L’art. 1957 c.c., rubricato “Scadenza dell’obbligazione principale”, stabilisce che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate. La norma precisa poi che la stessa regola vale quando il fideiussore abbia limitato la garanzia al termine dell’obbligazione principale, che l’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del garante, e che l’eventuale proroga concessa al debitore non produce effetti verso il fideiussore, salvo che questi l’abbia accettata.
La norma pone dunque a carico del creditore un onere di diligenza, il cui mancato rispetto entro il semestre comporta la liberazione del garante. Su tale meccanismo estintivo – e, soprattutto, sulle modalità con cui va fatto valere in giudizio – la giurisprudenza di legittimità più recente ha fornito indicazioni di indubbio interesse pratico (Cass. n. 21651/2026), che vale la pena ripercorrere.
L’estinzione della garanzia fideiussoria per il decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità del fideiussore in quanto espressione di un interesse privato e disponibile. Ne consegue che la sua operatività presuppone la tempestiva deduzione da parte del garante, ai sensi dell’art. 2969 c.c., non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 663/2025; Cass. n. 17979/2024; Cass. n. 14011/2024).
Da questa qualificazione discende che l’eccezione di decadenza soggiace alle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso proprio, dovendo essere sollevata nel primo atto difensivo utile, senza che ne sia ammessa una deduzione tardiva nel corso del giudizio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare, l’eccezione va formulata nell’atto di citazione in opposizione, restando preclusa ogni sua proposizione successiva (Cass. n. 28547/2024; Cass. n. 20550/2025).
La rituale deduzione dell’eccezione richiede, inoltre, un onere di allegazione specifica dei fatti posti a suo fondamento: non basta il mero richiamo alla norma dell’art. 1957 c.c., gravando piuttosto sul fideiussore l’onere di indicare compiutamente gli elementi di fatto da cui desumere la decorrenza del termine semestrale – e in particolare il dies a quo della decadenza – così da consentire al giudice e alla controparte di verificarne la fondatezza. In difetto di tali allegazioni, l’eccezione è inammissibile o infondata, restando comunque ferma la sua soggezione alle preclusioni processuali.
Quanto all’individuazione del dies a quo del termine semestrale, la Corte ha chiarito che esso va fissato nel momento in cui il credito garantito diviene esigibile, ossia quando il creditore acquisisce il potere giuridico di agire per la sua soddisfazione. L’individuazione concreta di tale momento varia a seconda della natura dell’obbligazione garantita.
Per le obbligazioni a esecuzione periodica o frazionata, il termine dell’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza delle singole prestazioni, operando autonomamente per ciascuna di esse (Cass. n. 3525/2009).
In definitiva, l’inerzia del creditore protratta oltre il termine semestrale, individuato secondo i criteri sopra esposti, determina l’estinzione della fideiussione, a condizione che il fideiussore abbia sollevato tempestivamente e ritualmente la relativa eccezione, trattandosi di decadenza non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto.
