Il diritto all’oblio oncologico nei settori bancario, finanziario e assicurativo

Il diritto all’oblio oncologico è disciplinato dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. La legge riconosce alle persone già affette da patologie oncologiche il diritto di non fornire informazioni, né subire indagini, sulle patologie pregresse nei casi e nei limiti previsti dalla legge, anche con riferimento all’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 193/2023, ai fini della stipulazione o del rinnovo dei contratti relativi a tali servizi, non è ammessa la richiesta di informazioni concernenti patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Il termine è ridotto a cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per determinate patologie oncologiche, il decreto del Ministero della salute 22 marzo 2024, come successivamente modificato, prevede termini inferiori rispetto a quelli ordinari.

Le informazioni relative alle patologie oncologiche coperte dal diritto all’oblio non possono essere acquisite neppure da fonti diverse dal contraente. Qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, esse non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Resta naturalmente ferma la possibilità per banche, intermediari finanziari e altri operatori di effettuare le ordinarie valutazioni economiche e creditizie, compresa la verifica del merito creditizio e della solvibilità, sulla base di dati leciti, pertinenti e necessari. Resta invece precluso che le pregresse patologie oncologiche soggette all’oblio siano richieste, acquisite o utilizzate per determinare le condizioni contrattuali o i relativi termini.

Quando le informazioni siano state precedentemente fornite, il contraente può trasmettere all’operatore la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’oblio oncologico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della salute 5 luglio 2024, come modificato dal decreto 28 novembre 2024. Il decreto disciplina le modalità e le forme della certificazione necessaria per esercitare il diritto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori in possesso delle informazioni oggetto dell’oblio devono procedere alla loro cancellazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della legge n. 193/2023. La certificazione e la relativa documentazione devono essere trattate e conservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali; il decreto ministeriale prevede, in particolare, la cancellazione dell’istanza e dei relativi allegati, nonché della certificazione ricevuta dai soggetti legittimati, trascorsi dieci anni.

Gli operatori devono adeguare modulistica, informative e procedure interne alla legge n. 193/2023, ai relativi decreti attuativi e alle disposizioni settoriali vigenti. Gli obblighi informativi previsti dalla legge vanno assolti in relazione al settore e al prodotto considerato; le modalità e le formule da inserire nella documentazione contrattuale possono tuttavia differire in funzione della disciplina settoriale applicabile. Non è pertanto corretto affermare, in termini indistinti, che la legge imponga a tutti gli operatori bancari e finanziari una medesima clausola standardizzata.

Il diritto all’oblio oncologico non comporta un diritto alla concessione del finanziamento, all’apertura del rapporto o alla stipulazione del contratto. Restano ferme le valutazioni economiche, patrimoniali e creditizie legittimamente effettuate dall’operatore, purché esse non siano fondate sulle patologie oncologiche coperte dall’oblio.

La vigilanza sul rispetto della disciplina, sotto il profilo della protezione dei dati personali, spetta al Garante per la protezione dei dati personali. In caso di violazione, l’Autorità può adottare i provvedimenti correttivi e applicare le sanzioni previste dal GDPR e dalla normativa nazionale vigente. Il Garante ha inoltre pubblicato indicazioni informative rivolte ai cittadini e agli operatori interessati all’applicazione della legge n. 193/2023.

Per il settore assicurativo restano applicabili anche le specifiche disposizioni regolamentari adottate dall’autorità di vigilanza competente, in coordinamento con la legge n. 193/2023 e con i relativi decreti attuativi. In particolare, IVASS ha adottato il Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 169, recante modifiche ai regolamenti nn. 40 e 41 del 2018, in attuazione della disciplina sull’oblio oncologico.

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