Quello che oggi è ovvio, ieri era inaccettabile. E quello che oggi sembra impossibile, domani potrebbe essere legge.
Nel 1883, Lidia Poët superò l’esame di abilitazione e fu iscritta all’Albo degli Avvocati di Torino. Fu la prima donna a farlo in Italia. Nel giro di pochi mesi, la Corte d’Appello la radiò su ricorso dei colleghi: il ruolo di avvocato — si argomentò — era incompatibile con la natura femminile e con l’ordine sociale. Era la posizione prevalente nel dibattito giuridico del tempo.
Ci vollero trentasei anni, e una legge del 1919, perché quella porta si riaprisse.
La storia di Lidia Poët è un caso quasi didattico di quello che il ricercatore americano Joseph Overton chiamò la finestra di Overton: lo spazio di ciò che, in un dato momento, una società considera accettabile discutere, proporre o applicare. Tutto ciò che è all’esterno di quella finestra — anche se razionalmente difendibile — viene percepito come impensabile, bizzarro o pericoloso. Ma la finestra si muove. E quando si muove abbastanza, l’impensabile diventa norma.
Cos’è la finestra di Overton
Joseph Overton (1960-2003) è stato vicepresidente del Mackinac Center for Public Policy, un think tank americano di policy. Il modello che porta il suo nome descrive come un’idea percorra una traiettoria precisa: nasce come impensabile — qualcosa che nessuno osa proporre seriamente — poi entra nel dibattito pubblico, viene gradualmente normalizzata, fino a diventare accettabile, poi ragionevole, poi maggioritaria. Al termine del percorso, diventa politica ufficiale, spesso sotto forma di legge.
È importante chiarire una cosa: la finestra di Overton non è una teoria della manipolazione. Non presuppone alcuna regia occulta né un disegno intenzionale di qualcuno che “sposta” il dibattito dall’esterno. Descrive invece un processo collettivo, diffuso e spesso non coordinato, attraverso cui le società cambiano idea. Le pressioni che muovono la finestra possono essere culturali, economiche, tecnologiche, ma anche il risultato di eventi traumatici — scandali, crisi, sentenze clamorose. Il meccanismo funziona comunque.
Il modello è inoltre neutro rispetto al segno del cambiamento: la finestra può spostarsi verso l’apertura come verso la chiusura, in direzioni che oggi noi giudichiamo come progressi o regressi. Non è uno strumento per valutare se uno spostamento sia giusto o sbagliato — è uno strumento per osservare ciò che sta accadendo.
Il modello, nato per analizzare le politiche pubbliche, ha una portata universale: si applica a qualsiasi ambito in cui una società definisce ciò che è accettabile, compresi i cambiamenti nelle professioni legali e contabili. Le professioni ordinistiche sono regolate da codici deontologici, presidi di indipendenza professionale e obblighi fiduciari verso i clienti — un insieme di vincoli che per loro natura ne rallenta le trasformazioni. Ma anche la loro finestra si muove. E quando lo fa, si traduce in normativa.
Vale la pena ripercorrere alcuni dei cambiamenti che hanno fortemente impattato le professioni — qui ne abbiamo scelti tre, a titolo esemplificativo — non per trarne giudizi, ma per familiarizzare con il meccanismo. Perché è lo stesso che agisce anche oggi.
Asse 1 — Chi può esercitare. Genere e professione
La storia di Lidia Poët non è soltanto una storia di diritti civili. È la storia di come una professione intera fosse organizzata attorno a un’identità implicita — l’avvocato come figura necessariamente maschile, inserita in un preciso contesto sociale — che per decenni non era mai stata messa in discussione perché sembrava parte dell’ordine naturale delle cose.
La Corte d’Appello di Torino, nel 1883, non inventò la discriminazione: la codificò. Era la formalizzazione di un consenso già esistente. L’idea che una donna potesse difendere un imputato, controinterrogare testimoni, esercitare l’influenza di un avvocato in un’aula di giustizia era, nella finestra di allora, radicale nel senso più pieno — cioè fuori dal campo del discutibile.
Il cambiamento avvenne lentamente, per pressioni culturali e politiche esterne alla professione — il movimento suffragista, la Prima Guerra Mondiale, le trasformazioni del lavoro femminile — fino alla legge 17 luglio 1919, n. 1176 (cosiddetta legge Sacchi), che aprì alle donne l’accesso alle professioni, inclusa quella forense.
La finestra era cambiata. Non perché l’avvocatura avesse cambiato idea dall’interno, ma perché la società intorno a essa si era spostata abbastanza da rendere il cambiamento inevitabile.
