Liquidazione controllata e giudiziale: due misure alternative tra loro?

Tribunale di Modena, 23 aprile 2026

Parole chiave: Liquidazione giudiziale – Liquidazione controllata – Procedimento Unitario

Massima: “Nel procedimento unitario introdotto dal Codice della crisi, le domande di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata sono tra loro perfettamente alternative e infungibili, con la conseguenza che il tribunale, accertati i presupposti soggettivi e oggettivi, può aprire unicamente la procedura che si attaglia alla fattispecie concreta, senza che possa trovare applicazione il principio della ragione più liquida nè possa istituirsi una gerarchia decisoria tra le due regiudicande”.

CASO

Tizio depositava avanti il Tribunale di Modena un’istanza per l’apertura nei confronti di Caio di una procedura di liquidazione controllata o in alternativa di liquidazione giudiziale a fronte del dovuto accertato in sede di procedimento monitorio e di sentenza di rigetto dell’opposizione del decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio nel procedimento unitario Caio, opponendo non solo la carenza di legittimazione passiva in merito alla possibile liquidazione giudiziale, non potendosi definire un imprenditore commerciale; evidenziava inoltre come nei confroni della liquidazione controllata si potesse opporre sia la mancanza di prova dell’insolvenza, che la possibile verosimile mancanza di attivo utilmente acquisibile.

In merito all’unica domanda per l’apertura di una liquidazione giudiziale o in alternativa della liquidazione controllata

Evidenzia il Tribunale di Modena come possa essere assolutamente evidente che l’applicazione di uno dei due procedimenti, esclude l’altro senza dubbio o perplessità alcuna, trovando la propria forza applicativa in presupposti soggettivi ed oggettivi diversi.

Per questo motivo non si può individuare o definire che le due procedure siano correlate tra loro in modo gerarchico, ma più precisamernte in modo alternativo.

Poichè la domanda principale individuava nella liquidazione giudiziale l’istituto richiesto in applicazione, il giudice di prime cure ritiene come l’eventuale esame ed esclusione dei presupposti di apertura di una possibile liquidazione giudiziale, non può che lasciare spazio all’esame dei possibili requisiti di una liquidazione controllata.

In merito ai requisiti oggettivi dell’insolvenza ed ai soggettivi

In merito all’esame dei presupposti, si conferma come sia nella fase prefallimentare della vigente legge fallimentare, che oggi in sede di procedimento unitario del Codice della crisi, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, deve procedere all’accertamento, salvo che non risulti da una pronuncia giudiziale a cognizione piena.

Di talchè spesso a fronte di istanze di declaratoria fallimentare che non raggiungessero la somma minima prevista dei 50.000,00 euro, il Tribunale acquisiva informazioni ulteriori, richiedendo ai creditori istituzionali (Agenzia delle Entrate ed INPS) eventuali pendenze, con una soluzione che spesso e volentieri vedeva confermata la richiesta per presenza di debiti erariali di non poco conto.

Nel caso che qui interessa, il credito risultava accertato da una fase monitoria, confermato dalla sentenza che aveva rigettato il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e definito dal rigetto dell’istanza 283 cpc, concretizzando quindi la fattispecie ove il Tribunale potesse soprassedere alla fase di istruttoria seppur incidentale, dello stato di debitore.

Resta poi la circostanza, che l’esame sostanziale del caso, ha evidenziato come effettivamente si trattasse di un credito, proveniente da indebiti prelievi effettuati dalla società a favore di Caio, senza che vi fosse giustificazione societaria alcuna.

Resta tuttavia sospeso l’esame dei presupposti di natura soggettiva.

Qui il caso precede la normativa: Caio è un professionista, con partecipazioni anche parcellizzate in diverse società, ma mai di natura personale con responsabilità illimitata, e mai che costituiscano una supersocietà di fatto persona fisica, nè un caso di partecipazione e gestione quale amministratore. Resta la circostanza che effettivamente la normativa deontologica lo vieterebbe, ma la sede giudiziale non tratta la responsabilità per violazione di natura professionale.

caio quindi non è socio amministratore di alcunchè: ha prestato la propria opera intellettuale, ma mai ricoperto – almeno formalmente – il ruolo di amministratore (elemento che comunque resta irrilevante). Non è quindi un soggetto che possa essere equiparato ad un imprenditore commerciale e pertanto assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

In merito ai presupposti di apertura della procedura di liquidazione controllata

Esclusa la liquidazione giudiziale, ci si domanda se possa essere quindi Caio assoggettabile alla liquidazione controllata. Incorrerebbero infatti tutti i presupposti di applicazione: lo stato di sovraindebitamento, così come individuato all’art. 2, comma 1, lett. c CCI dall’incapacità di poter provvedere al soddisfacimento dei propri debiti (dettati non solo dal debito nei confronti di Tizio, ma altresì dall’ingente debito erariale emerso in sede di accertamento incidentale e comunque in parte noto in quanto oggetto di rateizzazioni), e dal ruolo soggettivo quale professionista, al quale da una parte è applicabile la procedura di liquidazione controllata e dall’altra dalla capacità dello stesso di porre rimedio alla propria situazione, benchè parzialmente, attraverso il reddito derivante dalla propria attività.

L’obiettivo di provvedere attraverso questa procedura minore al parziale soddisfacimento dei creditori e all’esdebitazione del debitore, consente il soddisfacimento di tutte le parti coinvolte: il creditore e la massa creditoria da una parte e la prosecuzione dell’attività professionale de debitore medesimo, che conseguirebbe (sussistendone i presupposti) altresì l’esdebitazione dei debiti residui.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Modena provvede quindi all’apertura della liquidazione controllata a favore di Caio, nomina il Giudice Delegato ed il liquidatore, al quale sono devolute le facoltà e le autorizzazioni di accesso alle banche dati e l’onere di quantificare il dovuto a favore del debitore per il sostegno proprio e della sua famiglia.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Contratti, responsabilità, tutele e gestione del contenzioso

Problematiche connesse all’utilizzo dell’AI negli Studi 

Mondo professione

Torna in alto