Le spese imprevedibili per i figli non sono comprese nel mantenimento ordinario mensile

Cass. Civ. ordinanza n. 16578 del 27 maggio 2026

Mantenimento figli – spese straordinarie (art. 337 ter comma 4 c.c.)

Massima: “Per individuare quali siano le spese straordinarie occorre valutare se dette spese erano prevedibili al momento in cui è stato determinato l’assegno di mantenimento periodico per il figlio. Le spese relative alla frequentazione di una università privata, non essendo prevedibili, non possono essere comprese nel mantenimento ordinario”.

CASO

La vicenda, che si svolgein diversi gradi di giudizio e con due interventi della Cassazione, riguarda il criterio di qualificazione della spesa straordinaria non compresa nell’assegno di mantenimento ordinario per i figli. Negli accordi separativi e in quelli di divorzio non erano state regolamentate le spese straordinarie per il figlio, che all’epoca della separazione aveva undici anni.

La coppia era composta da due professionisti, lei avvocato e lui architetto. La donna agisce in giudizio per ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenute integralmente per l’università privata del figlio, iscritto alla Bocconi di Milano, per la locazione dell’appartamento, e le spese per i viaggi dalla sede universitaria a casa.

Il tribunale di Taranto ha condannato il padre a rimborsare alla madre la somma di 16.800 euro sul presupposto che la tipologia di spese non potesse essere ricompresa nell’assegno di mantenimento ordinario perché non preventivabili né quantificabili al momento del divorzio.

In appello la decisione viene ribaltata. Secondo i giudici non possono essere definite spese straordinarie quelle scolastiche, comprese quelle relative all’università privata (l’iscrizione, la retta, il canone di locazione dell’appartamento a Milano), perché la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili per la qualifica professionale dei genitori e l’elevato livello culturale ed economico della famiglia.

Ciò avrebbe fondato la presunzione che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l’università, anche privata.

La madre ricorre in Cassazione che, accogliendo il ricorso e rinviando alla Corte di appello, ha emanato il principio di diritto cui attenersi. Le spese straordinarie sono quelle che non sono prevedibili e determinabili all’epoca della quantificazione dell’assegno periodico. Nel caso di specie quindi le spese richieste non erano prevedibili e né attuali al momento in cui il figlio era ancora un bambino.

Se sostenute da un solo genitore, in particolare se di rilevante entità, si avrebbe una violazione del principio di proporzionalità nella contribuzione.

Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello conferma la qualifica di spesa straordinaria di tutte quelle relative alla frequentazione dell’università del figlio, ma condanna il padre al rimborso dell’intera somma senza tener conto del principio di proporzionalità della contribuzione.

La Cassazione sulla proporzionalità della contribuzione.

Nel secondo giudizio di Cassazione il padre sostiene che nell’accertare la capacità contributiva dei genitori si doveva tenere conto del reddito di cui poteva disporre in concreto una volta detratto il contributo periodico (di euro 1.000 circa), mentre era stata ignorata l’entità dei redditi e delle sostanze della ex moglie negli anni in cui aveva sostenuto le spese oggetto della domanda di rimborso.

La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi poiché nei vari giudizi di merito le questioni erano già state accertate e/o non erano state riproposte in appello.

Nel dichiarare che la Corte d’Appello ha correttamente stabilito il concorso alle spese in pari misura con la madre, si rileva che la sentenza di merito ha errato nel condannare il ricorrente al pagamento dell’intero delle spese richieste.

Accogliendo questo unico motivo di ricorso, la Cassazione ha considerato incomprensibile il percorso logico giuridico che ha portato a tali conclusioni sussistendo il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4.

Il punto della giurisprudenza.

La questione della straordinarietà delle spese per i figli è spesso oggetto di dibattito in particolare in assenza di pattuizioni tra le parti o di rinvii ai Protocolli dei tribunali di merito o del Consiglio Nazionale Forense.

La Cassazione ha comunque delineato l’ambito della definizione precisando che anche le spese straordinarie devono seguire i parametri di cui all’art. 337 ter c.c. comma 4, quindi il principio di proporzionalità in primis. Sono quindi ordinarie le spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi. Sono straordinarie le spese imprevedibili, sopravvenute e ingenti nel loro ammontare (Cass. Civ. n. 19532/2023; n. 7169/2024; n. 18954/2025).

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