Trib. Verona, 8 maggio 2026 – Est. Salmaso
Espropriazione immobiliare – Fase distributiva – Controversia – Opposizione – Accoglimento – Caducazione con efficacia ex tunc dell’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione – Condizioni – Riassunzione del processo esecutivo – Presupposti
Quando l’ordinanza che dichiara approvato ed esecutivo il progetto di distribuzione sia stata impugnata ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c. e non sia stato adottato alcun provvedimento di sospensione, l’espropriazione forzata deve intendersi conclusa, fatta salva la sua riapertura ex tunc in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione radicatasi in sede distributiva; in questo caso, la riassunzione del processo esecutivo potrà essere disposta solo una volta che la sentenza che ha accolto l’opposizione sia passata in giudicato, non essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c.
CASO
Avvenuta la vendita degli immobili pignorati, uno dei creditori partecipanti all’espropriazione sollevava contestazioni in merito al progetto di distribuzione delle somme ricavate predisposto dal professionista delegato.
Il giudice dell’esecuzione, ritenendo infondate le osservazioni svolte, dichiarava esecutivo il piano di riparto e definito il processo esecutivo, con ordinanza avverso la quale era proposta opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.
All’esito del giudizio promosso ai sensi dell’art. 618 c.p.c., il Tribunale di Verona revocava i provvedimenti assunti dal giudice dell’esecuzione nella fase distributiva, con sentenza impugnata mediante ricorso per cassazione.
Disposta la cassazione con rinvio della pronuncia gravata, il giudizio di opposizione veniva riassunto ex art. 392 c.p.c. innanzi al Tribunale di Verona, che confermava l’annullamento delle ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione.
Il creditore opponente proponeva, quindi, ricorso per la riassunzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 627 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta ai sensi dell’art. 627 c.p.c., dal momento che la sentenza pronunciata a seguito della riassunzione del giudizio di opposizione non era passata in giudicato, essendo stata, a propria volta, impugnata con ricorso per cassazione ed essendo ancora pendente il giudizio di legittimità.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza che si annota si rivela di particolare interesse, perché consente di svolgere alcune considerazioni in merito alla conclusione del processo esecutivo e alla sorte dei provvedimenti che la riguardano.
Costituisce, innanzitutto, principio consolidato quello in base al quale l’esecuzione per espropriazione forzata immobiliare si conclude con l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara l’approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati (dopo aver eventualmente risolto le contestazioni sollevate dai creditori o dall’esecutato), ordinandone il pagamento agli aventi diritto (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143), mentre non assume alcun rilievo, da questo punto di vista, il successivo provvedimento con il quale il medesimo giudice, una volta eseguiti i pagamenti da parte del professionista delegato e depositato il rapporto riepilogativo finale prescritto dall’art. 591-bis, comma 14, c.p.c., dichiara l’esecuzione definita.
Sempre in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è proprio contro l’ordinanza dichiarativa dell’esecutività del piano di riparto che dev’essere tempestivamente proposta l’opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., onde evitarne la definitività (e, con essa, l’impossibilità di adottare provvedimenti che modifichino o revochino quanto ivi stabilito).
Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 alle disposizioni che disciplinano la fase distributiva dell’espropriazione immobiliare, con l’affidamento del suo pressoché integrale svolgimento al professionista delegato ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., occorre ritenere che, conformemente a quanto avviene presso la maggior parte degli uffici giudiziari, una volta espletati gli incombenti previsti dall’art. 598 c.p.c., il verbale di approvazione del progetto di distribuzione (unitamente agli atti e ai documenti attestanti lo svolgimento delle attività propedeutiche) venga rimesso al giudice dell’esecuzione, affinché, verificata la regolarità delle operazioni compiute, sancisca formalmente l’esecutività del piano approvato e, con essa, la conclusione del processo esecutivo.
La situazione non muta quando, in fase distributiva, sorgono contestazioni che sfociano in un’opposizione.
A tale proposito, va sottolineato che, secondo quanto previsto dall’art. 512 c.p.c., la controversia distributiva contempla diverse fasi:
- in primo luogo, uno dei creditori concorrenti o l’esecutato possono sollevare contestazioni in merito alla sussistenza, all’entità o alla graduazione di uno o più crediti per i quali è stata avanzata istanza di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla vendita coattiva, fermo restando che il perimetro di quelle che possono svolgersi per contrastare il creditore antagonista è limitato dalle peculiarità della fase e dalla natura del rimedio, giacché, in presenza di titolo esecutivo giudiziale definitivo o di natura amministrativa intangibile in quanto non tempestivamente impugnato, non possono farsi valere eccezioni che dovevano essere opposte in sede di formazione del titolo stesso, valendo soltanto cause estintive del credito successive alla formazione del titolo esecutivo (Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2021, n. 25748);
- la risoluzione di queste contestazioni è rimessa esclusivamente al giudice dell’esecuzione (visto che l’art. 598, comma 2, c.p.c. impone al professionista delegato di rimettergli gli atti qualora vengano sollevate innanzi a lui), che deve provvedere con ordinanza, dopo avere sentito le parti e avere compiuto gli accertamenti ritenuti necessari;
- in secondo luogo, avverso la predetta ordinanza può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (in assenza della quale il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione si cristallizza e diviene definitivo e inoppugnabile);
- il giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., può, con il provvedimento volto a fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c., sospendere le operazioni distributive, che, diversamente, debbono proseguire il loro corso, per concludersi con il pagamento delle somme previste dal piano di riparto in favore di ciascun avente diritto.
