Una riforma che cambia il modo di redigere le clausole e non solo il modo di arbitrare
Highly Expedited Arbitration, soglie aggiornate, nuovi poteri del tribunale. Cosa significano per chi negozia contratti internazionali e per l’esecuzione del lodo in Italia
Dal 1° giugno 2026 l’arbitrato ICC è cambiato in profondità con una nuova architettura del procedimento, procedure più rapide, poteri di gestione del caso più incisivi in capo al tribunale arbitrale. Sono novità attese, frutto di una lunga consultazione e con conseguenze concrete per chi redige clausole compromissorie e per chi gestisce contenziosi. La riforma, infatti, si applica alle clausole che vengono firmate oggi, produrrà effetti per anni e comprenderla, pertanto, è il primo modo per trarne vantaggio.
Il 1° giugno 2026 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di Arbitrato della International Chamber of Commerce – ICC (“Regolamento 2026”), che sostituisce quello del 2021. Si applica a tutti gli arbitrati avviati a partire da tale data, salvo che le parti abbiano pattuito di sottoporsi ad una versione anteriore. La riforma è frutto di un percorso di consultazione che ha coinvolto la comunità arbitrale internazionale, gli utenti delle istituzioni e la Commissione ICC su Arbitrato e ADR. Il risultato è un Regolamento che modernizza l’architettura del procedimento e codifica strumenti finora affidati alla sola prassi.
Per chi opera nel commercio internazionale la riforma riguarda anche e soprattutto chi non si occupa abitualmente di contenzioso e la ragione è semplice: l’arbitrato ICC non nasce in tribunale ma in una clausola. Difatti, ogni clausola compromissoria inserita oggi in un contratto di fornitura, di distribuzione, in un’operazione di M&A richiama, salvo diversa pattuizione, il Regolamento vigente al momento dell’avvio della procedura.
La riforma del 2026 sposta il baricentro decisionale dal momento della lite a quello della redazione del contratto poichè è lì che si scelgono, in concreto, tempi e poteri del futuro tribunale arbitrale.
Le pagine che seguono ricostruiscono le novità che incidono davvero sulla pratica, lasciando sullo sfondo le modifiche di mero stile e si concentrano sull’impatto delle nuove regole sulla redazione della clausola compromissoria e sugli effetti dei lodi resi sotto il Regolamento 2026 in sede di esecuzione in Italia.
1. La nuova architettura del procedimento
1.1 La conferenza iniziale di gestione (CMC) come nuovo baricentro
La novità di sistema più rilevante è il superamento dei Terms of Reference, l’atto di missione che per decenni ha rappresentato una caratteristica identitaria dell’arbitrato ICC. Nel Regolamento 2021 (art. 23), infatti, il tribunale arbitrale doveva redigere e far sottoscrivere alle parti, non appena ricevuto il fascicolo dalla Segreteria, un documento che cristallizzava nomi, domande, sintesi delle pretese e regole procedurali.
Il Regolamento 2026 razionalizza questa fase poiché al posto dell’atto di missione, l’art. 24 impone al tribunale arbitrale di tenere, entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo, una conferenza iniziale di gestione del procedimento (CMC), che diventa il nuovo baricentro procedurale. La scelta riprende l’esperienza positiva maturata con la procedura espedita, dove l’atto di missione era già da tempo facoltativo.
Il momento in cui le domande si cristallizzano non è più una firma solenne ma la prima conferenza di gestione.
Implicazione operativa. L’art. 25 stabilisce che, dopo la CMC iniziale, nessuna parte può proporre nuove domande senza l’autorizzazione del tribunale arbitrale, che valuterà natura della domanda, fase del procedimento, implicazioni di costo e ogni altra circostanza rilevante. Il termine ultimo per articolare le proprie pretese si concentra, quindi, sulla CMC iniziale e, a monte, sulla domanda di arbitrato e sulla risposta, che andranno redatte in modo molto più completo che in passato. Il lavoro di costruzione del caso si sposta nettamente all’inizio del procedimento. Si tratta, pertanto, di una novità che premia la preparazione e penalizza l’improvvisazione.
