Requisiti di forma del contratto di conto corrente e del distinto contratto di apertura di credito

Corte di cassazione civile, Sez. 1, 6 maggio 2026, n. 13011, Pres. Di Marzio, Rel. Romano

Parole chiave

Contratti bancari – Forma – Conto corrente – Apertura di credito – Mancanza – Nullità – Non debenza di interessi e commissioni

Massima: “Se nemmeno il contratto di conto corrente è stato formalizzato per iscritto, da esso non può trarsi la validità del contratto di apertura di credito, con la conseguenza che ambedue i contratti sono nulli e il debitore non è tenuto a corrispondere alla banca interessi e commissioni, ma solo a restituire il capitale”.

Disposizioni applicate

Art. 117 t.u.b. (contratti)

CASO

Un imprenditore individuale ha di fatto un rapporto di conto corrente e di apertura di credito con una primaria banca. Il rapporto dura circa otto anni, dal 1996 al 2004. Tra le parti sorge un contenzioso relativo ad asseriti indebiti in conto corrente. La questione preliminare che devono trattare i giudici è se sussista un contratto di apertura di credito. Nel corso dei tre gradi di giudizio non viene prodotto alcun testo di contratto di apertura di credito. Manca inoltre qualsiasi testo di contratto di conto corrente.

SOLUZIONE

Dalla mancanza di qualsiasi testo di contratto bancario, la Corte di cassazione fa derivare la nullità dei rapporti contrattuali, con la conseguente non debenza degli addebiti che – nel corso del rapporto – erano stati effettuati a titolo di interessi e commissioni.

QUESTIONI

L’ordinanza della Corte di cassazione in commento concerne la forma dei contratti bancari. Una disposizione del testo unico bancario prevede la forma scritta a pena di invalidità dei contratti bancari. Da un lato si stabilisce che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (comma 1 dell’art. 117 t.u.b.), per poi chiarire che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” (comma 3 dell’art. 117 t.u.b.).

L’art. 117 t.u.b. è di centrale importanza nel contenzioso bancario. La prima questione che deve porsi l’avvocato, investito di una pratica in materia bancaria – vuoi che assista il cliente vuoi che assista la banca – è: dov’è il contratto bancario? In sua assenza, la nullità implica che il contratto non può produrre interessi passivi né possono essere addebitate commissioni. Il mutuo o l’apertura di credito o la locazione finanziaria diventano a titolo gratuito. Più si risale nel tempo, più è facile che non si trovi il contratto bancario, che veniva concluso in formato cartaceo. Qualche volta gli archivi sono andati persi oppure, a seguito di cessioni di filiali od operazioni di fusione tra banche, la documentazione non è più reperibile.

La gratuità quale conseguenza del difetto del testo scritto del contratto bancario è stata affermata dalla Corte di cassazione, che ha precisato anche gli effetti che ne derivano. Cass., 20 marzo 2024, n. 7420, ha affrontato un caso in cui mancava il testo scritto del contratto di conto corrente. Ne consegue la nullità del contratto. La Suprema Corte chiarisce che, in caso di mancanza del contratto, non trova applicazione il tasso BOT in sostituzione. Il tasso BOT è difatti previsto nella diversa situazione in cui il contratto c’è, ma mancano le condizioni contrattuali. Nella fattispecie più grave (in cui manca proprio il testo del contratto), il rapporto diventa a titolo gratuito, con la conseguenza che il debitore è tenuto a restituire solo il capitale, senza dover pagare nessuna tipologia di interessi passivi.

Il requisito di forma scritta concerne tutti i contratti bancari e dunque, in primis, anche il contratto di conto corrente, definito come: “il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto” (art. 1823 comma 1 c.c.). Il contratto di conto corrente di per sé non consente di andare in rosso, dal momento che – in questo modo – si genererebbe una posizione debitoria in capo al correntista. Se ciò avviene, si è verificato uno sconfinamento in conto corrente.

Per poter andare legittimamente in rosso sul conto serve un secondo contratto, denominato di “apertura di credito”. Ai sensi dell’art. 1842 c.c., è il “contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.

Di solito, i contratti di conto corrente e di apertura di credito sono materialmente distinti, nel senso che costituiscono due separati documenti. Del resto, hanno finalità diverse: il conto corrente di gestione di pagamenti, l’apertura di credito di finanziamento. La circostanza che i due contratti siano diversi (e non per niente oggetto di due distinte definizioni legislative) non impedisce che, in via eccezionale, un unico documento svolga ambedue le funzioni.

Questa tematica è stata affrontata in un’ordinanza della Corte di cassazione (Cass., 24 luglio 2023, n. 22009). Il caso affrontato dalla Suprema Corte verteva su di un’ipotesi in cui era stato prodotto il contratto di conto corrente, mentre non era stato prodotto alcun contratto di apertura di credito. Secondo gli ermellini, non si verifica alcuna nullità, in quanto – nel caso di specie – il contratto di conto corrente disciplinava anche le future possibili aperture di credito (a valere su quel conto). In particolare, il conto prevedeva l’interesse passivo che sarebbe stato applicato in caso di affidamento.

L’ordinanza del 2026 in commento si basa però su di una fattispecie leggermente diversa. Non ci sono contratti di apertura di credito, ma non viene prodotto nemmeno il contratto di conto corrente. A queste condizioni la Corte di cassazione non può che pronunciare la nullità di ambedue i rapporti (conto e apertura): manca difatti qualsiasi testo scritto di contratto bancario, in violazione del disposto dell’art. 117 comma 1 t.u.b.

In futuro, il contenzioso sulla forma scritta del contratto bancario è destinato a perdere progressivamente di importanza. Difatti, ormai da diversi anni e sempre più, i contratti vengono redatti su formato elettronico (e anche firmati con firma elettronica). Ciò consente più agevolmente la conservazione dei testi contrattuali e rende meno efficace l’eccezione di mancanza del contratto.

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