Danni causati dalla fauna selvatica e oneri probatori del danneggiato

Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2026, n. 2526 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo

Parole chiave: Danno cagionato da animali – Incidente stradale – Dimostrazione della dinamica del sinistro – Elementi – Prova inadeguata, incompleta o insufficiente – Conseguenze sulla domanda del danneggiato – Condotta colposa del conducente – Valutazione officiosa – Effetti

[1] Massima: “In tema di responsabilità per danni cagionati da animali selvatici ai sensi dell’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra i quali i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dell’allegazione e della prova dell’esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche d’ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1227, 2052, 2697

CASO

Il proprietario di un veicolo che aveva riportato danni a seguito di un sinistro stradale provocato da uno scontro con un cinghiale conveniva in giudizio la regione e l’ente che gestiva la strada.

La prima veniva condannata dal Giudice di Pace di Macerata a risarcire i danni, ma la pronuncia era riformata all’esito del giudizio d’appello, dal momento che, da un lato, non era stata adeguatamente dimostrata la dinamica dell’incidente e, dall’altro lato, non era stata provata la guida prudente del danneggiato, sia con riguardo alla distanza di sicurezza da tenere rispetto all’autoveicolo che lo precedeva (che per primo aveva investito l’animale), sia con riguardo alla velocità tenuta.

La sentenza resa dal Tribunale di Macerata era impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, poiché, come correttamente rilevato dal giudice di merito, non solo non era stata fornita un’adeguata dimostrazione della dinamica dell’incidente, ma era, altresì, emerso che l’evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente e colposa del conducente del veicolo.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota si inserisce nel complesso di pronunce che hanno contribuito a delineare lo statuto della responsabilità degli enti pubblici per i danni causati da animali selvatici, che, com’è ormai pacifico, sono risarcibili dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2052 c.c.

La legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria spetta alla regione, quale ente competente per legge a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e che, avendone la protezione, ne ha pure la responsabilità; quando, invece, si tratta di danni provocati da cani randagi, che non costituiscono una specie protetta e non sono affidati alla pubblica amministrazione, che ha il diverso compito di proteggere la popolazione e di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, non viene in considerazione l’art. 2052 c.c., dovendosi applicare l’art. 2043 c.c. e individuare l’ente responsabile sulla scorta della normativa regionale di riferimento (Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2025, n. 16788; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2026, n. 2724).

Fermo restando ciò, i giudici di legittimità hanno inteso precisare il contenuto degli oneri probatori gravanti su chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

Secondo un primo orientamento, in caso di urto tra un animale e un veicolo, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., anche qualora il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, dal momento che la disposizione richiamata esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione; pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, il risarcimento spettantegli dovrà essere corrispondentemente diminuito, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1227, comma 1, c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.).

Secondo un altro e più recente orientamento, invece, non sussiste alcun concorso tra presunzioni, perché l’art. 2052 c.c. non ne prevede alcuna, ma istituisce solo un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità a carico del proprietario o dell’utilizzatore di animali per i danni da questi causati; di conseguenza, poiché, da un lato, l’art. 2052 c.c. impone al danneggiato di provare che il danno è causato dall’animale (sicché, in mancanza di prova dell’effettiva dinamica dell’incidente, la domanda risarcitoria del conducente del veicolo non può essere accolta) e, dall’altro lato, l’art. 2054, comma 1, c.c. prevede una presunzione generale di condotta colposa del conducente del veicolo in caso di incidente stradale che provochi danni a cose o persone (non risultando applicabile quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 2054 c.c. in caso di collisione tra un veicolo e un animale), la prova che deve fornire il conducente in ordine alla dinamica dell’incidente, per dimostrare che l’evento dannoso è stato cagionato dall’animale e conseguire il risarcimento del danno, comprende anche quella di avere fatto il possibile per evitare il danno, cioè di avere tenuto una condotta di guida prudente.

In alcune pronunce, è stato affermato che il conducente danneggiato deve dimostrare di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree nelle quali è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il comportamento dell’animale ha avuto in concreto un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità da rendere inevitabile, nonostante la prudenza, l’impatto.