1.2 La Highly Expedited Arbitration Provisions (HEAP): il lodo in tre mesi
Tra le novità del Regolamento 2026 la HEAP è probabilmente quella destinata a far discutere di più. L’Appendice VI introduce, su base opt-in, le Highly Expedited Arbitration Provisions, una procedura che mira ad un lodo finale entro tre mesi dalla CMC iniziale. Si tratta di uno strumento pensato per controversie circoscritte, in cui la rapidità di una decisione vincolante ha un valore commerciale autonomo.
Opt-in puro, indipendente dal valore. A differenza della procedura espedita, la HEAP non scatta automaticamente sotto una determinata soglia ma si applica solo se tutte le parti la scelgono e prescinde dal valore della lite. Può servire sia per una controversia modesta sia per una multimilionaria. Ciò poichè il criterio non è l’importo ma la complessità delle questioni e l’interesse ad una decisione rapida.
Arbitro unico, sempre. In mancanza di nomina congiunta entro 20 giorni, lo nomina direttamente la Corte.
Niente joinder, niente consolidamento. Sono espressamente esclusi poichè è una procedura per liti bilaterali e circoscritte.
Difese front-loaded. La domanda di arbitrato deve essere accompagnata da una vera memoria di parte attrice, con fatti, motivi di diritto e prove (e speculare è l’onere del convenuto). I termini sono stretti e non prorogabili senza accordo delle parti.
Possibile lodo non motivato. Le parti possono concordare che il lodo non sia motivato, soluzione che riprende un modello noto in altri sistemi (LCIA, SIAC) e funzionale a controversie di natura tecnica o liquidatoria.
Implicazione operativa. La HEAP è una scelta che produce il massimo del beneficio quando viene compiuta in fase di redazione del contratto, calibrata sul tipo di controversia che quel contratto è destinato a generare. Funziona bene per singole questioni interpretative, meccanismi di aggiustamento prezzo in operazioni M&A, dispute tecniche nei settori energia e costruzioni. Va, per contro, pesata con cautela nelle controversie ad alta complessità istruttoria, dove la compressione dei tempi può limitare la produzione documentale o il ricorso a CTP di parte.
La HEAP non è una procedura adatta ad ogni controversia ma è lo strumento giusto per quelle in cui un’alternativa rapida e prevedibile è, essa stessa, un valore di business.
1.3 Procedura espedita: la soglia sale a 4 milioni di dollari
La procedura espedita (Appendice V) resta strutturalmente invariata (arbitro unico, lodo entro sei mesi dalla CMC, termini ridotti, possibilità di decidere senza udienza) ma cambia il perimetro di applicazione automatica. La soglia sale a 4 milioni di dollari USA per le convenzioni arbitrali concluse dal 1° giugno 2026 (era 3 milioni per quelle del periodo 2021-2026).
L’adeguamento della soglia tiene conto della crescita del valore medio delle controversie ICC e dei risultati positivi che la procedura espedita ha mostrato negli anni di applicazione. Resta ferma la libertà delle parti di optare per la procedura espedita anche oltre la soglia o di escluderla.
Implicazione operativa. Una fascia molto più ampia di controversie ricadrà automaticamente nel binario espedito, con arbitro unico anche dove la clausola prevedesse un collegio di tre. Per i contratti di valore medio-alto, se per ragioni di complessità si desidera comunque un collegio di tre arbitri anche sotto i 4 milioni, occorre dirlo espressamente nella clausola.
2. Strumenti nuovi del tribunale e delle parti
2.1 Early determination: una leva difensiva codificata (art. 30)
Il Regolamento 2026 codifica all’art. 30 un istituto finora affidato alla sola prassi e alle note di guida, ossia l’early determination di una o più domande o eccezioni. Una parte può chiederla quando le pretese avversarie sono manifestamente prive di fondamento oppure manifestamente al di fuori della giurisdizione del tribunale arbitrale. Quest’ultimo decide discrezionalmente se ammettere l’istanza e, in caso positivo, adotta le misure procedurali appropriate dopo aver sentito le parti.
Implicazione operativa. L’istituto offre una leva difensiva di grande utilità contro domande pretestuose o eccezioni di giurisdizione palesemente infondate, senza dover attendere il merito. La soglia del “manifesto” è alta e va maneggiata con misura. Ciò, poiché essa vale come strumento di gestione efficiente del caso e non come mera tattica dilatoria.
