Con la sentenza delle Sezioni Unite del 28 agosto 2026, n. 24825, la Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti operativi di immediato impatto pratico professionale. La pronuncia si colloca a valle di Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, che aveva già risolto alcuni contrasti applicativi.
Le Sezioni Unite n. 24825/2026 chiariscono preliminarmente che le questioni affrontate non erano state in alcun modo scrutinate dalla predetta pronuncia n. 41994 del 2021: gli orientamenti di merito che le avevano ritenute implicitamente risolte da quella decisione vengono quindi privati di fondamento. Si tratta di un chiarimento non banale, perché buona parte del contenzioso post 2021 si era mosso proprio dando per acquisite soluzioni che, secondo la Corte, non erano mai state affrontate.
La decisione in commento chiarisce, in primo luogo, che il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale esclusivamente per il periodo 2002-2005, ossia l’arco temporale effettivamente oggetto dell’istruttoria dell’Autorità. Per le fideiussioni sottoscritte fuori da tale periodo (sia prima che dopo), il provvedimento non perde rilievo probatorio, ma degrada a mero elemento di prova – sia pure con “elevata attitudine probatoria” – che il giudice di merito deve valutare insieme ad altri elementi istruttori. La Corte esclude espressamente che il provvedimento vada trattato come una “fotografia” statica esportabile senza limiti temporali: l’accertamento perde valore dimostrativo autonomo quanto più ci si allontana dal periodo di riferimento.
Operativamente, la Corte indica al giudice di merito un percorso di accertamento differenziato: a) per le fideiussioni antecedenti il 2002, occorre verificare se già esistesse una prassi bancaria uniforme coincidente con lo schema poi censurato; b) per le fideiussioni successive al 2005, occorre valutare l’eventuale “proiezione dinamica” dell’intesa, tenendo conto dei fisiologici tempi di dissolvimento degli effetti di una pratica commerciale scorretta.
Resta naturalmente ferma la possibilità per la banca di fornire elementi idonei a escludere, nel caso concreto, la riconducibilità della garanzia all’intesa o alla pratica anticoncorrenziale, anche attraverso la dimostrazione di una effettiva e libera negoziazione individuale.
È altresì osservato che il provvedimento n. 55/2005 riguardava, testualmente, le sole fideiussioni omnibus. Le Sezioni Unite ritengono di non poter prescindere da questo dato letterale: il rilievo anticoncorrenziale accertato da Banca d’Italia si riferiva alla diffusione uniforme di quello specifico schema negoziale, non alla mera presenza delle tre clausole in un contratto generico.
Ne consegue che, per le fideiussioni specifiche, chi eccepisce la nullità ha l’onere di provare – con qualsiasi mezzo istruttorio, incluso l’ordine di esibizione al giudice – che l’intesa anticoncorrenziale si sia estesa anche a quella tipologia di garanzia. Il provvedimento del 2005 vale, anche qui, come mero elemento di prova non autosufficiente. Se le tre clausole (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.) risultano standardizzate anche nelle fideiussioni specifiche, senza trattativa individuale, non è comunque necessario dimostrare un elemento soggettivo/intenzionale dell’intesa restrittiva, il che mitiga, ma non elimina, l’onere probatorio appena descritto.
Riguardo, infine, alla clausola “a prima richiesta” e alla decadenza ex art. 1957 c.c., tale clausola assolve una funzione di rafforzamento del credito, consentendo il recupero immediato senza necessità di previa escussione del debitore principale né di dimostrazione di condizioni specifiche.
La Cassazione distingue nettamente questa funzione da quella della clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. (che è nulla, in quanto riproduttiva dello schema ABI censurato). La nullità di quest’ultima comporta la reviviscenza dei termini decadenziali ordinari, ma non comporta la caducazione delle modalità semplificate di recupero proprie della clausola a prima richiesta: si tratta di clausole con funzioni distinte, e la deroga alle modalità (non necessariamente giurisdizionali) di recupero del credito resta compatibile con la reviviscenza dei termini. Per evitare la decadenza, alla banca è sufficiente inviare al garante, nei termini di legge, un’istanza stragiudiziale di pagamento, non è necessario proporre azione giudiziale entro il termine dell’art. 1957 c.c.
Il complesso dei tre principi supera gli automatismi probatori formatisi in una parte della giurisprudenza successiva al 2021, imponendo – soprattutto per le fideiussioni specifiche e per quelle stipulate al di fuori del periodo 2002-2005 – un accertamento concreto dell’effettiva riconducibilità della garanzia all’intesa o alla pratica anticoncorrenziale. È un impianto tendenzialmente favorevole alla posizione creditizia rispetto all’assetto che si era consolidato in una parte della giurisprudenza di merito post 2021.
Di seguito, i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite n. 24825/2026:
«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri»;
«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante».
