Il contratto autonomo di garanzia è un negozio atipico in cui l’obbligazione del garante è autonoma rispetto al rapporto principale: il garante è tenuto al pagamento a prima richiesta, senza poter opporre al beneficiario le eccezioni fondate sul rapporto sottostante (salvo i limitati casi ammessi dall’ordinamento, ad es. l’exceptio doli).
Secondo parte della giurisprudenza di merito, l’interruzione della prescrizione del credito estende i suoi effetti alla garanzia prestata in forza del combinato disposto degli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., essendo da escludersi che la garanzia autonoma, in quanto obbligazione indipendente e non accessoria, non sia solidale rispetto al credito garantito.
La garanzia autonoma si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà tipica della fideiussione, ossia per l’esclusione, a favore del garante, della possibilità di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito; la causa concreta della garanzia autonoma è, infatti, proprio quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell’obbligazione principale.
Al contempo, da tali caratteristiche non può automaticamente discendere la natura non solidale della garanzia autonoma, come conferma l’art. 1293 c.c., il quale stabilisce che «la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori». Dunque, il carattere di solidarietà tra il credito del garante e il credito del debitore principale non può ritenersi escluso ex se dalla natura autonoma della garanzia, soprattutto se il garante e il garantito non vi hanno espressamente derogato (Trib. Milano 23.3.2018; App. Trieste 4.9.2019 n. 619: il garante autonomo è obbligato in solido con il debitore principale: l’interruzione della prescrizione nei confronti di quest’ultimo ha effetti anche per quello, poiché il garante è tenuto alla medesima prestazione cui è tenuto il garantito).
Sul presupposto che la solidarietà corrisponde all’identità della prestazione (eadem res debita), «essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non già a più prestazioni identiche, ma a un’unica prestazione» (la medesima prestazione), la Cassazione esclude, invece, il vincolo di solidarietà nel caso del contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 2120/1996; Cass. n. 32402/2019).
Nel contratto autonomo di garanzia, infatti, non può ravvisarsi una prestazione omogenea rispetto a quella del debitore principale, attesa la natura indennitaria della relativa obbligazione: l’obbligo del garante non consiste nell’adempiere la medesima prestazione dell’obbligato principale, ma nel tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale (Cass. n. 32402/2019: la limitata rilevanza del rapporto principale sul rapporto che nasce dal contratto autonomo di garanzia è del tutto irrilevante ai fini della valutazione di omogeneità delle prestazioni; Cass. n. 8874/2021); resta inteso che le parti potrebbero, nella loro autonomia, prevedere un diverso contenuto dell’obbligazione di garanzia.
Dunque, tra contratto autonomo di garanzia e obbligazione garantita si configura non già un vincolo di solidarietà, ma un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni. Da ciò discende che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957, comma 4, c.c., e dall’art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo (Cass. n. 32402/2019; Cass. n. 8874/2021: garante autonomo e garantito hanno a proprio carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione).
