L’art. 1284, comma 3, c.c., stabilisce che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto». La Cassazione ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali può avvenire anche per relationem, purché la pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (ex multis Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013. Per la giurisprudenza di merito, v. App. Ancona 1.9.2025).
Riguardo, in particolare, alla clausola di determinazione degli interessi, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che non rilevano né la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione, così argomentando: «la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall’altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l’applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti a un’univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria). Pertanto, non essendo prospettata in concreto – e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto – alcuna, neppure potenziale, situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio nella formazione del consenso, né un assoluto impedimento materiale all’esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e dell’applicazione dei parametri, l’accettazione degli uni e degli altri – sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l’uomo comune – deve ritenersi validamente operata dai mutuatari, quale espressione di una valutazione complessiva di convenienza dell’autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva» (Cass. n. 3968/2014; conf. Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 16907/2019; Cass. n. 12922/2020; Cass. n. 36026/2023; per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Salerno 21.5.2017; Trib. Modena 29.9.2017: riguardo alla validità della clausola di determinazione degli interessi, non rileva l’eventuale difficoltà dei calcoli matematici da effettuare, non integrando ciò una violazione dell’art. 1346 c.c.; Trib. Catania 11.7.2018: la circostanza che la precisa individuazione del tasso variabile nel corso del rapporto possa, in ipotesi, non risultare agevole, richiedendo l’uso di formule tecniche di matematica finanziaria, non interferisce con la determinabilità oggettiva del tasso di interesse).
Appare evidente che tale impostazione presuppone, comunque, che il contratto di finanziamento consenta l’individuazione degli interessi mediante criteri che, oltre a essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultino sottratti alla determinazione unilaterale della banca.
La Corte di Giustizia UE, con sentenza resa nella causa C-471/24, si è pronunciata sul rispetto del requisito di trasparenza da parte delle clausole di mutuo che prevedono il calcolo del tasso d’interesse sulla base di specifici indici di riferimento.
La Corte ha stabilito che, nei contratti di mutuo a tasso variabile, il requisito di trasparenza di cui alla Direttiva 93/13/CEE non impone all’istituto di credito l’obbligo di illustrare la metodologia di calcolo dell’indice di riferimento (quale il WIBOR). La banca assolve i propri doveri informativi fornendo le indicazioni prescritte dalla Direttiva 2014/17/UE (tramite il modello PIES) e rinviando ai dati resi pubblici dall’amministratore dell’indice, sul quale ricade la responsabilità legale della trasparenza tecnica ai sensi del Regolamento Benchmark (UE) 2016/1011.
Sotto il profilo della validità, la clausola che aggancia il tasso a un indice regolamentato a livello unionale non è considerata abusiva né determina uno squilibrio contrattuale, in quanto la conformità del benchmark al quadro normativo dell’Unione europea ne garantisce l’accuratezza e l’affidabilità. L’obbligo del professionista si limita, pertanto, a porre il consumatore in condizione di comprendere le conseguenze economiche della variabilità del tasso, astenendosi dal fornire informazioni supplementari fuorvianti.
