Il contributo approfondisce le questioni riguardanti la partecipazione di minori e altri incapaci nelle associazioni e società sportive interrogandosi se siano necessari l’intervento dei genitori e, eventualmente, l’autorizzazione del giudice per l’acquisto di partecipazioni in società sportive.
Autonomia della persona e vincoli negoziali nella partecipazione dei soggetti protetti agli enti sportivi
L’esercizio della pratica sportiva assume una valenza rilevante sia per i minori d’età, sia per i soggetti affetti da forme di disabilità in ragione della funzione educativa e di sviluppo della persona, riconosciuta oggi anche dalla Carta Costituzionale, che caratterizza lo sport.
Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 contiene una disposizione specifica per il tesseramento del minore disponendo che si tenga conto delle sue inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Ai sensi dell’art. 16 del medesimo Decreto, il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
Se da un lato l’ordinamento promuove la pratica sportiva da parte di minori e soggetti affetti da disabilità, dall’altro la minore età rappresenta una limitazione della capacità di compiere atti giuridici e la presenza di una disabilità potrebbe giustificare l’emanazione di una misura di protezione che imponga vincoli all’attività negoziale. La partecipazione di questi soggetti alla compagine degli enti aventi ad oggetto attività sportive dilettantistiche e professionistiche risulta condizionata dall’esistenza di restrizioni allo svolgimento di attività negoziale.
La partecipazione a un’associazione in qualità di associato o a una società in qualità di socio implica l’adesione al contratto associativo o societario che se concluso personalmente da un incapace e senza l’intervento dei soggetti legittimati a rappresentarlo, il contratto è annullabile secondo la generale previsione dell’art. 1425 c.c.
La capacità negoziale dei minori risulta limitata per effetto dell’art. 2 c.c. che fissa la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, momento in cui la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione. In altri termini, il minore è privo della capacità d’agire, intesa quale attitudine della persona a compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi e che implicano la manifestazione della volontà diretta all’acquisto di diritti o all’assunzione di obblighi. Pertanto, fino al compimento del diciottesimo anno di età, il minore è sottoposto alla responsabilità genitoriale che attribuisce ai genitori la legale rappresentanza in tutti gli atti civili e il potere di amministrarne i beni ai sensi dell’art. 320 comma 1 c.c. La responsabilità genitoriale, fondata sull’art. 30 Cost., comprende l’educazione del minore nel rapporto interno e il potere-dovere di sostituire il figlio nelle relazioni con il mondo esterno in ragione dei limiti alla sua capacità d’agire.
L’art. 30 Cost. deve leggersi in relazione con l’art. 2 Cost dal momento in cui i genitori hanno l’obbligo di contemperare l’esercizio della responsabilità con il rispetto della personalità e delle libertà costituzionali del minore, tra le quali rientra il diritto di partecipare a enti collettivi sancito dall’art. 18 Cost.
Per i minori senza genitori, la cura della persona e la rappresentanza sono affidati al tutore ex art. 357 c.c. Il minore emancipato può invece compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione e stare in giudizio, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono necessari il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 394 c.c.
La limitazione della capacità d’agire dei maggiorenni è disciplinata dall’art. 427 c.c. in materia di interdizione e inabilitazione per cui l’autorità giudiziaria può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione siano compiuti dall’interdetto senza l’intervento del tutore, o che atti eccedenti l’ordinaria amministrazione siano compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.
In caso di nomina di un amministratore di sostegno, l’art. 409 c.c. stabilisce che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore e può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Il beneficiario non viene privato della capacità d’agire salvo che per determinati atti, indicati dal giudice tutelare, per i quali occorra la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
La partecipazione di incapaci nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche
L’ingresso in un’associazione, indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica, presuppone l’adesione al contratto associativo da cui scaturisce l’acquisto dello status di associato, con il relativo corredo di diritti e obblighi, la cui esecuzione è preclusa ai soggetti privi della capacità d’agire. Si profila così il complesso coordinamento tra l’esercizio delle libertà fondamentali, quale il diritto di associazione e la funzione di legale rappresentanza che impone l’intervento del titolare della potestà tutoria per la conclusione di contratti in nome e per conto dell’incapace.
Nella responsabilità genitoriale se per un verso l’interesse del minore deve coincidere con lo sviluppo della sua personalità e socializzazione, per l’altro la funzione dei genitori si giustifica proprio nell’esigenza di proteggere il minore nel compimento di attività negoziali che comportino l’acquisto o la perdita di diritti. In dottrina, con riferimento ad associazioni particolari come i partiti politici, taluni ammettono l’iscrizione autonoma del minore dotato di sufficiente discernimento e per oneri patrimoniali modesti, mentre altri ribadiscono il potere educativo dei genitori di opporsi a tale scelta.
Data la mancanza di una perfetta coincidenza tra il diritto attuale e le tendenze volte a “liberare” i minori dai limiti della potestà, ragioni di logica e certezza dei rapporti giuridici inducono a ritenere necessario l’intervento dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Sebbene sia autorevolmente sostenuta la tesi della libera associazione del minore, una prospettiva prudenziale e garantista suggerisce che la partecipazione alla costituzione di un sodalizio o l’adesione a uno preesistente richieda il consenso dei legali rappresentanti essendo tale soluzione appare coerente con l’estensione del potere rappresentativo dei genitori anche ai rapporti non patrimoniali. Le medesime considerazioni valgono per i minori sotto tutela e per gli interdetti, soggetti alla legale rappresentanza del tutore ex art. 357 c.c.
