Qualità di consumatore del fideiussore ed ereditabilità della qualità di consumatore

Corte di cassazione, Sez. 3, 7 aprile 2026, n. 8659, Pres. Frasca, Rel. Spaziani

Massima: “In caso di fideiussione rilasciata da una persona fisica consumatrice, per le eventuali controversie derivanti dal contratto di fideiussione è competente il foro del luogo di residenza del consumatore. Dal momento che il rapporto fideiussorio non si estingue con la morte del fideiussore, la fideiussione si trasferisce in capo agli eredi, che conservano la qualità di consumatori”.

Disposizioni applicate

Art. 1936 c.c. (nozione), art. 3 cod. cons. (definizioni)

CASO

Tizia presta fideiussione a favore di una banca per i debiti di una S.a.s. La fideiussione è prestata fino all’importo massimo di 96.000 euro. Il fideiussore muore e subentrano due eredi. Dal momento che la S.a.s. viene dichiarata fallita, la banca escute la garanzia per la somma di 22.482 euro nei confronti dei due eredi. Viene poi ottenuto dall’istituto di credito un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Biella, contro i due eredi. Questi, peraltro, presentano opposizione, sostenendo di essere consumatori e che il giudice competente è il Tribunale di Napoli, poiché i due eredi risiedono a Napoli. Il Tribunale di Biella accoglie l’opposizione e si dichiara incompetente a favore del Tribunale di Napoli.

La Corte di cassazione deve, in primo luogo, stabilire se il fideiussore originario fosse un consumatore. In caso positivo, si tratta poi di capire se la qualifica di consumatore si sia trasmessa agli eredi.

SOLUZIONE

Secondo la Corte di cassazione, il fideiussore originario rivestiva la qualità di consumatrice, per avere agito per scopi estranei all’attività professionale. Dal momento che la morte del fideiussore non estingue la fideiussione, che si trasmette agli eredi, questi condividono la medesima posizione giuridica del de cuius. Ne consegue che anche gli eredi devono considerarsi consumatori, e hanno diritto di essere convenuti presso il proprio foro del consumatore.

QUESTIONI

Quando la fideiussione viene rilasciata da una persona fisica a favore di un’impresa, bisogna capire se il fideiussore ha agito in qualità di consumatore o di professionista. Per rispondere al quesito, si deve partire dal dato normativo che è rappresentato dall’art. 3 cod. cons.: per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre per professionista si intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea prima e della Corte di cassazione poi, ai fini dell’attribuzione della qualità di consumatore alla persona fisica che abbia prestato fideiussione a garanzia di un soggetto non avente tale qualità segue il criterio che impone di distinguere secondo che il garante abbia agito nell’ambito della sua attività professionale (o sulla base di collegamenti funzionali che lo legano al soggetto garantito) oppure abbia agito per scopi di natura privata. Secondo la Corte di cassazione bisogna dare rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale e all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore. Nel caso affrontato dal Tribunale di Biella, il fideiussore non aveva prestato la garanzia nello svolgimento di un’attività professionale. La persona che aveva rilasciato fideiussione non era né socia né amministratrice della società garantita.

Se una persona può essere qualificata come consumatore, trova applicazione il codice del consumo. Le disposizioni più importanti sono quelle sulle clausole vessatorie. L’art. 33 comma 1 cod. cons. prevede che “nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il legislatore, sulla base delle indicazioni della direttiva comunitaria, vuole evitare che il professionista approfitti della posizione di debolezza del consumatore. Enuncia dunque il principio che l’eccessivo squilibrio configura la clausola come vessatoria, e dunque nulla (e improduttiva di effetti).

Bisogna poi capire quali clausole generano questa situazione di squilibrio. Al riguardo il legislatore interviene con un lungo elenco di clausole che si presumono vessatorie. Il comma 2 dell’art. 33 cod. cons. elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Tra i casi menzionati dalla legge si ha la clausola che prevede “come sede del foro competente località diversa da quella di residenza … del consumatore” (art. 33 lett. u) cod. cons.).

Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione, accertato che il fideiussore originario era una consumatrice, si tratta di capire se anche i suoi due eredi possono essere considerati consumatori. La Corte di cassazione risponde positivamente al quesito. La fideiussione difatti si trasmette agli eredi, i quali subentrano nel rapporto con gli stessi obblighi e poteri del defunto, di cui condividono la posizione giuridica e la relativa tutela. La morte del consumatore non fa di per sé venire meno il rapporto di consumo, che si trasmette agli eredi. In conclusione, la Suprema Corte ritiene che l’accertamento della qualità di consumatore in capo all’originario fideiussore impone di ritenere applicabile la disciplina,  anche processuale, posta a tutela di tale qualità altresì ai suoi eredi. Gli eredi possono avvalersi del foro previsto dall’art. 33, lett u) cod. cons. Nel caso di specie si tratta del Tribunale di Napoli.

Tra i precedenti che si sono occupati della competenza per territorio delle cause che riguardano il fideiussore che è anche consumatore può essere menzionata Cass., 7 dicembre 2024, n. 31465. La fideiussione viene rilasciata da due persone fisiche a favore di una società di leasing. A un certo punto la banca recupera il credito ottenendo un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Ancona nei confronti sia della società debitrice principale che dei due fideiussori. I fideiussori fanno opposizione davanti al giudice anconetano e uno dei fideiussori eccepisce di essere residente a Roma e che dunque il Tribunale di Ancona è incompetente. La Suprema Corte accerta che il fideiussore è un consumatore, con la conseguenza che giudice anconetano è incompetente per essere competente quello di Roma.

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