Il diniego di ammissione al passivo di un credito chirografario con garanzia MCC in caso di concessione abusiva di credito

Tribunale di Napoli, Settima Sezione Civile, 1° aprile 2026, Giudice Scoppa

Parole chiave

Mutuo chirografario – Fondo di garanzia – Mediocredito Centrale – Liquidazione giudiziale – Domanda di ammissione al passivo – Opposizione – Nullità del mutuo – Indebito oggettivo – Contrarietà al buon costume

Massima: “Finanziare un’impresa in stato di decozione irreversibile per scopi egoistici (ottenere comunque la restituzione delle somme erogate in virtù delle garanzie pubbliche) è un comportamento che offende il buon costume e determina l’irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c.”.

Disposizioni applicate

Art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto), art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), art. 2035 c.c. (prestazione contraria al buon costume)

CASO

Una banca eroga a una società un finanziamento chirografario. Il finanziamento è assistito dalla garanzia del Fondo pubblico ai sensi della legge 662/1996. Viene dichiarata la liquidazione giudiziale della società finanziata, cosicché la banca chiede l’ammissione al passivo del credito residuo dell’importo di 343.469 euro.

Il giudice delegato esclude integralmente il credito, contestando l’illegittimità del finanziamento assistito da garanzia pubblica, evidenziando come lo scopo dell’erogazione fosse unicamente quello di garantirsi la restituzione da parte del Fondo, in una fase in cui la società versava già in un palese stato di insolvenza. Un’adeguata analisi del merito creditizio avrebbe portato a escludere la possibilità di concedere il finanziamento.

SOLUZIONE

La banca presenta opposizione al provvedimento di esclusione. Il Tribunale di Napoli, tuttavia, rigetta l’opposizione. Il giudice napoletano accerta che ci sono state significative omissioni istruttorie e che la concessione del credito si connota in termini di antigiuridicità, in quanto l’erogazione è avvenuta senza un’adeguata disamina della meritevolezza del credito. Ciò comporta che il mutuo deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c.

QUESTIONI

La legge 662/1996 ha istituito un Fondo di garanzia pubblico per le piccole e medie imprese. Il Fondo è gestito da Mediocredito Centrale s.p.a. e funziona nel modo che segue. L’impresa si rivolge a una banca chiedendo un finanziamento. Se la banca esige il rilascio di una garanzia, è possibile rivolgersi al Fondo che – a certe condizioni – rilascia una copertura a vantaggio della banca. Se l’imprenditore non sarà più in grado di restituire il finanziamento, interverrà il Fondo che liquiderà quanto ancora dovuto alla banca, entro certi limiti previsti dalla normativa di settore. Il Fondo ha poi azione di regresso nei confronti del debitore principale.

L’idea che sta alla base del Fondo è quella di favorire l’accesso al credito anche di imprese che non presentino un rating di credito elevato. Sennonché si sono verificati diversi casi di abuso del Fondo di garanzia pubblico. Alcune banche difatti, potendo contare sulla garanzia pubblica, hanno erogato il credito con eccessiva facilità, senza verificare in modo adeguato il merito di credito dell’impresa. Inevitabilmente, si è verificata in alcuni casi l’incapacità di restituzione delle somme erogate e il conseguente intervento del Fondo.

Il Fondo non copre l’intero importo dell’erogazione, ma solo fino a una determinata percentuale. Il resto rimane a carico della banca. Se l’impresa è sottoposta a una procedura di liquidazione giudiziale, la banca deve fare domanda di ammissione al passivo per la parte del credito non riscossa dal Fondo. Il curatore potrebbe però sollevare contestazioni e non ammettere il credito.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli, il credito non viene ammesso al passivo e – a fronte dell’opposizione della banca – il giudice conferma che il credito non può essere ammesso. Emerge difatti che il credito è stato erogato con superficialità della banca. Al momento dell’erogazione del credito (novembre 2023), la società versava in una situazione di crisi, segnata da un’ingente esposizione debitoria, di natura sia tributaria che previdenziale. Inoltre, la società dipendeva da una società collegata, dalla quale derivavano quasi esclusivamente i flussi finanziari. Il report di Experian acquisito dalla banca attribuiva alla posizione un livello di rischio pari a 7 su 9, collocando la società finanziata in una fascia di rischio elevata. Il giudice napoletano afferma che la banca avrebbe avuto l’obbligo di verificare meglio il merito creditizio della società finanziata.

La concessione di credito a un soggetto non in grado di restituirlo presenta, secondo il Tribunale di Napoli, diversi profili di nullità. Anzitutto, l’operazione è nulla per illiceità della reale causa che la contraddistingue, ponendosi essa in contrasto con le finalità delle disposizioni (di rango primario e secondario) che regolano l’attività bancaria e l’accesso alle garanzie prestate dal Fondo. Per altro verso, vi è una vera e propria contrarietà a norma imperativa. Il giudice napoletano menziona tra l’altro l’art. 316 ter c.p., sulla indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Se un contratto di mutuo è nullo, esso è improduttivo di effetti. L’effetto del mutuo è la generazione degli oneri del mutuo, sotto forma di interessi passivi e di commissioni bancarie. Il credito della banca andrebbe dunque limato al ribasso, togliendo le somme richieste dalla banca a titolo di interessi e commissioni.

Ma qual è la sorte del capitale? Se difatti il mutuo è nullo, il capitale risulta essere stato erogato senza titolo. Il capitale sarebbe insomma comunque da restituirsi, costituendo un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Negli ultimi anni si è però sviluppata una giurisprudenza, generata proprio dalla vicenda dei finanziamenti con garanzia statale del Fondo, che afferma che nemmeno il capitale – in caso di concessione abusiva di credito – debba essere oggetto di restituzione. Anche il Tribunale di Napoli si orienta in questo senso. La base normativa del ragionamento del giudice napoletano è l’art. 2035 c.c. Questa disposizione stabilisce che “chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”. Secondo il Tribunale di Napoli (che richiama l’ordinanza n. 7134/2026 della Corte di cassazione), finanziare un’impresa in stato di decozione irreversibile per scopi egoistici (ossia ottenere comunque la restituzione delle somme erogate in virtù delle garanzie pubbliche) è considerato un comportamento disdicevole e predatorio che offende il buon costume e determina l’irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c.

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