Cessione del credito e licenza ex art. 115 TULPS

Una questione giuridica di rilevante impatto operativo è relativa alla necessità della licenza di cui all’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) in capo al soggetto cessionario di un credito che agisce per il suo recupero. Tale tematica è stata affrontata e risolta dalla Cassazione nel senso di escludere tale obbligo, valorizzando la distinzione tra l’attività di recupero crediti svolta per conto di terzi e l’esercizio di un diritto di credito proprio.

L’art. 115 TULPS subordina a licenza del Questore l’attività di agenzia di affari, che include le operazioni di recupero di crediti per conto altrui. Il fulcro della questione risiede, quindi, nello stabilire se il cessionario di un credito agisca “per conto terzi” o per tutelare un interesse proprio.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il soggetto che acquista un credito e agisce per la sua riscossione esercita un diritto entrato a far parte del proprio patrimonio e non svolge un’attività per conto del cedente originario (Cass. n. 7635/2024; Cass. n. 4543/2024; Cass. n. 9191/2026). L’attività di recupero del proprio credito, legittimamente acquistato, non rientra pertanto nel campo di applicazione della norma e non necessita della relativa licenza.

L’inquadramento della fattispecie dipende dalla qualificazione giuridica del negozio intercorso tra il creditore originario (cedente) e il soggetto che agisce per il recupero del credito (cessionario).

L’orientamento consolidato della Cassazione esclude che tali accordi possano essere ricondotti a un mero mandato all’incasso. Al contrario, essi vengono qualificati come contratti con effetti reali, quali la cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. o, in contesti più complessi, come accordi atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass. n. 7635/2024; Cass. n. 4543/2024; Cass. n. 9191/2026). La Suprema Corte ha chiarito che in tali operazioni si realizza un trasferimento definitivo della titolarità del diritto di credito, che esce dal patrimonio del cedente per entrare in quello del cessionario.

La Cassazione ha specificato che lo schema contrattuale «…non integra né un mandato né una compravendita, ma piuttosto un accordo atipico (ex art. 1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» (Cass. n. 4543/2024), dal quale discende che il cessionario «ha agito a tutela di un proprio diritto e per il recupero di un credito proprio (in quanto ad esso definitivamente e validamente ceduto)» (Cass. n. 4543/2024; Cass. n. 9191/2026).

Un soggetto che agisce per il recupero di un credito di cui è divenuto pieno ed esclusivo titolare in forza di un contratto di cessione (o altro negozio con effetto traslativo) non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi di cui all’art. 115 TULPS.

La disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 53, individua i soggetti legittimati all’acquisto di crediti in massa, ma non prevede, né espressamente né implicitamente, che la licenza di cui all’art. 115 TULPS debba necessariamente precedere temporalmente l’atto di cessione, né che la sua mancanza al momento del trasferimento determini la nullità dell’atto.

L’art. 115 TULPS, nel disporre che “la licenza del Questore abilita allo svolgimento dell’attività”, attiene alla regolazione dell’esercizio dell’attività di recupero crediti sul piano amministrativo e non introduce una condizione di validità civilistica degli atti di acquisto dei crediti, i quali restano disciplinati dalle norme del diritto privato (Cass. n. 9191/2026).

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