In altre pronunce, invece, si è affermato che il danneggiato deve provare solo il nesso di causa, mentre l’imprevedibilità dell’attraversamento dell’animale, piuttosto che la condotta colpevole del danneggiato (vale a dire, la sua guida imprudente), quale caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del danneggiante, dev’essere da questi allegato e dimostrato.

A fronte di questo variegato panorama giurisprudenziale, la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha precisato che l’art. 2052 c.c. istituisce esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità per i danni causati dagli animali in capo al proprietario o all’utilizzatore degli stessi, senza prevedere alcuna presunzione che consenta al danneggiato di essere esonerato dalla prova che il danno è stato provocato, in tutto o in parte, dall’animale.

Pertanto:

  • il danneggiato che agisca ai sensi dell’art. 2052 c.c. ha sempre l’onere di dimostrare, oltre all’appartenenza dell’animale a una specie protetta o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato, l’esatta e completa dinamica del fatto e, in particolare, il comportamento dell’animale, nonché il nesso di causa tra tale comportamento e l’evento dannoso, quali elementi costitutivi della dedotta responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale;
  • all’animale non può essere presuntivamente ascritta l’eziologia dell’evento dannoso, per il semplice fatto che fosse presente insieme al veicolo nello stesso contesto di spazio e di tempo, sicché non basta dimostrare l’avvenuta collisione tra un animale e un veicolo o, addirittura, il semplice coinvolgimento di un animale;
  • poiché, peraltro, il sinistro deriva dall’interrelazione tra il comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, il danneggiato deve fornire la prova dell’uno e dell’altra, in modo tale che emerga in che modo e in quale misura l’incidente è imputabile al primo e non alla seconda.

In ogni caso, sulla base del contesto probatorio offerto dal danneggiato, il giudice dev’essere posto nella condizione di valutare, senza automatismi presuntivi e incertezze, come si è realizzata questa interrelazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente del veicolo (avendo riguardo, in particolare, al dovere generale sancito dall’art. 140 d.lgs. 285/1992, in forza del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale, anche al fine di ritenere superata la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.), al fine di stabilire a chi l’incidente sia causalmente attribuibile in via esclusiva, ovvero se vi sia un concorso causale e, in tale caso, la sua esatta misura.

Da questo punto di vista, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, in tutte le ipotesi di imputazione della responsabilità civile risarcitoria, anche in base a criteri meramente oggettivi, debba sempre tenersi conto – anche in via officiosa – dell’incidenza della condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.: il giudice, dunque, deve sempre stabilire, sulla base degli elementi di prova disponibili, se e in quale misura sia ravvisabile un tale concorso, per eventualmente diminuire in modo proporzionale o escludere del tutto il risarcimento (qualora nella condotta colposa del conducente siano ravvisabili gli estremi del caso fortuito, che manda esente il proprietario da responsabilità).

In mancanza, quindi, di una prova positiva dell’effettiva dinamica dell’incidente, nei termini sopra indicati, la domanda risarcitoria non può essere accolta, neanche parzialmente, sicché il rischio dell’impossibilità di individuare l’effettiva causa del sinistro viene, in definitiva, a ricadere sul danneggiato, per non avere assolto gli oneri probatori che su di lui incombono.

Nello specifico, valutati complessivamente gli elementi acquisiti e a sua disposizione, il giudice deve:

  • escludere del tutto il risarcimento, qualora emerga la prova che l’incidente è imputabile esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo (analogamente a quando sia stata fornita una prova che non consente di predicare con certezza la riconducibilità del sinistro al comportamento dell’animale);
  • riconoscere il risarcimento integrale, qualora sia fornita la prova che l’incidente è imputabile in via esclusiva alla condotta dell’animale;
  • ridurre il risarcimento in misura proporzionale all’entità del concorso ascrivibile alla condotta colposa del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, qualora emerga la sussistenza di detto concorso.

Uno spazio – invero residuale – per l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. può, secondo la Corte di cassazione, ravvisarsi solo quando, nonostante la prudente e compiuta analisi del materiale probatorio disponibile, il giudice non sia in grado di ricostruire la dinamica dell’incidente in modo tale da potere accertare senza alcun dubbio l’apporto causale all’evento dannoso effettivamente imputabile al comportamento dell’animale, che, correlativamente, andrà individuato nella condotta di guida del conducente del veicolo.

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