Stabilita la necessità del consenso, occorre verificare se l’adesione richieda l’autorizzazione del Giudice Tutelare prevista per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione[1] in cui Il legislatore, nel tipizzare tali atti, non menziona espressamente la partecipazione in associazioni.
Circa la natura degli atti, la giurisprudenza di legittimità ha definito atti di ordinaria amministrazione quelli abbiano un valore economico non elevato e comportino un margine di rischio modesto.
Di conseguenza, non è possibile stabilire a priori se l’adesione a un contratto associativo necessiti dell’autorizzazione del giudice ma occorre valutare caso per caso se l’ingresso nell’associazione imponga impegni tali da incidere profondamente sulla vita presente e futura o sul patrimonio del minore, come nel caso di quote associative talmente elevate da esporre il minore ad un rischio di stampo economico. Al contrario, l’adesione dovrebbe considerarsi atto di ordinaria amministrazione quando rientra nel normale svolgimento della vita quotidiana volto allo sviluppo delle inclinazioni del minore, come la partecipazione ad associazioni sportive, artistiche o ricreative, purché il pagamento delle quote non richieda le autorizzazioni prescritte per l’investimento di capitali[2].
Invece per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in assenza di specifiche prescrizioni nel decreto di nomina, si ritiene che la partecipazione a una ASD non richieda l’intervento dell’amministratore, salvo che non comporti obblighi patrimoniali peculiari per i quali il giudice abbia previsto una limitata capacità d’agire.
Il voto dei minori nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche
Qualora il minore assuma la qualità di associato, egli risulta pienamente legittimato all’esercizio dei diritti associativi, sebbene debba agire per il tramite dei propri genitori quali legali rappresentanti. Di regola, l’esercizio di tali prerogative non richiede preventive autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare, configurandosi come una facoltà derivante dallo status di associato che rientra nell’ordinaria gestione della partecipazione.
Rimane, tuttavia, aperta la questione relativa alla validità di clausole statutarie che limitino il diritto di voto in ragione dell’età. Sebbene in passato dottrina e giurisprudenza abbiano dibattuto sulla derogabilità del principio di democraticità nelle associazioni regolate dal codice civile, una tesi ne ammette l’esclusione statutaria per i minori sebbene, a livello operativo, si dovrà concretamente anche tenere conto delle disposizioni dell’art. 148 del T.U.I.R. che, al fine di riconoscere i vantaggi fiscali dall’associazione, impone, al co. 8 lett. e), il principio del voto singolo.
Proprio con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, la giurisprudenza di legittimità[3] ha censurato come non giuridicamente corretta la limitazione del voto dei minori, sul presupposto che essi siano rappresentati ex lege dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
La partecipazione di incapaci nelle società sportive
In assenza di una disciplina speciale derogatoria, la partecipazione di soggetti incapaci in qualità di soci di una società sportiva di stampo dilettantistica o professionistica segue le regole ordinarie del codice civile. quindi, l’acquisto di partecipazioni con responsabilità limitata al conferimento rappresenta una forma di investimento dei capitali dell’incapace. Qualora invece si ipotizzi la partecipazione a società di persone (laddove qualificate come enti sportivi), l’ingresso è subordinato alle autorizzazioni previste per l’assunzione di responsabilità illimitata.
La sottoscrizione di quote in sede di costituzione o di aumento di capitale è configurata come un investimento di capitali, soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 320, comma 3, c.c. per i minori sotto responsabilità genitoriale. È invece preclusa all’incapace l’assunzione della qualifica di socio accomandatario in una S.a.p.a., poiché tale ruolo comporta di diritto la carica di amministratore, preclusa a interdetti e inabilitati ex art. 2382 c.c. (nonché, per opinione prevalente, ai minorenni).
Per quanto concerne l’esercizio del diritto di voto del socio incapace, seppure nel silenzio della legge, risulta logico ritenere che l’autorizzazione all’acquisto della partecipazione comprenda implicitamente anche quella alla sua gestione e all’esercizio del diritto di voto riflettendosi il principio giurisprudenziale sancito per l’impresa commerciale secondo cui l’autorizzazione alla continuazione dell’attività abilita il rappresentante a compiere gli atti strettamente collegati alla stessa senza dover ricorrere al giudice per ogni singola decisione, onde evitare la paralisi dell’ente.
La necessità di garantire una celere formazione della volontà sociale depone a favore della tesi che non richiede ulteriori provvedimenti autorizzativi oltre a quello genetico di acquisto. Gli interessi dell’incapace sono presidiati dall’intervento in assemblea del legale rappresentante, le cui prerogative si estendono anche alle manifestazioni di consenso connesse a rinunce contabili o termini procedimentali per operazioni straordinarie. Resta ferma la possibilità che il Giudice Tutelare, nel rilasciare l’autorizzazione all’acquisto, prescriva limiti specifici o individui determinate delibere per le quali sia necessario un vaglio autorizzativo.
[1] Per i minori sotto responsabilità genitoriale, la norma di riferimento è l’art. 320, comma 3, c.c. che impone l’autorizzazione del giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione dettati da necessità o utilità evidente.
[2] Tale conclusione è estensibile ai minori sotto tutela e agli interdetti
[3] Cass., 4 ottobre 2017, n. 23228
