Controllo del  Tribunale sulla proposta del concordato semplificato e  competenza del PM

Cassazione civile n. 31641 del l’11 novembre 2025[1]

Riferimenti normativi: CCII: art. 13, art. 23, art. 25 sexies comma 1, comma 3, art. 17 comma 8, art. 39, art 120 bis; l.fall.: art. 7 sub lett. 1), art. 7 n. 2, art. 33, art 161; c,p,c,: art. 360, primo comma, n. 3.

CASO

Il Tribunale di Roma, nel dichiarare inammissibile ex art. 25, sexies comma 3, CCII, la proposta di concordato semplificato presentata da un’impresa nel dicembre 2022, ritenendola non adeguatamente corredata della documentazione prevista dalla normativa applicabile, “per come anche richiesta dal tribunale con precedente provvedimento interlocutorio[2]. emetteva la sentenza che decretava il fallimento della predetta società, rilevandone anche l’insolvenza.

In sede di impugnazione la Corte d’Appello – che la rigettava – rilevava ed osservava:

–  la non fondatezza del difetto di legittimazione del Pubblico Ministero nel dare impulso alla procedura fallimentare – e, con questa, la stessa ammissibilità dell’istanza – per non aver fornito la prova dell’esistenza del procedimento penale dal quale aveva dichiarato di aver appreso lo stato di decozione della società;

–  come nel Provvedimento di prime cure venisse stigmatizzata l’insufficienza della documentazione integrativa prodotta soffermandosi, in particolare sulla certificazione dei debiti contributivi e previdenziali, nonché risultante poco persuasiva la giustificazione offerta nel reclamo;

– la non praticabilità in sede di gravame di alcun accertamento in ordine alla presunta invalidità dei contratti costitutivi di pegno, per difetto del requisito dell’accessorietà del pegno al debito garantito e perché la stessa deduzione contrastava, peraltro, con la pretesa di desumere l’esistenza e l’affidabilità dei pegni dall’elenco estimativo delle attività.

SOLUZIONE

Preliminarmente la Corte Suprema osserva come sia da condividere la decisione adottata dalla Corte territoriale, in ordine all’interpretazione dell’art. 25-sexies, terzo comma, CCII, in materia di estensione del controllo interdittivo, esercitabile dal tribunale in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di accesso alla procedura di concordato semplificato. Ciò in quanto, “il predetto giudizio di “ritualità”, svolto dal tribunale per l’apertura della procedura di concordato semplificato, non si possa arrestare ad una valutazione meramente formale dell’ammissibilità della proposta, ma debba uniformarsi ad uno scrutinio di cd. legalità sostanziale, estendendosi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall’art. 25 sexies e dall’art. 39 CCII”.[3]

Richiamando e riportando nel testo il primo comma dell’art. 25-sexies CCII sottolinea come  la relazione finale dell’Esperto costituisca “presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato” in cui si dichiari strumento di regolazione ancorato all’esito della composizione negoziata, e che a corredo della proposta vi sia una relazione finale in cui l’Esperto, nominato ai sensi dell’art. 13 CCII, rilasci le previste dichiarazioni in materia di svolgimento delle trattative, secondo buona fede, il loro non positivo esito e la non percorribilità delle strade individuate. Prosegue la Suprema Corte indicando come il controllo sull’ammissibilità della proposta previsto dall’art. 25 sexies comma 3 CCII abbia, quindi, come oggetto, la verifica della “legittimità sostanziale” della proposta, nel cui ambito non può che essere ricompreso, ulteriormente, l’esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità.

Venendo alla posizione che assume il Pubblico Ministero nell’ambito del Procedimento la Corte Suprema, richiamando anche in questo caso propri precedenti[4], sottolinea come la ratio dell’art. 7 l. fall., una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, viene ad estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi nei quali lo stesso abbia “istituzionalmente” appreso la notitia decoctionis,. Tale conoscenza occorrere sia nel corso di un procedimento penale, senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi, che al di fuori di un vero e proprio procedimento penale[5]. Ciò in quanto si tratta di un’attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può dunque costituire una fonte di informazione utile a legittimare l’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza

Da quanto esposto viene fatta conseguire come risulti legittima l’iniziativa del pubblico ministero “tutte le volte in cui sia tratta dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi conosca della decozione di una parte o di un terzo[6].

Principi di Diritto

Atteso quanto esposto in Pronuncia la Corte definisce il seguente principio di Diritto:

Ai sensi dell’art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice”.

Si sottolinea come, in questo contesto, la Pronuncia richiami anche il seguente precedente principio di legittimità “è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio[7].

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Proprio in ragione dell’indicata natura dell’analisi che, fin dalle fasi iniziali della Procedura è chiamato ad eseguire il Tribunale, risulta necessario predisporre l’istanza e la documentazione in termini di quantità e qualità tali da consentire detta analisi provvedendo, tempestivamente, a fornire eventuali integrazioni fossero richieste dal Tribunale in un contesto di “scrutinio di legalità sostanziale” esteso alle “condizioni di ammissibilità”.

Rilievo assume inoltre, il permanere della rilevanza dell’onere di allegare esaustiva e pertinente documentazione di corredo, in grado di costituire adeguato riscontro e fondamento ai requisiti di attendibilità e ragionevolezza delle “attestazioni” presenti nella Relazione dell’Esperto, nonché acquisire per tempo ogni documento, atto, certificazione e dettaglio pertinenti aspetti che possano essere oggetto di richieste integrative da parte dell’Autorità.


[1] Data pubblicazione 4 dicembre 2025.

[2] Rilevando un inadempimento informativo sollecitato.

[3] Richiamando propri precedenti “omogenei” e “storici”: Cass. n. 28574/2025. Cass. n. 28576/2025, Cass. n. 5825/2018; Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 13083/13, Cass. n. 11423/14, Cass. 3640/2025). 

[4] Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022. Cass. n. 26407 del 2021.

[5] Richiamando, la Pronuncia, l’ipotesi di atti trasmessi al P.M. ed iscritti a “modello 45” in quanto privi di rilevanza penale.

[6] Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 27670 del 2022).

[7] Cass. n. 5825/2018 e Cass. n. 3640/2025.

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