Il COMI del debitore, come criterio per la determinazione della competenza e della giurisdizione

Cassazione Civile, Sez. I,  4 dicembre 2025, n.  31727 (ordinanza) Ferro Presidente Vella Relatore

Competenza per la apertura della Liquidazione Giudiziale- COMI del debitore- Presunzione di coincidenza con sede legale – Superamento presunzione – Insussistenza

Parole chiave: Liquidazione giudiziale/fallimento – Competenza territoriale- Giurisdizione- COMI

Massima: “In tema di individuazione del COMI della società, ai fini della competenza territoriale del Giudice,  le presunzioni di cui al comma 3 dell’art. 27 c.c.i. devono ritenersi superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all’esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni”.

Riferimenti normativi:  art. 2; 27 c.c.i.; art. 3, Reg. UE 848/2015.

CASO

Mediante ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte era chiamata a stabilire se, nel caso concreto, potesse essere superata la presunzione di coincidenza del COMI con il luogo indicato come sede legale della società da assoggettare a Liquidazione Giudiziale, dovendosi a tal fine riscontrare due profili: quello dell’effettiva gestione dei propri interessi altrove e quello della riconoscibilità da parte dei terzi di un assetto sostanziale difforme dalle indicazioni statutarie.

SOLUZIONE

L’ordinanza in commento regola la competenza territoriale ai fini della decisione di apertura di una Liquidazione Giudiziale ed offre una utile ricostruzione della normativa e della prassi intorno alla nozione di COMI del debitore, secondo l’art. 2, lett. m) c.c.i.: si tratta del luogo ove il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Secondo l’art. 27 c.c.i. si presume fino a prova contraria che il COMI coincida: a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante ( sul tema cfr. Maffei Alberti- Speranzin, Comm. breve al diritto della crisi e dell’insolvenza, Padova, 2025, pag. 209).

Come noto, il Codice della Crisi allinea l’ordinamento interno alla disciplina eurounitaria e così, in luogo del riferimento alla sede legale/sede effettiva dell’impresa già contenuta nella legge fallimentare, in relazione alle sole società ( art.9 l. fall.), fissa per ogni debitore – impresa, ma anche persona fisica o giuridica sovraindebitata – il criterio del Center of main interest – COMI –.

Infatti, come la pronuncia stessa ricorda, in caso di crisi insolvenza o sovraindebitamento di rilevanza cross border si applica alle procedure concorsuali aperte in area UE ( ad eccezione della Danimarca e UK)  il Reg. UE 848/2015, che è parte integrante delle fonti di diritto interno di ciascuno Stato Membro, in quanto direttamente applicabile ( sul tema v. Vattermoli- Madaus – F.Pasquariello, Transnational Protocols: a cooperative tool fon managing crossborder insolvency, Padova, 2021); lo stesso Regolamento contiene una definizione di COMI sostanzialmente sovrapponibile  a quella che poi è stata trasfusa nel Codice della crisi italiano ([1]). Va appena ricordato che l’elaborazione di diritto eurounitario sul COMI mira a bilanciare, da un lato, il disincentivo a pratiche opportunistiche di forum shopping, che sarebbero conseguite ove il solo stabilimento formale della sede legale fosse rilevante; d’altronde, si tratta pure di facilitare la libertà di stabilimento (primario = trasferire sede sociale; secondario = istituire succursali o dipendenze: artt. 49-54 TFUE). Il tutto, tra le opportunità e le insidie di un “mercato della insolvenza”: infatti  la mobilità transfrontaliera ha ricadute sul piano della separazione tra le norme di diritto societario, legate al luogo di costituzione/iscrizione della società e quelle di diritto concorsuale applicabili alla stessa ed ancorate al parametro sostanziale e non già formale del COMI.

Il luogo del COMI individua il Foro competente, sulla base della competenza giudiziaria interna: peraltro il Giudice così determinato è competente, nella Liquidazione Giudiziale anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura ( quali ad es. le azioni revocatorie secondo l’art. 166 c.c.i.). Inoltre, in ambito internazionale UE, il COMI stabilisce la giurisdizione e la lex concursus applicabile. Il punto è regolato dall’art. 11 c.c.i (“Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’UE, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il COMI o una dipendenza “); inoltre l’ 26 c.c.i. che stabilisce che “1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia. 2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore. 3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea. 4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale”. Sicché il Giudice adito  accerta pregiudizialmente e d’ufficio dove si trova il COMI del debitore e: i) se il COMI è nel suo Paese, ha competenza internazionale per aprire una procedura principale universale; ii)  se il COMI è in un altro Paese UE, ma in Italia c’è una dipendenza, apre una procedura secondaria, rispetto a quella principale già pendente, apprende solo i beni locali; iii)  se il COMI è in un altro Paese UE, ma in Italia c’è una dipendenza, può aprire una procedura territoriale, solo locale, che tale resta finché non sia aperta una principale; iv) se il COMI è in un altro Paese extraUE, non vale il Reg. 848/2015 e si invocano le convenzioni internazionali o la softlaw.