Asse 2 — Come si può esercitare la professione
Per oltre un secolo, fare pubblicità era considerato dagli avvocati italiani non solo vietato ma eticamente incompatibile con la dignità della professione. L’idea che uno studio legale potesse farsi conoscere attraverso la comunicazione commerciale — annunci, promozioni, messaggi che cercassero attivamente clienti — era percepita come una forma di mercimonio. Il codice deontologico del Consiglio Nazionale Forense lo vietava esplicitamente. Era impensabile non per ragioni giuridiche, ma per ragioni identitarie: l’avvocato non aveva bisogno di farsi pubblicità, perché la sua reputazione si costruiva attraverso la comunità professionale e il passaparola.
La finestra cominciò a spostarsi sotto pressioni esterne. L’Unione Europea, con le direttive sui servizi professionali, iniziò a trattare le professioni ordinistiche come settori di mercato soggetti alle regole della concorrenza. Il dibattito sulla concorrenza nei servizi professionali entrò nell’agenda politica. La resistenza corporativa fu robusta e prolungata.
Il decreto Bersani del 2006 (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248) segnò la svolta formale: abolì il divieto di pubblicità per le professioni ordinistiche e aprì alla possibilità di comunicare le proprie competenze e specializzazioni. Non fu un cambiamento accolto con entusiasmo dall’avvocatura organizzata. Ma era il punto di arrivo di uno spostamento che aveva impiegato anni a completarsi.
Oggi l’idea che uno studio professionale investa nella propria comunicazione — sito web, profili LinkedIn, articoli di approfondimento, relazioni con i media — non scandalizza nessuno. La finestra si è spostata interamente. Quello che era impensabile è diventato routine.
Asse 3 — Come può essere organizzato uno studio
Il terzo spostamento riguarda tutte le professioni ordinistiche regolamentate — avvocati e commercialisti, ma anche medici, ingegneri, architetti e altre categorie.
Per decenni l’idea che uno studio professionale potesse assumere la forma di una società — con soci non professionisti, con possibile partecipazione di capitali esterni, con una governance separata dall’identità personale dei professionisti che la componevano — era considerata incompatibile con i principi fondanti dell’indipendenza professionale. Il professionista esercitava in quanto persona fisica, o al più in forma associata con colleghi. Il rapporto con il cliente era personale, fiduciario, non intermediabile da una struttura societaria.
La finestra si spostò gradualmente, trainata da più forze: la crescente complessità delle operazioni che i clienti richiedevano, i modelli organizzativi dei grandi studi internazionali, la pressione europea sulla liberalizzazione dei servizi professionali. Il dibattito sulle Società tra Professionisti (STP) impegnò tutte le professionisti ordinistiche per oltre un decennio, tra proposte, resistenze e rinvii.
L’approdo normativo arrivò con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), articolo 10, che istituì le STP multidisciplinari con possibilità di soci non professionisti, a condizione che i soci professionisti detenessero i due terzi nelle deliberazioni. Il regolamento attuativo seguì con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Il quadro normativo ha continuato a evolversi: il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto la neutralità fiscale per i conferimenti in STP, e la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (L. 190/2025), entrata in vigore il 3 gennaio 2026, ha ulteriormente semplificato i requisiti di governance.
Le preoccupazioni sollevate toccavano questioni reali di indipendenza, conflitti di interesse, responsabilità professionale. Ma la finestra si era spostata abbastanza da rendere la norma politicamente praticabile. I numeri raccontano però una storia interessante: secondo il Rapporto 2024 della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, a fine 2023 le STP iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili erano 1.768 su circa 120.000 professionisti iscritti — meno del 2%, pur con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. È forse il segnale che la finestra si è spostata nel diritto prima che nella cultura professionale.
Quello che viene dopo
In ciascuno di questi casi, il percorso è stato lo stesso: un’idea giudicata impensabile, anni di resistenza e dibattito, poi una norma. Il meccanismo di Overton non giudica il risultato — descrive il processo.
Vale la pena chiedersi, allora, dove si trova oggi la finestra per alcune questioni che agitano il dibattito nelle professioni ordinistiche: l’intelligenza artificiale nel lavoro giuridico, la multidisciplinarietà spinta tra professioni oggi ancora separate. Alcune di queste idee sono oggi nella fase “radicale” della finestra di Overton. Altre forse nella fase “accettabile”.
Nessuno sa con certezza dove si fermerà lo spostamento. Il modello, del resto, ha un limite che vale la pena riconoscere esplicitamente: descrive la sequenza degli stadi, non la velocità con cui si percorrono. Alcuni spostamenti impiegano generazioni — come nel caso dell’accesso delle donne alla professione forense. Altri si compiono in pochi anni, sotto la spinta di una tecnologia o di una crisi. Overton non prevede i tempi. Ma la finestra si muove e quando si muove abbastanza, diventa norma.
Fonti e riferimenti
Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, Rapporto 2024 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, maggio 2024. Dato citato: 1.768 STP iscritte all’Albo a fine 2023, su 120.424 iscritti totali; crescita STP +10% rispetto all’anno precedente.
