Con la cancellazione dal registro delle imprese la domanda di concordato minore dell’imprenditore individuale è inammissibile

Corte di cassazione civile, Sez. 1, 16 giugno 2026, n. 20141, Pres. Ferro, Rel. Vella

Parole chiave

Concordato minore – Imprenditore individuale – Cessazione dell’impresa – Cancellazione dal registro delle imprese – Concordato liquidatorio – Inammissibilità

Massima: “La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 4 c.c.i.i., anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio”.

Disposizioni applicate

Art. 74 c.c.i.i. (proposta di concordato minore), art. 33 c.c.i.i. (cessazione dell’attività)

CASO

Un’imprenditrice individuale si cancella dal registro delle imprese nel febbraio 2023. Nel dicembre 2023 presenta domanda di concordato minore liquidatorio. Il Tribunale di Campobasso, nell’agosto del 2024, con sentenza omologa la proposta di concordato. L’esposizione debitoria è di 239.207 euro, e la proposta prevede di soddisfare i creditori per 40.000 euro, grazie all’apporto di finanza esterna per 20.000 euro.

L’Agenzia delle entrate propone reclamo ex art. 51 c.c.i.i., sostenendo che il concordato sia inammissibile, in quanto l’art. 33 comma 4 c.c.i.i. non consente il concordato di imprese cancellate dal registro delle imprese. La Corte di appello di Campobasso rigetta il reclamo, affermando che in caso di concordato minore di tipo liquidatorio con finanza esterna non si applica l’art. 33 comma 4 c.c.i.i., stante la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

SOLUZIONE

La questione giunge infine davanti alla Corte di cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate e statuisce che il concordato minore (sia esso in continuità sia esso liquidatorio) è inammissibile se l’imprenditore individuale è già stato cancellato dal registro delle imprese.

QUESTIONI

L’art. 33 comma 4 c.c.i.i. prevede che “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore … presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. La ratio della norma sta nel punire una condotta contraddittoria da parte dell’imprenditore. Il concordato è, nel suo modello base, in continuità: una volta trovato l’accordo con i creditori e pagati in parte i debiti, l’attività riprende. A queste condizioni, il concordato non può essere usato dall’imprenditore che abbia già cessato la sua attività: non c’è più un’attività da continuare, cosicché non ha senso avvalersi di una procedura che mira ad assicurare la continuità dell’attività imprenditoriale.

Il punto è che, oltre al concordato in continuità, esiste anche il concordato liquidatorio. Difatti il comma 2 dell’art. 74 c.c.i.i. statuisce che “fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”. Il caso trattato dalla sentenza della Corte di cassazione riguardava proprio un concordato liquidatorio. Grazie alla finanza esterna, il debitore paga di più, e cessa definitivamente qualsiasi attività.

Fino alla sentenza n. 20141 in commento, la giurisprudenza era divisa. Una parte della giurisprudenza reputava inammissibile qualsiasi forma di concordato minore proposta da imprenditori cessati. Un’altra parte della giurisprudenza riteneva invece ammissibile il concordato se di natura liquidatoria. L’argomento a favore di questa soluzione è che, altrimenti, al debitore rimarrebbe solo la procedura di liquidazione controllata, senza finanza esterna, e così i creditori verrebbero pagati di meno.

La Corte di cassazione statuisce ora che il comma 4 dell’art. 33 c.c.i.i. non concerne solo gli imprenditori collettivi, ma anche quelli individuali. Inoltre la disposizione non consente di distinguere tra diverse tipologie di piano concordatario. La norma riguarda la cessazione dell’attività del debitore in generale. La liquidazione controllata, sottolinea la Suprema Corte, del resto presenta anche alcuni benefici per il debitore, e in particolare la possibilità di ottenere l’esdebitazione.

Con il d.lgs. n. 136/2024 è stato introdotto un nuovo comma (1 bis) nell’art. 33 c.c.i.i. Il nuovo comma specifica che “il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”, ossia anche oltre l’anno dalla cessazione dell’attività. Questo comma, scrive la Corte di cassazione, conferma che l’unico rimedio esperibile per l’imprenditore individuale cessato è quello di chiedere la liquidazione controllata e non il concordato minore.

La Corte di cassazione conferma che il concordato, riguardando la risoluzione della crisi di impresa, presuppone l’esistenza in vita di un’impresa e la volontà di un imprenditore che non perde la gestione dell’impresa e resta sul mercato, scegliendo di accedere a uno strumento dedicato a un corpus cui ancora appartiene. L’opzione concordataria risulta logicamente incompatibile con la scelta dell’imprenditore che si cancella dal registro delle imprese, nonostante l’esistenza di un’apprezzabile entità debitoria non soddisfatta. In questo caso, venuta meno l’impresa, non può esserci altro spazio se non una soluzione concorsuale giudiziale radicalmente liquidatoria, informata al regime della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.

La Corte di cassazione sottolinea poi la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi tra l’imprenditore minore e quello “maggiore”, ossia quello che supera le soglie fissate dall’art. 2 lett. d) c.c.i.i. Se l’impreditore minore cancellato dal registro delle imprese avesse facoltà di accedere al concordato minore, si porrebbe una questione di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri imprenditori, come l’imprenditore individuale non minore, che – una volta cancellato dal registro delle imprese – non può proporre domanda di concordato preventivo, nonostante il comune statuto di imprenditorialità.

La Corte di cassazione conclude affermando che l’interpretazione corretta dell’art. 33 comma 4 c.c.i.i. esclude che l’inammissibilità della domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese si riferisca solo a imprese collettive, e non anche alle imprese individuali, ovvero solo al concordato minore in continuità, e non anche a quello liquidatorio.

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