natura che non consente di farla rientrare nel novero di quelle che si inscrivono nell’ambito di previsione e provvisione dell’art. 1284, comma 4, c.c., indipendentemente dal fatto che tale obbligazione risarcitoria sia stata in concreto liquidata in un ammontare coincidente con quello che il terzo si sarebbe dovuto impegnare a corrispondere, ovvero con quello richiesto dal creditore nel proprio atto introduttivo del giudizio.

Secondo la giurisprudenza, infatti, nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell’evento dannoso, poiché l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.

Un tanto evidenzia, per la Corte di cassazione, che l’obbligazione in questione viene a collocarsi al di fuori del fuoco di una disposizione – qual è l’art. 1284 c.c. – comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro, di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta, bensì di valore.

Un secondo argomento viene individuato sulla base della ratio che fonda la norma di cui al comma 4 dell’art. 1284 c.c.

Lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il debitore convenuto come debitore a valutare preliminarmente il rischio di causa, in considerazione di un meccanismo – l’applicazione degli interessi a un tasso sensibilmente maggiorato rispetto a quello legale – che integra un vero e proprio costo transattivo straordinario, che può, quindi, venire indirettamente a incrementare nel convenuto l’avversione al rischio, inducendolo a resistere e a proseguire nel giudizio solo dopo avere attentamente considerato l’alea della causa, pervenendo a una prognosi marcatamente favorevole sull’esito della stessa.

Se, dunque, la ratio dell’art. 1284, comma 4, c.c. va ravvisata nell’obiettivo di disincentivare condotte azzardate del debitore convenuto, i giudici di legittimità ne fanno discendere che l’applicazione della norma è ontologicamente condizionata dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che solo sussistendo tale requisito il convenuto è in grado di operare la valutazione economica sui rischi di causa che la norma induce a effettuare.

In altre parole, solo se la somma cui l’attore ritiene di avere diritto è determinata o facilmente e agevolmente determinabile fin dall’inizio, non necessitando di quella quantificazione che può scaturire all’esito di un giudizio, al convenuto è consentito valutare l’opportunità di adempiere spontaneamente, anziché sopportare il rischio del processo.

Pertanto, quando ci si trovi in presenza di un obbligo risarcitorio privo del carattere della liquidità – come avviene nel caso dell’obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, viene meno la finalità sottesa all’art. 1284, comma 4, c.c.

In questi casi, la sua applicazione finirebbe per risolversi in un eccessivo e ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate (potendo confidare l’attore nell’indiretta pressione costituita dall’applicazione di interessi a un saggio ben superiore a quello legale di cui al comma 1): si tratterebbe, a ben vedere, di un deterrente rispetto a possibili soluzioni transattive, tradendosi così la finalità che ha indotto il legislatore a introdurre la disposizione.

Per queste ragioni, la Corte di cassazione ha concluso che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisce presupposto per l’operatività dell’art. 1284, comma 4, c.c., sicché la norma non trova applicazione quando sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di un’obbligazione non pecuniaria.

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