Il revirement della Corte di Cassazione sulla revocatoria concorsuale delle rimesse bancarie

Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847 – Pres. Terrusi – Rel. Zuliani

Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5848 – Pres. Terrusi – Rel. D’Aquino

Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5849 – Pres. Terrusi – Rel. D’Aquino

Parole chiave

Fallimento – Atti pregiudizievoli ai creditori – Revocatoria concorsuale – Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili – Esenzioni – Rimesse su conto corrente bancario – Presupposti – Natura solutoria – Riduzione dell’esposizione debitoria – Consistenza e durevolezza – Fatto impeditivo – Onere della prova – Ripartizione

Massima: “In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria”.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2697; Legge Fallimentare, artt. 67; D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 49; D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2004, n. 39, art. 6; D.L. 14 maggio 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 2; D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

CASO

Una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza proponeva, ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 347/2003, in combinato disposto con l’art. 49, D.Lgs. n. 270/1999, e con l’art. 67 LF, tre distinte azioni revocatorie concorsuali nei confronti di altrettanti istituti di credito, per il recupero delle rimesse bancarie effettuate nel periodo sospetto anteriore all’apertura della procedura stessa.

Il Tribunale di Ancona, con decisioni poi confermate dalla Corte d’Appello di Ancona, rigettava tutte e tre le azioni revocatorie per mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova in ordine al fatto che le rimesse bancarie in questione avessero comportato una riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria della società correntista nei confronti di alcuno dei tre istituti di credito, come invece (riteneva essere) richiesto dall’art. 67, comma 3, lett. b), LF.

Contro le tre sentenze di secondo grado, proponeva distinti ricorsi per cassazione la società in amministrazione straordinaria, contestando anzitutto la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia d’azione revocatoria di rimesse bancarie. Con tre ordinanze interlocutorie (Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2025, n. 28008; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2025, n. 28010; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2025, n. 28011), reputando che la questione assumesse particolare rilevanza nomofilattica, la Corte di Cassazione rimetteva in pubblica udienza la trattazione di questi ricorsi.

SOLUZIONE

Con tre sentenze coeve e pedisseque, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso inerente alla ripartizione dell’onere della prova in ordine alla natura consistente e durevole della riduzione dell’esposizione debitoria.

Occorreva chiarire il rapporto intercorrente tra il comma 2 dell’art. 67 LF, che prevedeva in via generale la revocatoria dei “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili” eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, previa dimostrazione che il beneficiario conoscesse lo stato d’insolvenza del debitore, e il successivo comma 3, lett. b), introdotto dal D.L. n. 35/2005 (convertito dalla Legge n. 80/2005), che contemplava una specifica esenzione da revocatoria per “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”.

Secondo l’interpretazione invalsa anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 15 maggio 2018, n. 11782; Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 277; Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2023, n. 23095; Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2023, n. 24018; Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2023, n. 24019; Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29998), le rimesse su conto corrente bancario sarebbero state soggette a un regime di revocabilità a sé stante, indipendente dalla preesistenza di un debito liquido ed esigibile, richiesta in via generale dal comma 2 dell’art. 67 LF. Sarebbe stato, perciò, onere della curatela attrice, per un verso, indicare distintamente le singole rimesse da revocare e, per altro verso, provare la consistenza e la durevolezza del rientro dall’esposizione debitoria, quali fatti costitutivi della domanda formulata.

Ora, con un deciso revirement giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha ravvisato la strutturale inidoneità dell’art. 67, comma 3, lett. b), LF a fondare un regime di revocabilità a sé stante, giacché esso non disciplina né il presupposto soggettivo (conoscenza dello stato d’insolvenza e relativo onere della prova), né la durata del periodo sospetto.

La Corte ha rilevato come il termine “rimesse” richiami il concetto utilizzato dall’art. 1823 CC per la disciplina del conto corrente ordinario ed assuma, quindi, un carattere neutro, potendo a seconda dei casi qualificarsi come pagamento di un credito della banca (rimesse solutorie), ovvero integrare o reintegrare la disponibilità di cassa del correntista (rimesse ripristinatorie). In particolare, costituiscono rimesse solutorie quelle annotate su un conto corrente passivo scoperto, ossia che presenti un saldo negativo non assistito da o eccedente la misura di un’apertura di credito a favore del correntista ai sensi dell’art. 1842 CC.

La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini dell’azione revocatoria era stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità ben prima che venisse introdotta l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. b), LF (cfr. Cass. civ., 10 ottobre 1975, n. 3236, in Foro It., 1976, I, 378; Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5413, ivi, 1982, I, 2779), ma è stata più di recente ribadita anche ai fini della decorrenza della prescrizione nell’azione di ripetizione d’indebito (cfr. Cass. civ., sezz. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418). La Corte esclude, pertanto, che la bipartizione possa ritenersi superata.

Si giunge, così, alla statuizione per cui soltanto le rimesse solutorie costituiscono pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, astrattamente assoggettabili a revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, LF. La lett. b) del comma successivo si limita a stabilire un’eccezione, esentando da revocatoria le rimesse che, quantunque annotate su conto corrente passivo scoperto, abbiano ridotto l’esposizione debitoria del correntista poi fallito in misura non consistente o non durevole.