2.2 Indipendenza, disclosure e third-party funding (art. 12)
Sul fronte dell’indipendenza e imparzialità degli arbitri, il Regolamento 2026 razionalizza e rafforza la disciplina (art. 12). Tre profili meritano attenzione operativa.
Standard di disclosure rafforzato. L’arbitro deve dichiarare non solo i fatti che possano incidere sulla sua indipendenza agli occhi delle parti ma anche le circostanze che possano dar luogo a dubbi ragionevoli sulla sua imparzialità. È codificato il principio per cui, nel dubbio, l’arbitro deve risolverlo a favore della disclosure.
Una “lista” a carico delle parti. Al momento del deposito dei rispettivi atti, ciascuna parte deve fornire al Segretariato un elenco di persone ed entità che gli arbitri dovrebbero considerare ai fini della verifica dei conflitti, con le relative ragioni. La due diligence sui conflitti diventa, in tal modo, un onere collaborativo.
Trasparenza precisata sul third-party funding. Resta e viene precisato l’obbligo di informare tempestivamente dell’esistenza e identità di qualsiasi terzo finanziatore con un interesse economico nell’esito della controversia.
Implicazione operativa. La predisposizione tempestiva della “lista” conflitti e la verifica del funding vanno inserite nella checklist di avvio della procedura ed una mancata o tardiva disclosure del funding può incidere sulla solidità del lodo.
2.3 Digitalizzazione e tempi del lodo
Completano il quadro alcune modifiche tecniche di rilievo pratico. Le comunicazioni con il Segretariato avvengono ora di regola in forma elettronica, con prova dell’invio; la copia cartacea diventa l’eccezione e il lodo stesso può essere firmato e notificato elettronicamente (artt. 3 e 38). Cambia, di conseguenza, la gestione dei termini e delle prove di ricezione poiché occorre presidiare le caselle dedicate alla procedura e conservare con metodo le evidenze, perché su di esse si calcolano decadenze e termini.
Sul termine per il lodo, la riforma supera il termine fisso di sei mesi (che nel 2021 decorreva proprio dalla firma dell’atto di missione). Il termine è ora fissato, ed eventualmente esteso, dal Presidente della Corte tenuto conto del calendario procedurale o di una richiesta motivata del tribunale arbitrale (art. 34). Si tratta di un meccanismo che adatta meglio i tempi alla complessità di ciascuna controversia ma che sposta sulla Corte arbitrale una valutazione caso per caso. Infine, il termine entro cui il tribunale arbitrale può correggere d’ufficio il lodo si allunga da 30 a 45 giorni (art. 39).
3. Il lodo ICC sotto la lente del giudice italiano
Un profilo cruciale per le imprese italiane e per i loro consulenti è quello dei rapporti tra le novità procedurali del Regolamento Arbitrato ICC 2026 ed il sistema italiano di impugnazione, riconoscimento ed esecuzione del lodo. Il punto più sensibile riguarda, a mio parere, la possibile rinuncia alla motivazione nei procedimenti HEAP.
3.1 La distinzione preliminare fra sede italiana o sede estera
Il primo passo è una distinzione che chi assiste imprese italiane in arbitrati ICC dovrebbe sempre tenere presente poichè il regime giuridico cambia in modo significativo a seconda che la sede dell’arbitrato sia in Italia o all’estero.
Sede italiana – Il lodo ICC con sede in Italia è considerato lodo “italiano” ai fini dell’impugnazione e si applicano, pertanto, gli artt. 829 ss. c.p.c. La motivazione è requisito di contenuto del lodo ex art. 823, n. 5 c.p.c. e la sua mancanza è motivo di nullità ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.
Sede estera – Il lodo ICC con sede all’estero è lodo “straniero” ai sensi degli artt. 839-840 c.p.c. e della Convenzione di New York del 1958; pertanto, il riconoscimento e l’esecuzione in Italia possono essere rifiutati solo nei casi tassativi previsti dall’art. V della Convenzione, fra i quali la mancanza di motivazione non figura.
