Una rilevante categoria di mutui è costituita dai mutui di scopo, caratterizzati, oltre che dagli elementi comuni a ogni contratto di mutuo, dalla destinazione vincolata della somma mutuata a uno scopo specifico, volto a soddisfare un interesse giuridicamente apprezzabile delle parti contraenti e, eventualmente, di terzi (ad esempio, un ente pubblico che richieda il finanziamento per la realizzazione di un’opera di pubblico interesse).
In funzione della natura della fonte della destinazione, si distingue tra mutuo di scopo legale, quando lo scopo è imposto da una norma, e mutuo di scopo convenzionale (o volontario), quando lo scopo è stabilito contrattualmente dalle parti. In entrambi i casi, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio, connotandone il profilo causale.
In definitiva, il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata (cfr. Cass. nn. 25193 e 15695 del 2024; Cass. n. 15189 del 2026), comune al finanziatore. Tale elemento, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza: a) sotto il profilo strutturale, poiché il mutuatario non si obbliga soltanto a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale; e b) sotto il profilo funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore; ne consegue che è l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione ad assumere rilevanza corrispettiva (cfr. Cass. n. 15929 del 2018; Cass. n. 25193 del 2024; Cass. n. 22965 del 2025; Cass. n. 15189 del 2026).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22965 del 2025), dopo aver ribadito che «la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale», ha ritenuto che «tale mutuo va inquadrato nell’ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto (Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n. 25193). Ne consegue, come ulteriore corollario, che è il mutuatario a essere tenuto a realizzare la “funzione” del mutuo, così come negozialmente programmata tra le parti. Se così è, occorre allora necessariamente ritenere che l’onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti nel contratto di mutuo debba gravare sulla parte mutuataria, quale soggetto che deve realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato».
Ne discende, allora, da un lato, che la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata (Cass. n. 15695 del 2024; Cass. n. 25793 del 2015; Cass. n. 317 del 2001; Cass. n. 12123 del 1990; Cass. n. 2876 del 1988); dall’altro, che è proprio la descritta struttura negoziale del contratto di mutuo di scopo a determinare, sul terreno più strettamente processuale, la regolazione della ripartizione degli oneri probatori in punto di dimostrazione della realizzazione dello scopo convenzionalmente pattuito (Cass. n. 22965 del 2025; Cass. n. 15189 del 2026).