Questa ricostruzione presenta una ricaduta diretta sulla ripartizione dell’onere probatorio. Una volta affermata l’ordinaria revocabilità delle rimesse solutorie, la loro natura non consistente o non durevole viene a configurarsi come fatto impeditivo, il cui onere di allegazione e prova ricade, ai sensi dell’art. 2697 CC, sulla banca che si opponga alla domanda della curatela.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

L’attuale art. 166, comma 2, CCII reca una formulazione pressoché coincidente con l’art. 67, comma 2, LF, fatto salvo l’ampliamento del periodo sospetto: prevede in via generale la revocatoria dei “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili“, previa dimostrazione che il beneficiario conoscesse lo stato d’insolvenza del debitore, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nel semestre anteriore. Pure il successivo comma 3, lett. b, dell’art. 166 CCII, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2020, reca una formulazione pressoché coincidente con l’art. 67, comma 3, lett. b, LF, fatta salva l’espunzione del requisito della consistenza: prevede, quindi, un’esenzione da revocatoria per le rimesse effettuate su un conto corrente bancario “che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca”. La continuità di disciplina consente d’estendere alla liquidazione giudiziale quanto statuito dalla Corte di Cassazione nelle tre sentenze in commento.

La curatela di una liquidazione giudiziale che agisca in via revocatoria concorsuale per il recupero delle rimesse bancarie effettuate nel periodo sospetto ha l’onere d’individuare le rimesse in questione e di dimostrare che le stesse siano state annotate su un conto corrente che, al momento dell’annotazione, presentava saldo negativo (a debito del correntista). Tale onere probatorio può essere soddisfatto producendo gli estratti ordinario e scalare del conto corrente interessato; con la precisazione che, in presenza di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata, salva prova contraria debbono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7158, in Foro It., 2007, I, 1138; Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042; Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 277).

Con riguardo al presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, la curatela non ha altri oneri, se non quello di dimostrare la collocazione temporale delle rimesse nel periodo sospetto. In particolare, non ricade tra i suoi oneri né quello di dimostrare l’assenza di aperture di credito in conto corrente (o l’eccedenza del saldo passivo rispetto all’eventuale apertura), né quello di dimostrare la riduzione durevole dell’esposizione del debitore. Resta fermo, con riguardo al presupposto soggettivo, l’onere di dimostrare altresì che la banca fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore al momento di ciascuna singola rimessa.

Per la banca convenuta si prospettano a questo punto (una volta, cioè, che sia stata raggiunta la prova anche della sua scientia decoctionis) tre possibili strategie difensive, che possono cumularsi tra loro.

In primo luogo, potrebbe essere eccepita la natura ripristinatoria, anziché solutoria, delle rimesse di cui è chiesta la revoca, allegando l’esistenza di un’apertura di credito tale da dare copertura al saldo negativo del conto corrente. Benché la natura solutoria delle rimesse integri il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, l’esistenza di un’apertura di credito per un ammontare sufficiente ad escludere lo scoperto viene a configurarsi come fatto impeditivo della pretesa, il cui onere della prova ricade, ai sensi dell’art. 2697 CC, su colui che lo alleghi (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 1999, n. 1672, in Fallimento, 2000, 155; Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2014, n. 20810, ivi, 2015, 1347; Cass. civ., sez. VI-1, 28 gennaio 2021, n. 1795; Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2023, n. 12389).

In secondo luogo, potrebbe essere eccepita la natura non durevole della riduzione dell’esposizione del debitore, con conseguente esenzione da revocatoria ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. b), CCII. La banca dovrebbe, a tal fine, allegare e dimostrare che alla rimessa su conto corrente passivo scoperto, astrattamente solutoria, sia seguito un corrispondente addebito in conto corrente e che essa era, dunque, funzionale a creare la provvista per l’esecuzione di un successivo pagamento. Le tre sentenze in commento hanno chiarito che pure la natura non durevole del rientro dall’esposizione viene a configurarsi come fatto impeditivo, sicché il relativo onere della prova ricade pur sempre sulla banca convenuta.

In terzo luogo, potrebbe essere eccepito il superamento del limite di revocabilità (c.d. massimo scoperto) sancito dall’art. 171, comma 3, CCII (corrispondente all’art. 70, comma 3, LF): “una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”. Fintanto che si mantenga nei limiti della massima esposizione debitoria già raggiunta, il succedersi di rimesse e riutilizzi che movimentano il conto corrente non pregiudica la massa dei creditori, giacché il rientro della banca non è effettivo, bensì funzionale a consentire al debitore il mantenimento di un’ordinaria elasticità di cassa. La norma, dunque, lascia all’art. 166 CCII il compito d’individuare le singole rimesse revocabili, ma pone un limite all’eventuale condanna restitutoria, che può essere eccepito quale ulteriore fatto impeditivo allorché il loro ammontare complessivo risulti superiore al suddetto differenziale. Anche qui, venendo un rilievo un fatto impeditivo della pretesa, l’onere di dimostrare a quanto ammonti tale differenziale incombe sulla banca che lo eccepisca.

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