La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4488, del 30/05/2025, si è espressa sul bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria, delineando i presupposti in presenza dei quali l’uno può prevalere sull’altro.
Il provvedimento scaturisce da una vicenda giudiziaria riguardante un soggetto condannato per associazione mafiosa, e successivamente, nel 2015, prosciolto in quanto dichiarato estraneo ai fatti.
La persona coinvolta, in seguito al proscioglimento, aveva perciò chiesto al titolare di un sito online di rimuovere dai risultati dei motori di ricerca gli articoli che lo riguardavano.
Si trattava, infatti, di notizie potenzialmente lesive della reputazione, poiché associavano la persona ad un clan mafioso coinvolto in operazioni di natura immobiliare e imprenditoriale.
La richiesta, tuttavia, non veniva accolta, tanto da costringere il soggetto a citare in causa il titolare del sito, avviando un ulteriore iter giudiziario.
Le posizioni delle parti
In sede processuale, la resistente sosteneva la legittimità della permanenza degli articoli online, evidenziando:
- la veridicità delle informazioni pubblicate;
- la presenza di altre vicende penali rilevanti che hanno coinvolto l’interessato;
- la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità dei fatti.
Di contro, il ricorrente invocava la tutela del diritto all’oblio, richiamando:
- il significativo lasso di tempo trascorso, trattandosi di fatti risalenti ad oltre dieci anni di distanza;
- l’intervenuta assoluzione definitiva dall’accusa di associazione mafiosa, di cui gli articoli non tenevano conto;
- l’assenza di un interesse pubblico attuale.
Notizia vera, ma non attuale
Sul tema, la Cassazione ha dapprima ricordato che il diritto all’oblio rientra tra i più tradizionali diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), ed è attivabile anche quando la notizia, pur pubblicata legittimamente in origine, diventa in qualche modo obsoleta.
Questa previsione vuole tutelare l’identità “dinamica” del soggetto, per come si conforma con il passare del tempo.
Infatti, specie quando si tratta di notizie pubblicate online, il diritto all’oblio assume una dimensione ancora più particolare, in quanto le informazioni rimangono consultabili senza soluzione di continuità, con la possibilità che la notizia – rilevante in un determinato momento storico – nel tempo finisca con il fotografare una realtà non più corrispondente.
È quindi stato riconosciuto che il diritto all’oblio “consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza […] a causa di una notizia relativa a fatti del passato.”
Il bilanciamento con il diritto di cronaca
L’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e il diritto di cronaca vanno dunque adeguatamente bilanciati con il diritto all’oblio e alla conseguente possibilità di chiedere la deindicizzazione di contenuti dai motori di ricerca.
Tale bilanciamento, secondo la Cassazione, deve essere svolto in concreto e sulla base di criteri consolidati, tra cui:
- il tempo trascorso;
- il ruolo pubblico o meno del soggetto;
- la verità attuale e quindi l’aggiornamento del contenuto;
- le modalità di diffusione e consultabilità della notizia, con particolare riguardo alla reperibilità tramite motori di ricerca.
In questo contesto, la deindicizzazione dai motori di ricerca rappresenta uno strumento idoneo a contemperare i diritti in gioco: essa non elimina la notizia, la quale può essere mantenuta in archivio, ma ne limita l’accessibilità generalizzata.
Nel caso di specie, il considerevole tempo trascorso dall’accaduto, nonché il mancato aggiornamento delle notizie pubblicate – le quali non tenevano conto della sentenza di assoluzione – hanno portato la Corte di Cassazione ad accogliere il ricorso.
La Corte, infatti, osserva che il fulcro della questione non è tanto la veridicità del fatto storico in sé, quanto piuttosto la sua attualità in concreto e il modo in cui l’informazione pubblicata continua a rappresentare il soggetto.
La pronuncia assume particolare rilievo nell’odierno contesto di informazione digitale, in quanto stabilisce che la verità storica non giustifica, da sola, la persistente accessibilità alla notizia, ma occorre anche tenere conto della mutevole percezione della stessa in ragione dello scorrere del tempo.