3.2 Lodo HEAP non motivato con sede italiana
Per i lodi con sede in Italia, la rinuncia alla motivazione è oggetto di attenta valutazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 823, n. 5 c.p.c. sussiste “soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata” (Cass. civ., sez. VI-1, Ord. n. 12321/2018).
Da quanto detto deriva una conseguenza operativa molto importante. La facoltà, prevista dall’Appendice VI del Regolamento 2026, di concordare un lodo non motivato deve essere ponderata con particolare attenzione quando si prevede una sede italiana. La giurisprudenza italiana richiede una motivazione, sia pur sintetica, idonea ad esplicitare la ratio della decisione e, pertanto, un lodo del tutto privo di motivazione esporrebbe la parte vittoriosa al rischio di impugnazione per nullità. La soluzione più prudente, ove le parti desiderino procedere in HEAP con sede in Italia, è mantenere l’obbligo di motivazione e sfruttare le altre leve di accelerazione che la procedura offre.
La rinuncia alla motivazione è una facoltà regolamentare, non un’immunità processuale: la scelta della sede può renderla impraticabile.
3.3 Lodo HEAP non motivato con sede estera ed esecuzione in Italia
Diverso è il discorso quando la sede dell’arbitrato è all’estero e in Italia si chiede solo il riconoscimento e l’esecuzione del lodo. Qui opera il regime della Convenzione di New York, che elenca all’art. V i motivi tassativi di diniego del riconoscimento. La mancanza di motivazione, in sé, non vi rientra. L’unica leva astrattamente utilizzabile da chi resiste all’esecuzione sarebbe il limite dell’ordine pubblico (art. V, par. 2, lett. b), che la Corte di Cassazione interpreta in modo restrittivo come ordine pubblico internazionale e limitato ai principi fondamentali del nostro ordinamento.
L’orientamento prevalente, sia in ambito internazionale sia nella dottrina italiana più autorevole, esclude che un lodo non motivato per scelta delle parti violi, di per sé, l’ordine pubblico internazionale. La motivazione, in ambito arbitrale, non rientra fra i principi fondamentali dell’ordine pubblico sostanziale quando la sua rinuncia è frutto di un accordo consapevole delle parti. È, dunque, ragionevole attendersi che un lodo HEAP non motivato, reso con sede estera nei confronti di un’impresa italiana, sia eseguibile in Italia, salvo che ricorra una delle ipotesi tassative dell’art. V.
Implicazione operativa. La scelta della sede dell’arbitrato diventa, nel nuovo scenario HEAP, ancora più strategica di quanto già fosse. Una sede estera “pro-arbitrato” (Parigi, Londra, Ginevra, Singapore) preserva l’efficienza della HEAP con lodo non motivato e ne rende fluida l’esecuzione in Italia. Una sede italiana, invece, suggerisce di mantenere l’obbligo di motivazione anche in HEAP.
4. Drafting clauses: cosa cambia nei modelli contrattuali
L’impatto più immediato della riforma si gioca sulle clausole compromissorie. Sintetizzo qui di seguito i punti di attenzione che, alla luce del Regolamento 2026, andrebbero a mio parere verificati nei modelli contrattuali in uso.
