L’apertura di credito può essere “allo scoperto” (ossia non garantita o “in bianco”), nella quale la banca mette a disposizione le somme senza prevedere altra garanzia che quella rappresentata dal patrimonio (generico) dell’accreditato, oppure garantita (“al coperto”) da ipoteca, pegno, fideiussione o altre garanzie atipiche (ad es. cessione pro solvendo del credito, lettera di patronage, mandato in rem propriam), per tutta la durata del contratto.
La garanzia copre tutti i debiti (restituzione delle somme utilizzate, provvigioni, interessi e spese) che sorgono in esecuzione del contratto e sono in essere alla data di chiusura del rapporto (garanzia per debito futuro). La garanzia è inerente agli atti di utilizzazione conseguenti all’apertura di credito e riguarda, pertanto, tutti i crediti che trovano la loro fonte in questo contratto.
A norma dell’art. 1844, comma 1, c.c., se per l’apertura di credito è prestata una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca: come noto, l’apertura di credito in conto corrente, a differenza di quella “semplice”, prevede la rotatività del fido, ossia il ripristino, mediante successivi versamenti, del credito accordato e, quindi, il suo riutilizzo per il periodo di vigenza dell’apertura di credito.
A mente del secondo comma dell’art. 1844 c.c., se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. L’insufficienza della garanzia si riferisce a qualsiasi modificazione del patrimonio del garante (in caso di garanzia personale) o a qualsiasi modificazione dell’entità o del valore del bene costituito in garanzia (nel caso di garanzia reale), tale da determinare un aumento del rischio di insoluto del credito restitutorio della banca rispetto a quello esistente al momento della costituzione della garanzia. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto (Trib. Verona 24.12.2012: la diminuzione della garanzia personale non può giustificare il recesso immediato dal rapporto senza aver previamente dato al cliente la possibilità di costituire una garanzia alternativa, come previsto dall’art. 1844 c.c.).
In caso di proroga della durata dell’apertura di credito, la garanzia, se prestata dall’accreditato, include la copertura dei crediti sorti dopo la proroga; diversa è, invece, la situazione dei terzi garanti, i quali, salva una diversa ed esplicita manifestazione di volontà, restano estranei alla proroga concordata tra la banca e l’accreditato (Cass. 9.7.2004 n. 12685), principio ricavabile dall’art. 1598 c.c. in tema di garanzie della locazione.
Per quanto, in particolare, concerne la garanzia fideiussoria, essa opera dal momento dell’esigibilità del debito garantito e, in caso di sua revoca, nel limite massimo di quanto dovuto al momento del recesso del fideiussore (cristallizzazione dell’importo dovuto) (Cass. 14.4.2021 n. 9848; Cass. 7.11.2003 n. 16705; Cass. 2.7.1998 n. 6473).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, qualora si manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tale da metterne a repentaglio la solvibilità, la banca creditrice che disponga di strumenti di autotutela idonei a porre termine al rapporto, impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito suscettibili di aggravare l’esposizione debitoria, deve avvalersi di tali strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole. Diversamente, essa perde il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, salvo che il fideiussore manifesti la volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia. (così Cass. 22.10.2010 n. 21730; v. anche Cass. 1.7.1998 n. 6414: la facoltà della banca di estendere il debito garantito incontra il limite dei principi di buona fede, correttezza e corretta gestione del credito; la loro violazione determina l’inefficacia della fideiussione. Più di recente, cfr. Cass. 13.12.2019 n. 32774; Cass. 17.2.2023 n. 5017; Cass. 13.3.2024 n. 6685).
