Consenso informato in ambito scolastico: obblighi e profili applicativi della Legge n. 104/2026

La Legge 9 giugno 2026 n. 104, che entrerà in vigore il 7 luglio, introduce una disciplina destinata a incidere sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche e sul rapporto tra autonomia educativa, partecipazione delle famiglie e progettazione dell’offerta formativa. Pur trattandosi di un intervento normativo contenuto nelle dimensioni, le ricadute operative appaiono significative, soprattutto sotto il profilo organizzativo e procedimentale.

Il fulcro della riforma è rappresentato dall’introduzione dell’obbligo di acquisire il consenso informato preventivo dei genitori, o degli studenti se maggiorenni, per la partecipazione alle attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità. La disciplina trova applicazione, in particolare, con riferimento alle attività extracurricolari e alle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal Piano triennale dell’offerta formativa .

La novità normativa si inserisce in un contesto che negli ultimi anni è stato caratterizzato da un acceso dibattito sul ruolo della scuola nella trattazione di questioni sensibili sotto il profilo educativo, etico e culturale. L’interesse della legge, tuttavia, non risiede soltanto nella disciplina del consenso. Il provvedimento introduce infatti nuovi obblighi informativi, documentali e organizzativi destinati a richiedere un adeguamento delle procedure interne delle istituzioni scolastiche.

Dal consenso generico al consenso informato

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è rappresentato dal passaggio da forme di informazione spesso sintetiche o genericamente richiamate nel PTOF a un modello di consenso preventivo strutturato.

La richiesta di consenso deve contenere l’indicazione delle finalità e degli obiettivi educativi e formativi dell’iniziativa, nonché dei contenuti, degli argomenti, dei temi affrontati e delle modalità di svolgimento. Devono inoltre essere indicati gli eventuali esperti esterni o i rappresentanti di enti e associazioni coinvolti nell’attività, mentre il materiale didattico utilizzato deve essere preventivamente messo a disposizione delle famiglie o degli studenti maggiorenni per opportuna visione.

La scelta legislativa richiama una logica già conosciuta in altri ambiti dell’ordinamento, nei quali il consenso è considerato valido soltanto se preceduto da un’informazione adeguata e completa. In questo caso, tuttavia, il consenso riguarda attività educative inserite nel contesto del servizio scolastico e si traduce in un rafforzamento del coinvolgimento delle famiglie nelle decisioni relative alla partecipazione degli studenti alle iniziative interessate dalla disciplina.

Autonomia scolastica e partecipazione delle famiglie

La legge si colloca in un punto di equilibrio particolarmente delicato.

Da un lato, resta ferma l’autonomia scolastica riconosciuta dal D.P.R. n. 275/1999 e la competenza delle istituzioni scolastiche nella definizione dell’offerta formativa. Dall’altro lato, il legislatore attribuisce alle famiglie un ruolo maggiormente incisivo nelle scelte relative alla partecipazione degli studenti alle attività che affrontano temi attinenti all’ambito della sessualità.

Proprio sotto questo profilo emergono le principali questioni interpretative.

Una prima lettura può considerare la nuova disciplina come uno strumento volto a rafforzare il principio di corresponsabilità educativa già presente nel Patto educativo di corresponsabilità previsto dall’articolo 5-bis del D.P.R. n. 249/1998. In questa prospettiva, la legge non limiterebbe l’autonomia della scuola, ma introdurrebbe forme più avanzate di trasparenza e coinvolgimento delle famiglie.

Una diversa interpretazione potrebbe invece evidenziare il rischio di una maggiore complessità nella gestione dell’offerta formativa, soprattutto nei casi in cui le attività programmate richiedano la gestione di gruppi differenziati di studenti aderenti e non aderenti alle iniziative proposte.

Il tema non appare meramente teorico. La concreta applicazione della disciplina richiederà infatti alle istituzioni scolastiche di conciliare la programmazione educativa con gli adempimenti procedurali introdotti dalla nuova normativa.

Nuovi obblighi organizzativi e profili di compliance

Dal punto di vista operativo, le novità introdotte dalla legge risultano particolarmente rilevanti.

Le istituzioni scolastiche dovranno innanzitutto adeguare il Patto educativo di corresponsabilità alle nuove disposizioni. Parallelamente, sarà necessario rivedere procedure interne, modulistica, modalità di conservazione della documentazione e tempistiche delle comunicazioni rivolte alle famiglie.

Particolare attenzione merita il termine minimo di sette giorni antecedenti lo svolgimento dell’attività entro il quale deve essere formulata la richiesta di consenso informato. La corretta documentazione dell’intero procedimento assume rilievo non soltanto sotto il profilo organizzativo, ma anche quale strumento di prevenzione rispetto a possibili contestazioni.

La legge introduce inoltre una disciplina specifica per il coinvolgimento di soggetti esterni. La partecipazione di esperti, associazioni o enti alle attività formative richiede una preventiva deliberazione degli organi scolastici competenti e la loro individuazione deve avvenire sulla base di criteri predeterminati relativi ai titoli posseduti, all’esperienza professionale e alla coerenza con le finalità educative dell’iniziativa.

Per dirigenti scolastici, consulenti e operatori del settore, la sfida principale sarà quella di tradurre i nuovi obblighi in procedure organizzative sostenibili, capaci di assicurare trasparenza, tracciabilità documentale e rispetto delle finalità educative proprie dell’istituzione scolastica.

Attività alternative e gestione del dissenso

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il diverso trattamento riservato alle attività extracurricolari e alle attività di ampliamento dell’offerta formativa.

Per queste ultime la legge impone alle scuole di garantire attività formative alternative agli studenti che non aderiscano alle iniziative proposte. La disposizione evidenzia l’intento del legislatore di evitare che il mancato consenso possa tradursi in una limitazione delle opportunità formative offerte agli studenti.

Sul piano organizzativo, tuttavia, tale previsione comporta un evidente incremento della complessità gestionale. Le istituzioni scolastiche dovranno infatti predisporre percorsi alternativi coerenti con il PTOF e adeguatamente strutturati sotto il profilo didattico.

Particolare attenzione merita inoltre la disposizione secondo cui, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sono escluse attività didattiche, progettuali o di altra natura aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.

La formulazione normativa potrebbe generare questioni interpretative circa l’esatta delimitazione del proprio ambito applicativo. Resta infatti da verificare, nella prassi applicativa, se e in quale misura attività riconducibili all’educazione affettiva, alle relazioni interpersonali, al rispetto reciproco o al contrasto delle discriminazioni possano essere considerate comprese nella nozione legislativa di “temi attinenti all’ambito della sessualità”.

Un nuovo equilibrio tra autonomia scolastica e partecipazione delle famiglie

La Legge n. 104/2026 non ridefinisce soltanto le modalità di svolgimento di specifiche attività formative ma rafforza gli strumenti di informazione preventiva e di coinvolgimento delle famiglie rispetto alle attività scolastiche che affrontano temi particolarmente sensibili.

La sfida applicativa non riguarderà quindi esclusivamente l’acquisizione del consenso ma la capacità delle scuole di costruire procedure trasparenti e sostenibili senza compromettere la coerenza dell’offerta formativa e l’effettività della funzione educativa loro affidata dall’ordinamento.”

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