Corte d’Appello di Roma, Sentenza del 6 febbraio 2026
Parole chiave Accordo di ristrutturazione dei debiti – Reclami – Relazione professionista indipendente – Cram down – Proventi conseguibili in sede liquidatoria
Massima: “L’attestazione del professionista indipendente richiesta nell’ipotesi di applicazione del meccanismo di cram down deve considerare i proventi conseguibili in sede liquidatoria dall’esercizio delle azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie o di inefficacia, risultando, in mancanza, illogica e irragionevole l’attestazione sulla maggiore convenienza della proposta di trattamento dei debiti fiscali e previdenziali rispetto all’alternativa liquidatoria”.
Disposizioni applicate: art. 63 C.C.I.I., art. 87 C.C.I.I.
La sentenza della Corte d’Appello di Roma del 6 febbraio 2026 è stata pronunciata con riferimento ai reclami presentato da una società, la quale aveva chiesto la revoca sia della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l’istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione sia la revoca della sentenza con cui lo stesso Tribunale aveva disposto l’apertura della liquidazione giudiziale.
Nello specifico, la reclamante, la quale aveva presentato domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (i quali prevedevano il pagamento dilazionato entro otto anni dei creditori aderenti ed il pagamento integrale dei creditori non aderenti), aveva invocato l’applicazione dell’art. 63 comma 2-bis CCII, considerato il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla proposta, lamentava, con riferimento alla sentenza che ha rigettato l’istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione, che il Tribunale avrebbe errato nello stigmatizzare la determinazione del valore di liquidazione degli immobili operata dal perito; quanto alla mancata stima delle possibili azioni esperibili nei confronti dell’amministratore unico, la società precisava che quest’ultimo avrebbe apportato finanza esterna ed aveva rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società stessa; invece, con riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, lamentava la circostanza che la società si trovava in uno stato di crisi temporanea gestibile e non di insolvenza, come dimostrato dal fatto di aver regolarmente adempiuto al versamento delle prime sette rate della c.d. rottamazione quater.
Il Tribunale ha ritenuto infondati entrambi i reclami, in quanto, con riferimento alla sentenza che ha rigettato l’istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione, è proprio la formulazione dell’art. 63 comma 2bis CCII ad imporre un attento vaglio in sede giurisdizionale dell’attestazione resa dal professionista indipendente sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria”.Pertanto, l’applicazione dell’art. 87 comma 1 lett. c) CCII, che, come correttamente rilevato dal Tribunale, assurge ormai “a norma generale di riferimento, declinabile in via applicativa nel contesto delle procedure di risoluzione della crisi e dell’insolvenza”, impone di tenere conto non solo del valore dei singoli cespiti che compongono il patrimonio del debitore ma anche dei proventi ritraibili dall’esercizio di azioni revocatorie, risarcitorie e/o recuperatorie nel corso della procedura liquidatoria. Riguardo a tali eventuali proventi, il professionista indipendente è chiamato a valutare non solo la sussistenza dei presupposti per l’esperimento di azioni revocatorie, risarcitorie e/o recuperatorie, ma anche le concrete prospettive di realizzo, apprezzando l’alea dell’esito giudiziale di tali azioni, i tempi necessari per la loro definizione, i costi delle liti e la solvibilità dei soggetti convenuti. Va rammentato al riguardo che anche prima delle modifiche apportate dal c.d. Correttivo bis del settembre 2024, l’inclusione nel valore di liquidazione delle utilità eventualmente reperibili dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili anche o solo nella liquidazione giudiziale era condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito largamente maggioritaria, il quale richiamava quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concordato preventivo.
Conseguentemente, la Corte ha condiviso l’impostazione del Tribunale, il quale ha rilevato che nella relazione del professionista indipendente risulta del tutto pretermessa la considerazione dei proventi conseguibili in sede liquidatoria dall’esercizio delle azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie o di inefficacia ed ha ritenuto che tale mancanza già di per sé rende illogica e irragionevole l’attestazione sulla maggiore convenienza della proposta di trattamento dei debiti fiscali e previdenziali rispetto all’alternativa liquidatoria che il giudice deve positivamente vagliare al fine di operativo il meccanismo del c.d. cram down.
Con riferimento alla sentenza che ha disposto l’apertura della liquidazione giudiziale, la Corte ha richiamato le statuizioni rese sul punto dal Tribunale, il quale evidenziava come la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti non avrebbe consentito il pagamento integrale di tutti i debiti ma il pagamento fortemente falcidiato della parte più consistente della debitoria. Inoltre, ricorrevano altri indicatori dello stato di insolvenza, quali la soggezione dell’impresa a plurime azioni esecutive, le perdite registrate a bilancio ed affermazioni della stessa società, la quale, nel ricorso contenente la domanda di omologa, aveva espressamente dedotto di non essere in grado di procurarsi i mezzi finanziari adeguati a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento.
