I compensi del liquidatore e dell’advisor nella liquidazione controllata

Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026, Pres. Reale, Rel. Grippa

Parole chiave

Liquidazione controllata – Compenso liquidatore – Compenso advisor – Prededucibilità

Massima: “Nella procedura di liquidazione controllata, il liquidatore indica nello stato passivo della procedura il proprio compenso; tuttavia detto compenso, che è prededucibile, può essere modificato dal tribunale, anche in considerazione del rischio derivante dalla circostanza che il liquidatore – nel determinare il proprio compenso – si trova in una situazione di conflitto d’interessi

Disposizioni applicate

Art. 275 c.c.i.i. (esecuzione del programma di liquidazione), art. 6 c.c.i.i. (prededucibilità dei crediti)

CASO

Tizia è socia di una società di persone, che viene dichiarata fallita. A causa della responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali, si ritrova – a titolo personale – con un debito di oltre 500.000 euro (debiti soprattutto di natura erariale). Alla ricerca di vie per gestire la significativa esposizione debitoria, Tizia presenta domanda di liquidazione controllata del proprio patrimonio al Tribunale di Urbino.

Il Tribunale di Urbino accoglie la domanda e dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. La sentenza del giudice urbinate si sofferma sul compenso dei professionisti coinvolti nella procedura, chiedendosi se i loro compensi siano o meno prededucibili. Nel caso di specie sono interessati due professionisti: un consulente del debitore (c.d. “advisor”) e il liquidatore.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Urbino afferma che il compenso del liquidatore è prededucibile, in quanto rientra tra le previsioni dell’art. 6 c.c.i.i. Il compenso del consulente del debitore non è invece prededucibile, non essendo menzionato dal medesimo art. 6 tra quelli da considerarsi prededucibili.

QUESTIONI

La sentenza del Tribunale di Urbino affronta un caso classico di sovraindebitamento. Una persona fisica si ritrova sovraindebitata in ragione della sua qualità di socia di una società di persone. Rispondendo il socio illimitatamente per le obbligazioni sociali, Tizia si ritrova a proprio carico l’intero fardello dei debiti della società. Ciò, a maggior ragione, in quanto la società è fallita e dunque incapace di pagare totalmente i propri debiti.

La sentenza del Tribunale di Urbino accoglie la domanda della socia e dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni. Di conseguenza, nomina il giudice delegato e la liquidatrice, nella persona di un’avvocata. La sentenza si occupa anche del compenso dei professionisti coinvolti nella procedura. Si tratta di una scelta inusuale, in quanto i profili del compenso non vengono generalmente affrontati nell’atto che apre la procedura, essendo una questione che si pone al termine della procedura.

La base normativa è costituita dall’art. 275 comma 3 c.c.i.i., secondo cui “terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice … se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall’OCC”. Come emerge da questa disposizione, i presupposti del pagamento del compenso sono che:

1) l’esecuzione sia terminata;

2) il rendiconto venga approvato.

Il Tribunale di Urbino non quantifica il compenso spettante a liquidatore e advisor, dal momento che la procedura è in una fase del tutto iniziale; anzi, viene dichiarata aperta proprio con la sentenza del giudice urbinate. Il provvedimento dà però indicazioni su come dovrà essere regolato alla fine il compenso dei due professionisti coinvolti.

Per quanto riguarda il liquidatore, il suo compenso è prededucibile, chiarisce il Tribunale di Urbino. Del resto, il liquidatore è un organo ufficiale della procedura di liquidazione controllata, e l’art. 6 c.c.i.i. stabilisce che sono prededotti, tra gli altri, “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Il Tribunale di Urbino precisa inoltre, nella sentenza, che il compenso del liquidatore verrà calcolato sulla base del d.m. 202/2014. Si tratta del regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi. C’è però una particolarità: nella liquidazione controllata, il liquidatore prepara lo stato passivo, nel quale vengono inseriti i crediti vantati nei confronti del sovraindebitato. Tra di essi rientrano anche i crediti generati dalla procedura di liquidazione controllata. Si ha dunque la paradossale situazione per cui il liquidatore “auto”-determina il proprio compenso, inserendolo nello stato passivo. Al riguardo il Tribunale di Urbino osserva che l’ammontare del compenso indicato dal liquidatore nello stato passivo è, ovviamente, modificabile dal giudice, dal momento che sussiste un conflitto di interessi. L’autorità giudiziaria potrà dunque rivedere al ribasso il compenso che il liquidatore si è “auto”-assegnato.

Successivamente, il Tribunale di Urbino si occupa del compenso dell’advisor. Con questa espressione inglese, peraltro del tutto usuale nel contesto concorsuale che stiamo trattando, si indica la figura del consulente del debitore. Il consulente è quasi sempre un avvocato o un commercialista di fiducia, che segue il debitore nella domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata. La figura dell’advisor è diversa dalla figura “ufficiale” del liquidatore. Il consulente non è, difatti, prescritto dalla legge: può esserci oppure non esserci, a seconda delle scelte del debitore . Proprio per questa ragione, il suo ruolo è defilato rispetto a quello del liquidatore. Ciò si riflette anche in tema di compensi. Il Tribunale di Urbino afferma difatti che l’advisor ha sì diritto al compenso, ma che il suo credito non è prededucibile. L’argomento è basato sul dato testuale dell’art. 6 c.c.i.i. che non menziona espressamente il consulente di parte.

Bisogna peraltro osservare che l’art. 6 c.c.i.i. è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024, e – nella versione ora vigente – specifica che sono prededucibili anche i crediti per “le prestazioni professionali richieste … dal debitore per il buon esito dello strumento”. Alla luce di quest’ultima modifica legislativa, può sostenersi la tesi che anche il compenso dell’advisor debba considerarsi come prededucibile.

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