| I nodi da sciogliere nella clausola compromissoria ICC dopo il 1° giugno 2026 Soglia espedita. L’innalzamento a 4 milioni di USD amplia sensibilmente la fascia di contratti che ricadono nella procedura espedita automatica, con arbitro unico anche dove la clausola prevedesse un collegio. Se ciò sia un vantaggio o un rischio dipende da variabili (complessità attesa, profilo della controparte, valore strategico dell’operazione) che si pesano sul singolo contratto e raramente ammettono risposte standard. HEAP. L’opt-in alla Highly Expedited Arbitration è una scelta che incide sull’intera fisionomia del futuro contenzioso (arbitro unico, esclusione di joinder e consolidamento, istruttoria compressa). La valutazione non è sul “se” astratto ma sulla compatibilità tra quel meccanismo e il tipo di lite che proprio quel rapporto contrattuale è destinato a generare. Sede e motivazione. La possibile rinuncia alla motivazione in HEAP interagisce con la scelta della sede e con il foro di probabile esecuzione; si tratta di una decisione che, come visto, ha esiti opposti a seconda che la sede sia italiana o estera. È il punto in cui un’opzione apparentemente di mera efficienza diventa una scelta dagli effetti sostanziali. Lingua e legge applicabile. Le clausole standard sono spesso silenti su questi punti. Con la CMC iniziale ora baricentro del procedimento, i silenzi emergono prima e pesano di più poichè l’assenza di una scelta esplicita non è neutra ma rimette decisioni rilevanti al tribunale arbitrale. Clausole multi-tier. Le fasi pre-arbitrali (mediazione, dispute board) vanno verificate alla luce dei tempi compressi della procedura espedita o della HEAP. Ora una sequenza contrattuale pensata per un arbitrato ordinario può rivelarsi incoerente, o addirittura controproducente, con i nuovi binari accelerati. Third-party funding. L’obbligo di disclosure dell’art. 12 incide sulle scelte di finanziamento del contenzioso e sulle policy interne dell’impresa poichè il momento e il contenuto dell’informativa hanno implicazioni che vanno oltre il singolo procedimento. Una scelta d’insieme. Questi profili non sono indipendenti; infatti, la sede condiziona la motivazione, che dipende dal foro di esecuzione, che a sua volta orienta la scelta tra procedura ordinaria, espedita e HEAP. È l’insieme, più del singolo elemento, a richiedere una valutazione unitaria e calibrata sul caso concreto. |
5. Il quadro a colpo d’occhio
Le principali differenze tra il Regolamento 2021 e quello 2026 possono essere sintetizzate così:
| Regolamento 2021 | Regolamento 2026 |
| Atto di missione (Terms of Reference) obbligatorio entro 30 giorni | Atto di missione superato; CMC iniziale obbligatoria entro 30 giorni (art. 24) |
| Termine per il lodo: 6 mesi dalla firma dell’atto di missione | Termine fissato dal Presidente della Corte arbitrale caso per caso (art. 34) |
| Soglia procedura espedita: 3 milioni USD | Soglia procedura espedita: 4 milioni USD (App. V) |
| Nessuna procedura ultra-rapida | Highly Expedited Arbitration: lodo in 3 mesi, opt-in (App. VI) |
| Early determination solo in prassi (Note di guida) | Early determination codificata (art. 30) |
| Comunicazioni cartacee come default | Comunicazioni e lodo in forma elettronica come default (artt. 3, 38) |
| Disclosure: standard generale | Disclosure rafforzata; “lista” conflitti a carico delle parti; trasparenza third-party funding (art. 12) |
6. Conclusioni
Il Regolamento 2026 è una modernizzazione ben costruita, che risponde ad una domanda reale di celerità e di gestione efficiente del caso. La ICC ha saputo coniugare innovazione e continuità poichè la nuova architettura (CMC, HEAP, early determination) introduce strumenti più sofisticati senza alterare i tratti che hanno fatto dell’arbitrato ICC un punto di riferimento internazionale, ossia la qualità della scrutiny, il rigore nella nomina degli arbitri e l’ampia rete di esperienze settoriali della Corte.
Per le imprese italiane impegnate in operazioni transfrontaliere e per i loro consulenti la riforma è un’occasione concreta. Rivedere i modelli di clausola compromissoria vuol dire, oggi più che mai, progettare in anticipo l’architettura processuale della futura controversia, scegliendo con cognizione fra arbitro unico e collegio, fra procedura ordinaria, espedita e HEAP, fra una sede che premia la velocità ed una che premia il controllo motivazionale.
Una clausola compromissoria pensata oggi, alla luce del nuovo Regolamento, vale più di mesi di contenzioso gestiti domani in emergenza.
Nella mia esperienza di assistenza alle imprese in controversie transnazionali, le partite si vincono o si perdono quasi sempre nello stesso momento, ossia quando in fase di negoziazione qualcuno si prende il tempo per trattare la clausola di risoluzione delle controversie come una scelta progettuale, anziché copiarla dall’ultimo contratto firmato. Il Regolamento 2026, da questo punto di vista, è un’occasione utile per riaprire quella riflessione su ogni modello in uso.
L’Autrice
Avv. Maura Alessandri – Avvocato esperto in commercio internazionale, mediatore civile e commerciale, arbitro.
maura.alessandri@studiolegalealessandri.com · https://www.linkedin.com/in/mauraalessandri/