La procedura di Liquidazione Giudiziale, dunque, è aperta dal giudice del luogo del COMI del debitore [art. 2, lett. m) c.c.i.i.], che, salvo prova contraria, si presume coincidere col luogo della sede legale per gli imprenditori, persona fisica o giuridica, iscritti nel R.I.; in mancanza, si fa riferimento al luogo della sede effettiva dell’attività o, in ulteriore subordine, al luogo di residenza o di domicilio del legale rappresentante (art. 27, co. 2°, c.c.i.i.). Il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito della domanda di apertura (art. 28 c.c.i.i.), siccome ritenuto pretestuoso o comunque non rispondente a sincere esigenze organizzative di un debitore ormai insolvente, non incide sulla competenza territoriale (cfr. Irrera – F. Pasquariello – Perrino, Lineamenti di di diritto della crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2025, pag. 277).

Certamente quelle sulla coincidenza tra sede legale e COMI sono presunzioni juris tantum e non già assolute, perchè sono superabili con prova contraria:  come correttamente affermato dalla stessa S.C. (Cass. 21865/2025), se la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale fosse assoluta, risulterebbe allora inutile la stessa definizione di COMI adottata dal legislatore, sostanzialmente coincidente con il concetto di “sede effettiva”. Quindi a ben vedere le presunzioni di legge non risolvono, ma spostano solo il problema: si tratta di verificare che resistenza ha il criterio legale della sede legale/residenza.

In via interpretativa si apprezzano approcci: la Head office theory o Mind of Management versus Contact with creditors approach: il primo valorizza il centro decisionale dell’impresa, mentre il secondo si incentra sul luogo ove sono stabiliti gli stakeholders – dipendenti, fornitori, creditori -. Il problema è aggravato, in caso di gruppo di imprese, dai tentativi di individuare un COMI  unico nel gruppi ( c.d. G-COMI o ECOMI), che coincide con il COMI della holding, secondo il c.d. anglo-saxon approach  ( sul quale v. cons. 53 Reg UE 848/2015: ivi si fa riferimento alla possibilità del giudice di avviare, in un’unica giurisdizione, la procedura d’insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il COMI di tali società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In simili casi, il giudice dovrebbe inoltre avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso amministratore per tutte le procedure in questione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili).Va appena ricordato che il COMI della capogruppo, per come risulta dalla pubblicità di cui all’art. 2497 bis c.c., individua il Foro competente ai fini della apertura di CNC di gruppo ( art. 25 c.c.i.) ed ai fini della domanda per l’accesso ad un unico strumento di regolazione della crisi ( art. 284 c.c.i.); in subordine, mancando il riscontro pubblicitario, rileva il luogo ove è stabilita la società del gruppo che presenta la maggior esposizione debitoria in base al bilancio  ( sul tema cfr. L. Benedetti, La nuova disciplina della composizione negoziata di gruppo: primi spunti di riflessione, in Diritto della crisi, 25.2.2022; G. Scognamiglio, La “composizione negoziata” della crisi dei gruppi di imprese, in Orizzonti del diritto commerciale, 2025, 495).

Come affermato dalla pronuncia in commento, in una sintesi tra tutti i menzionati orientamenti interpretativi, secondo il diritto positivo italiano ed eurounitaro due sono i parametri che valgono ad identificare il COMI: l’effettività e la riconoscibilità. Quanto al primo aspetto, la prassi ha elaborato una sorta di catalogo di indici che denotano la mera rilevanza formale della sede legale, disgiunta da una reale corrispondenza col COMI (cfr. Cass. S.S. U. U. 27686/2018): a tal fine sono stati valorizzati innanzitutto gli indici sul luogo in cui si forma la volontà dell’ente. Quanto alla determinazione della giurisdizione italiana, rileva la cittadinanza (italiana) dei componenti del c.d.a. o di chi ha maggiormente operato per l’impresa; l’assenza di significativi collegamenti con altro ordinamento straniero ( es. solo apertura di casella postale o di utenza telefonica); la  prosecuzione o meno della medesima attività dopo il trasferimento (fittizio) all’estero e l’ assenza di svolgimento di attività presso la nuova sede estera o la continuazione nel contratto di affitto di azienda (in Italia); l’implausibilità di un trasferimento della sede in presenza di conclamata crisi; la localizzazione in Italia degli unici valori immobiliari o del domicilio di tutti i soci.

Quanto all’estremo della riconoscibilità da parte dei terzi (sul quale cfr. Caso Eurofood- Corte di Giustizia UE 02/05/2006, n. 281), ovvia è l’attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei propri interessi. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, può essere necessario informare in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita le sue attività, per esempio attirando l’attenzione sul cambio d’indirizzo nella corrispondenza commerciale o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei; pertanto  le c.d. società fantasma o le letterbox companies ( quelle stabilite in un luogo che funge solo da recapito postale) non stabiliscono un nuovo COMI, se non è svolta alcuna attività nel territorio.

Va ricordato che secondo il Reg. UE 848/2015, cons. 30 le presunzioni sul COMI si superano “per le società: se l’amministrazione centrale è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro”; “per le persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore, oppure se può essere stabilito che il principale motivo dello spostamento era aprire una procedura d’insolvenza nell’ambito della nuova competenza giurisdizionale e se l’apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento”.


[1]    Art. 3, Reg. UE 848/2015: “Competenza giurisdizionale internazionale. 1. Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

      Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

      Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

      Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

      2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

      3. Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza.

      4. La procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché:

      a) in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure

      b) l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza sia richiesta da:

      i) un creditore il cui credito deriva o è legato all’esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l’apertura della procedura territoriale, oppure

      ii) un’autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l’apertura della procedura d’insolvenza.

      Se la procedura principale d’insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di insolvenza”.

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