Nella fattispecie esaminata nell’ordinanza che si annota, a fronte delle contestazioni sollevate e dell’opposizione proposta avverso l’ordinanza assunta ai sensi dell’art. 512 c.p.c., non era stato adottato alcun provvedimento di sospensione, sicché il processo esecutivo si era concluso; ciononostante, il giudizio di opposizione era stato ritualmente coltivato e la sentenza che lo aveva definito era stata cassata con rinvio, a seguito del ricorso straordinario per cassazione proposto avverso di essa.
Una volta riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio di opposizione (riassunzione che, come affermato da Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2021, n. 38323, deve avvenire nella medesima forma – notifica della citazione o deposito del ricorso – da osservare per l’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione a cognizione piena secondo il rito applicabile, non dovendo avere nuovamente luogo la fase sommaria da introdurre avanti al giudice dell’esecuzione mediante ricorso), il Tribunale di Verona aveva revocato le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione aveva respinto le contestazioni mosse al progetto di distribuzione e alla sua approvazione, sicché il creditore opponente aveva depositato il ricorso ex art. 627 c.p.c. per la riassunzione del processo esecutivo.
È vero, infatti, che la pronuncia dell’ordinanza che, accertata l’approvazione del progetto di distribuzione, ne dichiara l’esecutività, determina la chiusura del processo esecutivo, ma la sua invalidazione, in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione tempestivamente e utilmente proposta ex art. 512 c.p.c., ha efficacia ex tunc, sicché determina la riapertura dell’esecuzione, limitatamente alle operazioni distributive, visto che, come noto, la sentenza resa ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. produce effetti meramente rescindenti e non rescissori.
Come affermato a più riprese, dunque, il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi può solo rimuovere l’atto viziato e ritualmente impugnato, mentre non può adottare provvedimenti ordinatori o distributivi conseguenti all’accoglimento dell’opposizione in sostituzione del giudice dell’esecuzione, restando essi riservati alla competenza funzionale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 484 c.p.c. (così, di recente, Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2026, n. 18230).
Proprio per questo motivo, peraltro, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi non beneficia della provvisoria (e immediata) esecutività: potendo contenere soltanto statuizioni non aventi contenuto condannatorio (visto che, come detto, ogni provvedimento che comporti la modifica delle decisioni assunte in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati – comprese quelle che hanno determinato l’attribuzione a un creditore di somme riconosciute come non dovutegli – dev’essere adottato dal giudice dell’esecuzione) e, dunque, di carattere esclusivamente accertativo ovvero costitutivo (dovendosi dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato e la sua rimozione dalla realtà giuridica), l’opponente non potrà avvalersi della regola dettata dall’art. 282 c.p.c., visto che, secondo quello che è andato consolidandosi quale vero e proprio diritto vivente, gli effetti anticipatori ivi contemplati assistono unicamente le sentenze di condanna, ovvero le sole statuizioni condannatorie che non siano legate all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico o di corrispettività (si veda, tra le tante, Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27416).
Tenuto conto di ciò, l’ordinanza annotata ha dichiarato inammissibile il ricorso per la riassunzione del processo esecutivo depositato ai sensi dell’art. 627 c.p.c., dal momento che:
- l’originaria opposizione era stata accolta dal Tribunale di Verona, con sentenza impugnata e cassata con rinvio al medesimo Tribunale di Verona;
- riassunto il giudizio di opposizione, era stato confermato l’accoglimento dell’opposizione, con conseguente annullamento delle ordinanze che avevano dichiarato l’approvazione del progetto di distribuzione, la sua esecutività e la conclusione del processo esecutivo;
- anche tale seconda pronuncia, tuttavia, era stata gravata mediante ricorso per cassazione, che, peraltro, intercettava profili direttamente rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti all’accoglimento dell’opposizione;
- essendo il giudizio di legittimità ancora pendente e in attesa di definizione, la sentenza di accoglimento dell’opposizione non poteva considerarsi passata in giudicato, sicché non ricorrevano le condizioni per la riapertura e la ripresa del processo esecutivo.
